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TESTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con l'ordinanza sopra menzionata
è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento di
rigetto dell'istanza di remissione in libertà di T. C.,
indagato per il reato di cui all'articolo 600 ter terzo comma
e 81 c.p. per avere ripetutamente - l'attività durava da
quasi un anno - e per via telematica, operando con il nickname
"tcbsx", distribuito o comunque divulgato materiale
pornografico avente ad oggetto minori di diciotto anni ritratti
nel corso di rapporti sessuali tra loro e con adulti, cedendolo
nel corso di tali attività ad ufficiali di p.g. del compartimento
di polizia postale e delle telecomunicazioni "Veneto",
che agivano sotto copertura: secondo il Tribunale, il fatto che
con il sistema della chat line, che non prevede una divulgazione
a tutti i presenti, "l'interlocutore via internet debba di
volta in volta mostrarsi interessato a quel prodotto e accettare
di ricevere e scambiare le foto, non è incompatibile con
il concetto di divulgazione, atteso che in detto colloquio "privilegiato"
l'interlocutore è sconosciuto, può essere potenzialmente
costituito nella realtà fisica (non virtuale) da un gruppo
di persone (nel caso in esame, ad esempio, erano almeno due gli
agenti sotto copertura), delle quali non è dato conoscere
nulla, nemmeno l'età".
Una violazione dell'articolo
600 ter c.p. in relazione all'articolo 129 c.p.p. è colta
dal ricorrente in tale concetto di divulgazione, che, esteso alla
trasmissione "direct client to client", comprenderebbe
anche il caso, escluso invece da Cassazione 5397/02, dell'invio
di un singolo messaggio ad un singolo indirizzo di posta elettronica.
D'altro canto, il C. nega di aver ammesso che "l'attività
durava da quasi un anno", come riferito nell'ordinanza, avendo
piuttosto affermato di essersi interessato alla pornografia "tra
adulti" dall'inizio dell'anno e che la trasmissione di immagini
"pedofile" era avvenuta soltanto per i due episodi di
cui al capo di imputazione: nel fatto è, quindi, da ravvisarsi
la fattispecie prevista dal quarto comma, e non dal terzo, dell'articolo
600 ter c.p. con conseguente illegittimità dell'arresto.
Il ricorso è fondato
in diritto, ancorché si imponga un nuovo esame del fatto
alla luce dei principi che qui si formulano. Posto che l'ordinanza
dà per "pacifico che le trasmissioni dei files contenenti
immagini pornografiche sono avvenute su richiesta di chi si è
messo per via informatica in "dialogo privilegiato"
con il C.", è da escludere che tale trasmissione diretta
tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo
sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione
o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata. Ed
invero, tali attività implicano la comunicazione con un
numero indeterminato di persone (Cassazione 2842/00, ced 216880;
2421/2000, ced 217214; 5397/2002, ced 221337), quale l'uso del
veicolo internet non vale di per sé ad assicurare.
Né ad integrare il
numero indeterminato di persone è sufficiente la considerazione
che esso possa annidarsi in un nickname, perché - anche
a prescindere dall'onere della prova, che l'accusa non può
assolvere con la mera evocazione di tale possibilità -
altrimenti verrebbe ad ipotizzarsi il delitto in esame - piuttosto
che, come ritenuto da Cassazione ult. cit., quello più
lieve, di cui al quarto comma - anche nel caso dell'invio della
foto, allegata ad un messaggio di posta elettronica, ad un indirizzo
determinato, dietro il quale ugualmente potrebbe allocarsi una
pluralità di persone.
Perché vi sia divulgazione
o distribuzione occorre, invece, che l'agente inserisca le foto
pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori
di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo
o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o
le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in
successione, realizzando cioè una serie di conversazioni
private (e, quindi, di cessioni) con diverse persone (come nella
specie contestato all'indagato, ma da questi negato). Di conseguenza,
quando la cessione avvenga, come nel caso in esame, attraverso
un canale di discussione (cosiddetta chat line), è necessario
verificare, al fine della contestazione dell'ipotesi del terzo
comma, se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione
di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche
minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità
rivelatrici di una sua volontà specifica e positiva, prelevare
direttamente le foto. Laddove, invece, il prelievo avvenga solo
a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel
corso di una conversazione privata, si versa nell'ipotesi più
lieve di cui al quarto comma. L'ordinanza dev'essere, pertanto,
annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale, che si uniformerà
ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M., la Corte di cassazione
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste
per nuovo esame.
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