CAPO
I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa allinteressato)
1. La violazione delle disposizioni
di cui allarticolo 13 è punita con la sanzione
ammini-strativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari
o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dellarticolo
17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno
o più interes-sati, da cinquemila euro a trentamila euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati
in violazione di quanto previsto dallarticolo 16, comma
1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali è pu-nita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro
a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui allarticolo
84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dellordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli
articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione
amministra-tiva accessoria della pubblicazione dellordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati
nel provvedimento che la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. Lorgano competente
a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
capo e allarticolo 179, comma 3, è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156, comma
10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti
di cui a-gli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé
o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto
dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dellarticolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21,
22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione
di cui allarticolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti
o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste dallarticolo
33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da diecimila euro a cinquan-tamila euro.
2. Allautore del reato, allatto dellaccertamento
o, nei casi complessi, anche con succes-sivo atto del Garante,
è impartita una prescrizione fissando un termine per
la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità
o per loggettiva difficoltà delladempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi
allo scadere del termine, se risulta ladempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante
a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione. L'a-dempimento e il pagamento estinguono
il reato. Lorgano che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli
articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con
le sanzioni di cui allarticolo 38 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione
della sentenza.