Preambolo
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
Modifiche al codice penale
1. In adesione ai principi
della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla
dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma,
adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni
forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del
loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale,
costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal
fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo
del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli
da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 7 della presente legge.
Art.
2
Prostituzione minorile
1. Dopo l'articolo 600 del
codice penale è inserito il seguente:
"Art. 600-bis
Prostituzione minorile
" Chiunque induce alla prostituzione una persona di età
inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra
i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra
utilità economica, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci
milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette
il fatto è persona minore degli anni diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è
inserito il seguente:
"Art. 25-bis
Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a
carattere sessuale"
1. Il pubblico ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che
un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne
dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per
la tutela del minore e può proporre al tribunale per
i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni
adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere
psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei
casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di
assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice
penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza
le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti
adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti
previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni
accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità
dello Stato di origine o di appartenenza".
Art.
3
Pornografia minorile
1. Dopo l'articolo 600-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-ter
Pornografia minorile
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con
la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo
comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di
minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a
lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo
e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione
fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci
milioni".
Art. 4
Detenzione di materiale pornografico
1. Dopo l'articolo 600-ter
del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli
anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni
o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile
1. Dopo l'articolo 600-quater
del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione
di attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a
lire trecento milioni".
Art.
6
Circostanze aggravanti ed attenuanti
1. Dopo l'articolo 600-quinquies
del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-sexies
Circostanze aggravanti ed attenuanti
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un
terzo alla metà se il fatto è commesso in danno
di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter
la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se
il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo,
o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro
il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato
per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia,
lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è
commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione
psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter
la pena è aumentata se il fatto è commesso con
violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è
ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente
in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria
autonomia e libertà".
Art. 7
Pene accessorie
1. Dopo l'articolo 600-sexies
del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-septies. Pene accessorie
Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre
ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta
la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata
ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la
revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione
per le emittenti radio-televisive".
Art. 8
Tutela delle generalità e dell'immagine del minore
1. All'articolo 734-bis
del codice penale, prima delle parole: "609-bis "
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies,".
Art.
9
Tratta di minori
1. All'articolo 601 del
codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori
degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è
punito con la reclusione da sei a venti anni".
Art.
10
Fatto commesso all'estero
1. L'articolo 604 del codice
penale è sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni
di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresi
quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano,
ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero
in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi
il cittadino straniero è punibile quando si tratta di
delitto per il quale è prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è
stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".
Art.
11
Arresto obbligatorio in flagranza
1. All'articolo 380, comma
2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole:
"articolo 600" sono inserite le seguenti: ",
delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis,
primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-quinquies".
Art.
12
Intercettazioni
1. All'articolo 266 del
codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f),
è aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma,
del codice penale".
Art.
13
Disposizioni processuali
1. Nell'articolo 33-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1,
lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite
le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede
per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui
agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis,
600-ter, 600- quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se
il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui
all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater
e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del
reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale,
dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art.
14
Attività di contrasto
1. Nell'ambito delle operazioni
disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale
dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria
delle strutture specializzate per la repressione dei delitti
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite
per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata,
possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria,
al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti
dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale
pornografico e alle relative attività di intermediazione,
nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui
all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è
data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria
che può, con decreto motivato, differire il sequestro
sino alla conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni,
definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione
svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata
a pena di nullità, le attività occorrenti per
il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies
del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici
o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il
personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura,
anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree
di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero
per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato
effettua con le medesime finalità le attività
di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato,
ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione
dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero
per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è
identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il
provvedimento è adottato sentito il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione
il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale
o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in
custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di
polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.
Art.
15
Accertamenti sanitari
1. All'articolo 16, comma
1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole:
"per i delitti di cui agli articoli" sono inserite
le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art.
16
Comunicazioni agli utenti
1. Gli operatori turistici
che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri
hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti
dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente
nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza
dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti,
nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole
destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento
ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati
successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma
1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Art.
17
Attività di coordinamento
1. Sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni
della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento
delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale,
e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso
sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta
ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle
derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente
legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici
programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico
dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della
presente legge. La parte residua del fondo è destinata,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero
di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti
dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma,
e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale,
sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione
e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri
Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica
istruzione, della sanità, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli
affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali,
sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale
dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di
tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle
attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la
spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato
dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996,
volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di
sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra
mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia
giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio
nella materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi presso la sede
centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente
il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle
indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle
con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria
sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle
vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art.
18
Abrogazione di norme
1. All'articolo 4, numero
2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni,
le parole:
" di persona minore degli anni 21 o " sono
soppresse.
Art.
19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.