Premessa
Considerato
che:
a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori
che accedono alla rete telematica è divenuta sempre più
pervasiva;
b) il diritto
del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto
dallordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta
ricordare gli articoli della Costituzione che riguardano, direttamente
o indirettamente, linfanzia e la gioventù e la
Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata
a New York dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati,
così come alle famiglie, di
collaborare per predisporre le condizioni perché i minori
possano vivere una vita autonoma nella società, nello
spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà,
eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo
a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque
a forme di violenza, abuso mentale, sfruttamento);
c) la funzione
educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può
essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti
sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere
progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli;
d) il minore
è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto
da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua
integrità psichica e morale;
e) sussiste
lesigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali
eventualmente contrapposti: la tutela dei minori, il diritto
allinformazione e la libertà di espressione dei
minori e di tutti gli altri individui;
f) appare necessario
provvedere alla tutela generalizzata del minore nellambito
delluso sicuro delle tecnologie della società dellinformazione
e delle comunicazioni elettroniche.
Tutto ciò
premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso
rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente
a tutela dei minori, ma anche ladozione di un Codice di
autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche
come Codice).
Finalità
Fermo restando
il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice
si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità:
a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto
e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze
del minore;
b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo
che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi
per la sua crescita;
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale,
un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore
alle risorse di rete;
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto
trattamento dei propri dati personali;
e) assicurare, nel rispetto dellordinamento vigente, una
collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione,
nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica
ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione,
la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati
tramite lutilizzo della rete telematica;
f) agevolare, nel rispetto dellart. 9 del Decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70 -
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dellinformazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno,
la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali
non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero,
secondo quanto previsto allart. 130 del Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate;
g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto
del Codice di
autoregolamentazione.
VISTE E CONSIDERATE
ALTRESI LE NORME NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO E CIOE:
VISTI gli articoli
2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della Costituzione;
CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo,
adottata
a New York dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989 e
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in
particolare la lettera e)
dellart. 17 che testualmente prevede che gli Stati «favoriscono
lelaborazione di
principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo
dalle informazioni
e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione
delle
disposizioni degli articoli 13 e 18» e che tale obbligo
deve essere realizzato
tutelando la libertà di espressione del minore (articolo
13) e lobbligo degli Stati di
garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro
diritto/dovere di
proteggere e educare i figli (articolo 18);
CONSIDERATA la Convenzione europea sullesercizio dei diritti
dei bambini,
adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi
della legge 20 marzo
2003, n. 77;
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per
la promozione di diritti e
di opportunità per linfanzia e ladolescenza;
CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo
e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice
in materia di
protezione dei dati personali, in particolare lart.
50, dal titolo Notizie o
immagini relative ai minori e lart. 130, dal titolo
Comunicazioni indesiderate;
VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione
della direttiva n.
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione
della direttiva
97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione
della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dellinformazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno - in particolare gli Articoli:
Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata);
Art. 14 (Responsabilità nellattività
di semplice trasporto - Mere conduit);
Art. 15 (Responsabilità nellattività
di memorizzazione temporanea - caching);
Art. 16 (Responsabilità nellattività
di memorizzazione di informazioni -
hosting);
Art. 17 (Assenza dellobbligo generale di sorveglianza);
Art. 18 (Codici di condotta);
CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità
umana nei
servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483;
CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione delle Comunità
europee
del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto
illegale e nocivo su
Internet;
VISTA ladozione da parte della Commissione il 25 gennaio
1999 della decisione
n. 276/1999/CE sul piano dazione comunitario pluriennale
per promuovere luso
sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di
contenuto illegale e
nocivo diffuse attraverso le reti globali, ed in particolare
le linee dazione indicate
dalla Commissione:
1. creare un ambiente più sicuro;
2. creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori
di denunciare
eventuali sospetti di pornografia infantile;
3. incoraggiare lautoregolamentazione e i codici di condotta;
4. elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione;
5. dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad
esempio PICS (Platform
for Internet Content Selection), e di codificazione su base
volontaria, quali ad
esempio ICRA (Internet Content Rating Association);
6. facilitare lintesa a livello internazionale sui sistemi
di codificazione;
7. incoraggiare le azioni di sensibilizzazione;
8. preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione;
9. incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione
su vasta scala;
10. realizzare azioni di sostegno;
11. valutarne le implicazioni giuridiche;
12. coordinarne lattuazione con iniziative internazionali
analoghe;
13. valutarne limpatto con le misure comunitarie;
VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente
n.
276/1999/CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale
dazione
comunitario per promuovere luso sicuro di Internet estendendone
la durata a 6
anni, fino al 31 dicembre 2004;
CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante
la
protezione dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03);
VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dellUnione
Europea sul
Programma di protezione dei minori su Internet" del
28 novembre 2001;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per
lInnovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A.
del 16 gennaio 2002
Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle
Pubbliche
Amministrazioni Statali;
VISTO il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla
istituzione del
Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle
telecomunicazioni
nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento
della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno
di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù; In particolare,
il terzo comma dellart.
600-ter Codice penale;
VISTA la Convenzione del Consiglio DEuropa sulla Cyber-criminalità,
aperta alla
sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante
il Codice delle
comunicazioni elettroniche;
@@@
Art. 1
Definizioni
1.1 Aderente
Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet,
anche a titolo non
direttamente oneroso per Clienti ed Utenti, e che aderisce al
Codice direttamente o per il tramite delle Associazioni firmatarie.
1.2 Cliente
Il soggetto giuridico che stipula un contratto con lAderente.
1.3 Utente
Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi
forniti dallAderente.
1.4 Access provider
Il soggetto che offre al pubblico e nellambito della propria
attività imprenditoriale servizi di accesso ad Internet.
1.5 Hosting/housing provider
Il soggetto che offre al pubblico spazi raggiungibili dallesterno
(shared/dedicated hosting provider) o la possibilità
di collegare computer di proprietà del Cliente alla rete
Internet (housing provider).
1.6 Content provider
Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione
del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati,
informazioni e programmi.
1.7 Gestore dellInternet
Point
Il soggetto che mette a disposizione del pubblico locali e strumenti,
non ad uso esclusivo, che consentono laccesso ai servizi
della rete Internet.
1.8 Servizi di navigazione
differenziata
Servizi di accesso ad Internet che, sulla base di criteri indicati
dallAderente ai sensi del successivo punto 3.2, circoscrivono
o escludono laccesso a determinati contenuti.
1.9 Accesso condizionato
Modalità di accesso a contenuti, altrimenti non disponibili
allUtente, mediante procedure e/o strumenti di tipo logico
o fisico (ad es. codice identificativo di utente, password,
smart card, ecc.).
1.10 Marchio Internet
e Minori
Logotipo che testimonia ladesione al Codice del soggetto
che svolge attività imprenditoriale su Internet e ne
attesta la conformità dei comportamenti agli impegni
assunti. Il marchio verrà prescelto dal Comitato di Garanzia
di cui al successivo art. 6.
Art. 2
Ambito e modalità di applicazione
2.1 Adesione
Il Codice, promosso dalle Associazioni firmatarie, si applica
a tutti gli Aderenti che lo sottoscrivono direttamente o attraverso
le Associazioni medesime.
LAderente potrà pubblicare, sui propri servizi
e nelle comunicazioni commerciali, la dicitura Aderente
al Codice di autoregolamentazione Internet e Minori oltre
al relativo logo che viene concesso in licenza duso gratuito
e a tempo indeterminato fino alleventuale revoca, secondo
quanto disposto allart. 7.
2.2 Obblighi conseguenti
alladesione
Ladesione volontaria al presente Codice di autoregolamentazione
implica inderogabilmente:
laccettazione integrale dei contenuti del Codice
stesso e in particolare laccettazione delle attività
di vigilanza e delle sanzioni ivi previste;
ladattamento delle condizioni contrattuali di prestazione
dei servizi alle disposizioni del presente Codice.
2.3 Recesso
Ladesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici
è a tempo indeterminato. Leventuale recesso dellAderente
dovrà essere comunicato secondo le modalità fissate
dal Regolamento di Organizzazione di cui al successivo punto
6.2.
Art. 3
Strumenti per la tutela del minore
3.1 Informazione alle
Famiglie e agli Educatori
LAderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home
page) dei propri servizi un riferimento TUTELA DEI MINORI,
chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con
le quali fornire informazioni sulle corrette modalità
per un utilizzo sicuro della rete Internet, sullesistenza
degli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori
e sulle modalità di segnalazione, al Comitato di Garanzia
di cui allart. 6, delle violazioni del Codice. Il contenuto
minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di
Garanzia.
3.2 Servizi di navigazione
differenziata
LAderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili,
alle Famiglie, agli Educatori, alle Scuole, alle Biblioteche
e alle Aggregazioni giovanili, Servizi di navigazione differenziata
che dovranno essere chiaramente identificabili come tali, ovvero
indirizzerà il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori
di Servizi di navigazione differenziata. Nel rispetto del principio
di non discriminazione, tali servizi non potranno impedire laccesso
ai contenuti sicuri offerti dai Content provider aderenti.
3.3 Classificazione dei
contenuti
Il Content provider aderente potrà applicare i sistemi
di classificazione ai contenuti che riterrà opportuno
subordinare ad Accesso condizionato.
3.4 Identificatori detà
LAderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione
delletà dellUtente, a condizione che, nel
rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne
venga tutelata e garantita la massima riservatezza, sicurezza
e dignità. In particolare, tali sistemi non dovranno
consentire di risalire allidentità, al domicilio,
allindirizzo di posta elettronica, alleventuale
pseudonimo (alias o nick name), allindirizzo
Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque permettere
a terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente.
3.5 Profilazione e trattamenti
occulti
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), lAderente
non esegue alcuna profilazione dellUtente minore né
alcun trattamento dei suoi datipersonali senza la previa autorizzazione
espressa, a seguito di informativa chiara e trasparente sulla
tipologia delle profilazioni che lAderente
medesimo intende effettuare e sulluso che di tali informazioni
intende fare, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.
3.6 Custodia di password
LAderente custodisce le password di accesso ai servizi
assegnate agli Utenti con adeguate misure di sicurezza. LAderente
si impegna a fornire allUtente la possibilità di
cambiare la password.
3.7 Anonimato protetto
LAderente potrà consentire agli Utenti di utilizzare
i propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi. In
ogni caso, lAderente dovrà essere effettivamente
informato della reale identità personale del soggetto
cui viene concesso di fruire dellanonimizzazione. Allinterno
dellinformazione di cui al punto 3.1 lAderente dovrà
altresì avvertire preventivamente gli Utenti della possibilità
che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da
terze parti allinsaputa dellAderente, possano comunque
consentire di risalire alla loro identità.
3.8 Identificazione dellUtente
LAderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente
a Utenti identificati
direttamente o identificabili tramite elementi univoci anche
se indiretti.
3.9 Prestazione di servizi
fiduciari
LAderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio
registrazione di un nome a dominio per conto di un Cliente che
vuole rimanere ignoto) è obbligato a identificare in
modo certo il Cliente che richiede tali servizi, serbando la
massima riservatezza.
3.10 Gestione dei dati
utili alla tutela dei minori
3.10.1 Individuazione
dei dati
Laccesso alla rete Internet richiede lassegnazione
permanente o temporanea allUtente di un indirizzo di rete
(indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla normativa vigente,
lAderente conserva, come dati utili:
a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP;
b) il numero IP utilizzato per laccesso alle eventuali
funzioni di pubblicazione dei contenuti.
Nel caso di assegnazione temporanea dellindirizzo IP,
il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e
cessazione dellassegnazione, numero di IP assegnato temporaneamente
ed eventuale numero telefonico utilizzato (sedisponibile).
3.10.2 Modalità
e tempi di conservazione dei dati
LAderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1 con modalità
che ne garantiscano una ragionevole attendibilità e non
ripudiabilità, comunque nelrispetto delle disposizioni
vigenti in materia. I dati medesimi vengono custoditi per sei
mesi, salva la scelta individuale di conservarli per periodi
maggiori, senza comunque eccedere i limiti
temporali indicati dalla normativa vigente.
3.10.3 Modalità
di comunicazione dei dati
3.10.3.1 AllAutorità
giudiziaria
Nel caso di provvedimento
dellAutorità giudiziaria, lAderente, eseguirà
quanto richiesto documentando per iscritto le operazioni compiute.
3.10.3.2 Al Cliente
Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati
personali (D.lgs. 196/2003), lAderente fornirà
al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni che lo riguardano
e comunque a fronte di richiesta scritta e identificazione certa
del richiedente.
3.11 Contrasto alla pedo-pornografia
on-line
LAderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di trattamento
dei dati personali, si impegna a conservare il numero IP utilizzato
dallUtente per laccesso alle funzioni di pubblicazione
dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente.
LAderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare
la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare
con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni,
al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse
di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati
presso i propri server, così come risultanti dai relativi
contratti o documenti equipollenti, entro e non oltre i tre
giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento
dellAutorità richiedente.
Art. 4
Responsabilità
4.1 Access provider
LAderente che offre servizi di accesso ad Internet dovrà
verificare direttamente (p.e. tramite lavvenuta sottoscrizione
di un contratto) o indirettamente (almeno tramite CLI - Calling
Line Identifier - o metodi analoghi) laccesso alla rete.
Nei contratti di accesso ad Internet lAderente inserisce
clausole che responsabilizzano il Cliente anche per luso
dei servizi concessi a terzi.
4.2 Housing/hosting provider
LAderente che offre servizi di housing e hosting dedicato
dovrà identificare con ragionevole certezza il proprio
Cliente che ha il controllo degli apparati oggetto di tali servizi.
Nel caso di servizi di hosting condiviso, lAderente è
tenuto a conservare i dati di cui alla lettera b) del punto
3.10.
4.3 Content Provider
LAderente che offre direttamente contenuti tramite qualsiasi
metodo o protocollo di comunicazione, è tenuto a identificare
in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alle metodologie indicate
al punto 3.3, la natura e i contenuti della comunicazione stessa,
adoperandosi per adeguare o rimuovere il contenuto su segnalazione
del Comitato di Garanzia, di cui al successivo art. 6, e comunque
delle Autorità competenti.
4.4 Gestore dellInternet
Point
LAderente che offre servizi di accesso al pubblico come
Internet Point o simili deve fornire strumenti adeguati
per la navigazione dei minori ed identificare, direttamente
o indirettamente, lutilizzatore dei servizi medesimi.
Art. 5
Vigilanza
La vigilanza sulla corretta
applicazione del Codice è affidata al Comitato di
Garanzia di cui al successivo art. 6. In unottica di armonizzazione
e di verifica degli sviluppi tecnologici e normativi il Comitato
di Garanzia suggerisce eventuali aggiornamenti e modifiche del
presente Codice.
Art. 6
Comitato di Garanzia
6.1 Costituzione
La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice
è affidata ad un apposito Comitato di Garanzia (in seguito
indicato anche come Comitato) costituito da undici
componenti effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto
del Ministro delle Comunicazioni, adottato di concerto con il
Ministro per lInnovazione e le Tecnologie ed individuati
come segue:
quattro componenti in rappresentanza degli Aderenti designati
dalle
Associazioni di categoria firmatarie del presente Codice;
due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
in
rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e due in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento dellInnovazione e delle Tecnologie;
tre componenti designati dalle Associazioni per la tutela
dei minori e dal
Consiglio Nazionale degli Utenti. In sede di prima nomina tali
ultimi
componenti saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro
Internet@minori, istituito presso il Ministero delle Comunicazioni.
Il Ministero delle Comunicazioni assicura la Segreteria per
le attività di
supporto al Comitato.
Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche
undici componenti
supplenti.
I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre
anni.
6.2 Funzionamento
Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono
definite da
un apposito Regolamento di Organizzazione adottato di comune
accordo
dai componenti del Comitato medesimo entro 30 giorni dal suo
insediamento.
Nel medesimo Regolamento verranno indicate le modalità
di realizzazione
dellapposito sito web dedicato al Codice.
6.3 Poteri
Il Comitato controlla che lAderente possieda tutti i requisiti
e abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice, segnalando
agli interessati eventuali inottemperanze al Codice medesimo.
Nel caso di accertate inottemperanze da parte degli Aderenti
si
applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 7.
6.4 Tempi di attuazione
del Codice
Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere
effettivi gli obblighi
di cui al presente Codice, che comunque entreranno in vigore
entro e non
oltre i sei mesi successivi alla firma dello stesso.
6.5 Decadenza dei componenti
Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di Organizzazione
le
ragioni che determinano la decadenza dei componenti del Comitato.
6.6 Rimborsi
Le Associazioni firmatarie del presente Codice si impegnano
a segnalare,
entro i trenta giorni successivi alla sottoscrizione del presente
Codice,
lAssociazione, tra quelle firmatarie, che garantirà
il rimborso delle spese
sostenute, e documentate, dai rappresentanti delle Associazioni
per la tutela
dei minori per la loro partecipazione alle sedute del Comitato
di Garanzia,
secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento
di
organizzazione del Comitato medesimo. Tali spese saranno suddivise
tra
tutte le Associazioni firmatarie. Il limite massimo annuo complessivo
di tali
spese è fissato in 8.000 Euro. Saranno ricercate altre
forme di finanziamento
e sostegno anche da parte di Enti istituzionali per leventuale
svolgimento di
attività di studio, promozione, ricerca e comunicazione
anche in relazione
alla campagna dinformazione che sarà auspicabilmente
effettuata sul tema
della tutela dei minori in Rete.
Art. 7
Procedure e misure di autodisciplina
7.1 Procedura per lirrogazione
dei provvedimenti disciplinari
7.1.1 Attivazione del
procedimento
Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dellAderente
una violazione degli obblighi definiti allart. 3, può
segnalare al Comitato di
Garanzia tale violazione inviando una comunicazione alla Segreteria
del
Comitato medesimo secondo le indicazioni del punto 3.1.
Per attivare la segnalazione dovrà essere compilato lapposito
modulo
guidato, contenuto nelle pagine web informative, di cui al punto
3.1,
indicando:
le sue generalità;
i suoi recapiti (indirizzo completo e numero di telefono,
nonché,
eventualmente, numero di fax ed indirizzo e-mail); descrizione
dettagliata della violazione della norma del Codice e degli
elementi di responsabilità dellAderente riscontrati;
Allinvio della segnalazione telematica di
cui sopra, verrà attribuito un
Numero di Protocollo che linteressato dovrà indicare
nella lettera di
conferma (contenete gli stessi elementi informativi) da inviare
per posta,
tramite Raccomandata A.R., alla Segreteria del Comitato.
La Segreteria procede ad una classificazione e registrazione
delle
segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa conferma
postale.
I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela
dei dati
personali.
7.1.2 Comunicazione di
apertura del procedimento
La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro una
settimana dal
ricevimento della lettera raccomandata di conferma, comunica
allAderente
lapertura del procedimento di autodisciplina nei suoi
confronti e le
contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono considerate
inammissibili
le segnalazioni prive dei requisiti di cui al punto 7.1.1.
7.1.3 Richiesta di documentazione
LAderente che riceve una comunicazione di apertura di
un procedimento di
autodisciplina nei suoi confronti, può trasmettere alla
Segreteria, entro
quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione che ritiene
utile per
chiarire la sua posizione.
7.1.4 Audizione dellAderente
LAderente al quale sia stata comunicata lapertura
di un procedimento di
autodisciplina, può richiedere unaudizione al Comitato
negli stessi tempi
previsti per linvio di documentazione
Laudizione sarà effettuata in occasione della prima
riunione del Comitato,
che informerà linteressato con un preavviso non
inferiore a dieci giorni.
7.1.5 Decisione
Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la Segreteria
predispone i
verbali delle attività che vengono sottoposti allapprovazione
dei singoli
componenti. Il Comitato completa liter procedurale entro
sessanta giorni
dallapertura del procedimento di autodisciplina. Le decisioni
finali vengono
prese a maggioranza dei due terzi (con approssimazione allunità
superiore).
Le audizioni si svolgono nellambito di riunioni del Comitato
valide, ai fini
delle decisioni, solo se alla presenza di almeno i due terzi
(con
approssimazione allunità superiore) del numero
dei componenti.Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono
agli atti del Comitato e
vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette
alle parti
interessate e ne cura la pubblicazione sullapposito sito
web previsto dal
Regolamento di Organizzazione.
7.1.6 Esecuzione della decisione
LAderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato
tempestivamente e
comunque non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione
del
provvedimento adottato. La mancata esecuzione di quanto previsto
nella
decisione comporta, a seguito della procedura prevista dallart.
7,
lapplicazione della revoca prolungata di cui al punto
7.2.3.2 seguente.
7.2 Individuazione dei provvedimenti
disciplinari
7.2.1 Richiamo
Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del procedimento
di cui
al punto 7.1, la violazione di uno o più degli obblighi
previsti dallart. 3,
invierà allAderente una comunicazione di richiamo,
invitandolo ad
ottemperare entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con ladesione
al
Codice.
7.2.2 Censura
Nel caso in cui lAderente non provveda, nei termini previsti,
ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione
di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare
gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti
al Codice, il Comitato invia allinteressato una comunicazione
di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a quanto
previsto nel provvedimento adottato.
7.2.3 Revoca dellautorizzazione
alluso del marchio Internet e Minori
7.2.3.1 Revoca temporanea
Nel caso in cui lAderente non provveda, nei termini previsti,
adadeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di
censura,il Comitato revocherà lautorizzazione alluso
del marchio Internet eMinori. Luso del marchio
sarà nuovamente autorizzato dalComitato una volta accertato,
su richiesta dellAderente,
ladeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti.
7.2.3.2 Revoca prolungata
Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea,
intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca,
lAderente non potrà avanzare richiesta di riammissione
alluso delmarchio Internet e minori prima
di un anno.
7.2.4 Pubblicazione dei
provvedimenti di revoca
LAderente al quale sia stato revocato luso del marchio
Internet e Minori
non potrà più utilizzare il marchio medesimo fino
a che non sia stato
nuovamente autorizzato o riammesso alluso.
Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto
di pubblicazione
secondo quanto previsto al punto 7.1.5.
Firmato:
_____________________________________
AIIP
Associazione Italiana Internet Providers
Paolo Nuti
_____________________________________
ANFoV
Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione
Nino Catania
_____________________________________
Assoprovider
Associazione Provider Indipendenti
Matteo Fici
_____________________________________
Federcomin
Federazione delle imprese delle Comunicazioni e dellinformatica
Alberto Tripi
__________________________________ _________________________________________
Il Ministro delle Comunicazioni Il Ministro per lInnovazione
e le Tecnologie
Maurizio Gasparri Lucio Stanca
Roma, 19 novembre 2003