CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari
di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nellallegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione
tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di
autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti
da essi effettuati sono riportati nellallegato C) con
decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento
di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
non si applicano, se il trattamento è effettuato per
ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive
su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per lordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata
la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui lautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti
e documenti da soggetti pubblici, lacquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli
uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate
dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro
della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto
del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334,
le disposizioni regolamentari necessarie per lattuazione
dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui allarticolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi
mezzo di notizie o immagini idonee a consentire lidentificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione
e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i
dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi allautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi
vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dellautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto
di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dellautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, linteressato può
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dellufficio che procede prima
che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sulloriginale
della sentenza o del provvedimento, unannotazione volta
a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento
in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica, lindicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati
sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, lautorità che
pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima
autorità può disporre dufficio che sia apposta
lannotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o
della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, allatto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria
vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante lindicazione degli estremi del presente articolo:
In caso di diffusione omettere le generalità e
gli altri dati identificativi di......
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze
o di altri provvedimenti recanti lannotazione di cui al
comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
lindicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dellinteressato.
5. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 734-bis
del codice penale relativamente alle persone offese da atti
di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali dellautorità giudiziaria di ogni
ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche
in mancanza dellannotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi
dai quali può desumersi anche indirettamente lidentità
di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche in caso di deposito di lodo ai sensi dellarticolo
825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo lannotazione
di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici
ai sensi dellarticolo 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.