Trattamenti
con strumenti elettronici
Modalità tecniche
da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato
e dellincaricato, in caso di trattamento con strumenti
elettronici:
Sistema di autenticazione
informatica
1. Il trattamento di dati
personali con strumenti elettronici è consentito agli
incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano
il superamento di una procedura di autenticazione relativa a
uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione
consistono in un codice per lidentificazione dellincaricato
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente
dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso
e uso esclusivo dellincaricato, eventualmente associato
a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in
una caratteristica biometrica dellincaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono
assegnate o associate individualmente una o più credenziali
per lautenticazione.
4. Con le istruzioni impartite
agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie
cautele per assicurare la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in
possesso ed uso esclusivo dellincaricato.
5. La parola chiave, quando
è prevista dal sistema di autenticazione, è composta
da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari
al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente
riconducibili allincaricato ed è modificata da
questultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno
ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno
ogni tre mesi.
6. Il codice per lidentificazione,
laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri
incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione
non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate
anche in caso di perdita della qualità che consente allincaricato
laccesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni
agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo
strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando laccesso
ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente
mediante uso della componente riservata della credenziale per
lautenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con
le quali il titolare può assicurare la disponibilità
di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza
o impedimento dellincaricato che renda indispensabile
e indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la
custodia delle copie delle credenziali è organizzata
garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente
per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali
devono informare tempestivamente lincaricato dellintervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul
sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle
sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti
dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati
sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso
è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione,
per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati,
sono individuati e configurati anteriormente allinizio
del trattamento, in modo da limitare laccesso ai soli
dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque
almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nellambito dellaggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dellindividuazione
dellambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta
anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili
di autorizzazione.
16. I dati personali sono
protetti contro il rischio di intrusione e dellazione
di programmi di cui allart. 615-quinquies del codice penale,
mediante lattivazione di idonei strumenti elettronici
da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici
dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità
di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati
almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili
o giudiziari laggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati
con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico
sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di
ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o
di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile,
se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente
idonee informazioni riguardo:
19.1. lelenco dei
trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei
compiti e delle responsabilità nellambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. lanalisi dei
rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare
per garantire lintegrità e la disponibilità
dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali,
rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei
criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità
dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al
successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi
formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti
dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili
per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla
protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano e delle modalità
per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione è programmata già al momento dellingresso
in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni,
o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei
criteri da adottare per garantire ladozione delle misure
minimedi sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformità al codice, allesterno della
struttura del titolare;
19.8. per i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui
al punto 24, lindividuazione dei criteri da adottare per
la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati
personali dellinteressato.
Ulteriori misure in
caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari
sono protetti contro laccesso abusivo, di cui all
art. 615-ter del codice penale, mediante lutilizzo di
idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche per la custodia e luso dei supporti
rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare
accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili
contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono
distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati
da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non
sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee
misure per garantire il ripristino dellaccesso ai dati
in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici,
in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e
non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari
e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità
di cui allarticolo 22, comma 6, del codice, anche al fine
di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli
altri dati personali che permettono di identificare direttamente
gli interessati. I dati relativi allidentità genetica
sono trattati esclusivamente allinterno di locali protetti
accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei
dati allesterno dei locali riservati al loro trattamento
deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico
è cifrato.
Misure di tutela e
garanzia
25. Il titolare che adotta
misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla
propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dallinstallatore
una descrizione scritta dellintervento effettuato che
ne attesta la conformità alle disposizioni del presente
disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce,
nella relazione accompagnatoria del bilancio desercizio,
se dovuta, dellavvenuta redazione o aggiornamento del
documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza lausilio
di strumenti elettronici
Modalità tecniche
da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato,
e dellincaricato, in caso di trattamento con strumenti
diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono
impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla
custodia, per lintero ciclo necessario allo svolgimento
delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti
contenenti dati personali. Nellambito dellaggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dellindividuazione
dellambito del trattamento consentito ai singoli incaricati,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i
documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono
affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento
dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati
e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera
che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e
sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. Laccesso agli
archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato.
Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo lorario di
chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi
non sono dotati di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.