CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati
personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela
dellordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione
di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dellinterno sono individuati,
nellallegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
e i relativi titolari.
Art. 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità
di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire
in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
lacquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi
di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate
dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui allarticolo
53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo
articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati
per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 11, il
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura laggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali
trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui allarticolo 11 in riferimento ai dati
trattati anche senza lausilio di strumenti elettronici,
e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3,
o, per i trattamenti effettuati senza lausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti
che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un danno allinteressato,
con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici,
a tecniche basate su dati relativi allubicazione, a banche
di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle
informazioni e allintroduzione di particolari tecnologie,
è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti
a garanzia dellinteressato prescritti ai sensi dellarticolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dellarticolo
39.
Art. 56
(Tutela dellinteressato)
1. Le disposizioni di cui
allarticolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche,
oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione
dati di cui allarticolo 53, a dati trattati con lausilio
di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dellinterno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità
di attuazione dei principi del presente codice relativamente
al trattamento dei dati effettuato per le finalità di
cui allarticolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,
uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.
378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
dEuropa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati,
in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati
per finalità di analisi;
b) allaggiornamento periodico dei dati, anche relativi
a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità
relative ai dati trattati senza lausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono
stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dellarticolo 11, dellindividuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata
da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) allindividuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia
dei procedimenti nellambito dei quali essi sono trattati
o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche allestero
o per lesercizio di un diritto o di un interesse legittimo,
e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità
alla legge;
f) alluso di particolari tecniche di elaborazione e di
ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi
di indice.