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TESTO
OSSERVA
Con ordinanza in data 28.04.2000
il Tribunale del riesame di Trento rigettava l'istanza di riesame
proposta da S. G., indagato per il reato di cui all'art. 600 ter
cod. pen., avverso l'ordinanza con cui gli era stata applicata
la misura della custodia cautelare in carcere, poi modificata
con quella degli arresti domiciliari.
Proponeva ricorso per cassazione
l'indagato denunciando violazione di legge e difetto e manifesta
illogicità della motivazione
- in ordine all'intervenuta integrazione da parte del Tribunale
dell'ordinanza impugnata, in effetti del tutto mancante di motivazione
relativamente all'indicazione del reato che si assume consumato;
degli specifici atti investigativi rilevanti ai fini dell'emissione
del provvedimento restrittivo della libertà personale;
degli indizi e delle esigenze cautelari;
- in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
non potendo considerarsi tali la facoltà di non rispondere
riconosciuta all'imputato, né le modalità di espletamento
dell'attività difensiva e dovendosi pure escludersi il
reato di divulgazione del materiale pornografico minorile poiché,
nella specie, le comunicazioni effettuate via Internet non erano
rivolte ad una pluralità di soggetti, ma erano intercorse
riservatamente tra soggetti precedentemente individuati e consenzienti;
- in ordine alla ritenuta irrilevanza della dedotta insussistenza
del dolo specifico (la finalità di realizzare esibizioni
pornografiche) circostanza contestata dal p.m. nella richiesta
di applicazione di misure cautelari;
- in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva ed all'adeguatezza
dell'originaria misura della custodia cautelare in carcere, poi
modificata in quella degli arresti domiciliari, nonché
all'illegittima introduzione del parametro dell'omessa presentazione
di istanza di patteggiamento nella valutazione dei presupposti
per la concessione della sospensione condizionale della pena ex
art. 275, comma 2 bis, cod. pen.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione impugnata ha
esattamente escluso che l'ordinanza impositiva della misura cautelare
sia affetta del vizio di carenza di motivazione.
Ha affermato questa Corte
che "a norma dell'art. 292, comma 2 lett. b) cod. pen., l'ordinanza
che dispone la misura cautelare richiede soltanto la descrizione
sommaria del fatto.
L'aggettivo sommario indica
soltanto che la descrizione deve essere sintetica e schematica,
senza alcuna specificazione degli elementi di dettaglio.
E' cioè sufficiente
che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in
modo che l'indagato sia posto in grado di conoscere il fatto per
cui gli è stata applicata la misura cautelare e di poter
approntare la propria difesa, riservata poi la contestazione al
momento in cui il p.m. esercita l'azione penale" (Cass. Sez.
VI n. 4820, 9.02.1996; n. 533, 21.03.1996; Sez. I n. 2521, 25.06.1996)
e che la compiuta enunciazione della contestazione "è
riservata alla fase dibattimentale, nella quale ha luogo la plena
cognitio" (Cass. Sez. VI n. 2807, 7.09.1995).
Nella specie, i dati contenuti
nell'ordinanza de qua sono idonei a soddisfare il risultato informativo
voluto dalla norma poiché l'imputato è stato posto
in condizione di conoscere le norme di legge che si assumono violate
(art. 600 ter, comma 3, cod. pen.), nonché il fatto addebitatogli
(per via telematica, mediante utilizzo del proprio computer connesso
alla rete Internet, situato all'interno della propria abitazione,
divulgava materiale consistente in immagini fotografiche digitali
di contenuto pornografico pedofilo in quanto ottenute mediante
lo sfruttamento di minori degli anni 18 al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico).
E' stato pure effettuato l'inquadramento
giuridico del fatto, sotto il profilo richiesto nella fase cautelare,
sicché erroneamente si assume che non sia configurabile
l'ipotesi delittuosa oggetto della contestazione, pure ulteriormente
precisabile nel corso delle indagini preliminari.
Al riguardo, si osserva che
l'art. 3 della legge 3 agosto 1998 n. 269, che ha introdotto il
reato di pornografia minorile, ne prevede varie ipotesi, tra cui,
al comma 3, quelle di distribuzione ovvero divulgazione ovvero
di pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
di materiale pornografico di cui al primo comma (e cioè
di materiale pornografico minorile).
Non sono richiesti ulteriori elementi, quali il fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico,
pur incongruamente menzionati nella contestazione, donde l'esatto
rilievo del Tribunale secondo cui è irrilevante la doglianza
difensiva relativa all'insussistenza del dolo specifico.
Il dettato normativo richiede
per tutte le ipotesi enunciate nel citato comma 3 la diffusione
del materiale pornografico sicché, per la configurabilità
del reato, non basta la cessione a singoli soggetti, ma occorre
che l'agente propaghi il materiale interessando un numero indeterminato
di persone, come nel caso in esame, in cui la cessione di fotografie
pornografiche minorili è avvenuta in favore di più
persone per via telematica attraverso una chat-line, sistema di
comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi
messaggi e altre informazioni in formato digitale, e che è
strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze
(canali) in cui diversi soggetti possono dialogare.
La fase preliminare di accesso
alla chat-line, prodromica allo scambio di dati o file, relativi
a conversazioni, suoni, immagini, filmati, ed altro, all'interno
dello stesso canale privato, riguarda la generalità degli
utenti (presenti nella medesima stanza o canale pubblico del server)
interessati ad un argomento comune, sicché i successivi
passaggi riguardanti l'individuazione dei partner fino allo scambio
diretto delle informazioni non possono essere sganciati dalle
iniziali procedure di accesso al sistema che consentono l'instaurazione
di rapporti con un numero indeterminato di soggetti non previamente
individuati, diversamente da quanto avviene nelle comunicazione
e-mail.
Va ribadito, poi, che nel
presente procedimento incidentale gli indizi, per i quali non
sono richiesti, come per l'art. 192 n. 2 c.p.p., i requisiti dell'univocità
e della concordanza, devono essere gravi, idonei cioè a
dimostrare l'esistenza di un reato e la rilevante probabilità
che l'imputato ne sia autore.
In ordine alle valutazioni
effettuate a tal fine, "il compito del giudice di legittimità
è limitato alla verifica della sussistenza e logicità
della motivazione, la cui carenza o manifesto vizio risultino
dal testo del provvedimento impugnato, essendo inibito il controllo
sull'attendibilità della fonte di prova allorquando essa
sia stata sottoposta alla verifica di attendibilità oggettiva
e soggettiva, nei limiti consentiti dalla fase processuale di
un'indagine preliminare" (Cass. 1.04.1992).
Ha anche affermato questa
Corte che "la motivazione dei provvedimenti che impongono
la misura cautelare della custodia in carcere, necessariamente
sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria
del conclusivo giudizio finale, anche se deve, comunque, sempre
fondarsi su fatti e circostanze concrete e ragionevolmente significative
nella prospettiva dell'ipotesi criminosa formulata nei confronti
dell'indagato onde consentire la ricostruzione dell'iter argomentativo
attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione adottata"
(Cass. Sez. I, 21.10.1993, RV. 196907).
La decisione impugnata si
è attenuta a tale principio, perché correttamente
sono state utilizzate le intercettazioni sulla rete Internet,
in atti, denotanti che l'indagato ha inviato per via telematica
ad una pluralità di persone materiale pornografico interessante
anche minori.
Tali elementi, sottoposti ad adeguato vaglio critico, consentivano
di pervenire al ragionevole convincimento del chiaro ed inscindibile
nesso tra tali indizi e la condotta criminosa riferibile agli
indagati.
Quanto alle esigenze cautelari, va puntualizzato che nel giudizio
di prognosi di pericolosità sociale l'indagine del giudice
deve esser volta all'accertamento del concreto pericolo della
reiterazione di reati tenendo conto:
- delle specifiche modalità e circostanze del fatto da
cui trarre elementi di carattere oggettivo;
- della personalità dell'agente, desunta da comportamenti
o atti concreti o dai suoi precedenti penali e giudiziari, come
pure di ogni altro elemento compreso tra quelli indicati nell'art.
133 cod. pen.,
sicché è conforme a tale principio il provvedimento
impugnato che ha ravvisato la sopraindicata esigenza cautelare
alla stregua delle modalità dei fatti e della pericolosità
dell'indagato emergente dalla minuziosa e sistematica descrizione
e coordinazione delle conversazioni registrate e, cioè,
sulla base di argomentazioni logicamente adeguate, agganciate
alla concretezza del pericolo e, quindi, congruamente motivate
in merito all'adeguatezza della misura poi sostituita con quella
degli arresti domiciliari, donde la sopravvenuta carenza di interesse
sul punto.
Puntualizzato, infine, che
l'omessa presentazione di istanza di patteggiamento non può
rientrare nella valutazione dei presupposti per la concessione
della sospensione condizionale della pena ex art. 275, comma 2
bis, cod. pen., l'argomentazione del Tribunale relativa al massimo
edittale della pena detentiva va rettificata dovendosi, altresì,
tenere conto della pena pecuniaria (da lire cinque milioni a lire
cento milioni) prevista dall'art. 600 ter cod. pen.
Il rigetto del ricorso comporta
la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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