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TESTO
Pres. D'Urso - Rel. Gemelli
- P.m. (conf.) - D. ricorrente
Svolgimento del processo
...(Omissis)...
A seguito di giudizio
abbreviato A. F. D. è stato condannato dal Gup del Tribunale
di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2001, alla pena di mesi
8 di reclusione e lire 400 mila di multa, perché con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di
trarre ingiusto profitto, ha illecitamente utilizzato, non essendone
titolare, numerazioni di carte di credito generate attraverso
programmi informatici, al fine di stipulare polizze assicurative
con la Royal Insurance e conla Lloyd 1885.
In sede di appello la pena è stata ridotta a mesi 5 e giorni
10 di reclusione e 137, 72 euro di multa (pari a lire 266.666),
tenuto conto della diminuzione di un terzo che aveva omesso di
operare il primo giudice ex art. 442 c.p.p.
L'imputato ha acquistato,
tramite la rete Internet, agendo in modo illecito, un bene, previa
immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta
di credito altrui
abilmente individuati e sottratti sempre col sistema telematico
alla titolarità del legittimo intestatario.
Così operando, sostiene la Corte di appello di Milano,
il D. ha utilizzato indebitamente a fine di profitto, disponendo
illecitamente dei dati utili alla transazione per via telematica,
la possibilità di impiego della carta di credito ("Cartasì",
attiva e operativa, di R. H. L., "in modo analogo all'impiego
del documento materialmente e direttamente presso il fornitore
di beni o servizi".
Il D. ha proposto ricorso
deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 12
l. 5 luglio 1991, n. 197, poiché non ha mai avuto il possesso
della carta di credito della R., ma si è limitato a generare
automaticamente dei numeri corrispondenti a quelli della carta
di credito della medesima. Non essendo mai venuto nel materiale
possesso di detto documento, non ha commesso l'illecito in questione,
attribuitogli mediante una inammissibile interpretazione analogica
della norma penale.
... (omissis)...
Chiede, pertanto, annullarsi
la sentenza impugnata.
Il ricorso non è fondato.
Una delle condotte incriminate
dal citato art. 12 attiene all'indebito utilizzo, da parte di
chi non è titolare, di carte di credito o di pagamento:
l'espressione usata per indicare il comportamento illecito individua
la lesione del diritto incorporato nel documento, del quale il
solo titolare può disporre in modo esclusivo.
L'ipotesi in esame, dunque,
prescinde dal possesso del documento e si realizza con l'addebito
in banca a carico del titolare del documento e il contestuale
raggiungimento del profitto dell'utilizzatore con la conclusione
del negozio giuridico con la controparte cui l'importo dell'"operazione"
è accreditato via Internet; canale quest'ultimo che costituisce
un mezzo e un modo di realizzazione del delitto di cui trattasi,
si è, all'evidenza, al di fuori di un'applicazione analogica,
non consentita, della norma penale. E che il D. abbia agito con
dolo lo dimostra il fatto che, ottenuta la stipula delle polizze
assicurative per via telematica immettendo per il pagamento fraudolentemente
i dati della carta di credito di una terza persona, ha pagato
il premio assicurativo a mezzo di versamento in conto corrente
postale solo dopo aver avuto "esplicita comunicazione dell'avvenuto
accertamento da parte degli interessati dell'indebito utilizzo
della carta di credito altrui".
...(Omissis)...
Il ricorso, quindi, va
rigettato, con le conseguenze di legge.
...(Omissis)...
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