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Cass.Sent.n.2842/2000

CASSAZIONE
SENTENZA 27 SETTEMBRE 2000, N. 2842

 

TESTO

OSSERVA

Con ordinanza in data 28.04.2000 il Tribunale del riesame di Trento rigettava l'istanza di riesame proposta da S. G., indagato per il reato di cui all'art. 600 ter cod. pen., avverso l'ordinanza con cui gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi modificata con quella degli arresti domiciliari.

Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge e difetto e manifesta illogicità della motivazione
- in ordine all'intervenuta integrazione da parte del Tribunale dell'ordinanza impugnata, in effetti del tutto mancante di motivazione relativamente all'indicazione del reato che si assume consumato; degli specifici atti investigativi rilevanti ai fini dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale; degli indizi e delle esigenze cautelari;
- in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non potendo considerarsi tali la facoltà di non rispondere riconosciuta all'imputato, né le modalità di espletamento dell'attività difensiva e dovendosi pure escludersi il reato di divulgazione del materiale pornografico minorile poiché, nella specie, le comunicazioni effettuate via Internet non erano rivolte ad una pluralità di soggetti, ma erano intercorse riservatamente tra soggetti precedentemente individuati e consenzienti;
- in ordine alla ritenuta irrilevanza della dedotta insussistenza del dolo specifico (la finalità di realizzare esibizioni pornografiche) circostanza contestata dal p.m. nella richiesta di applicazione di misure cautelari;
- in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva ed all'adeguatezza dell'originaria misura della custodia cautelare in carcere, poi modificata in quella degli arresti domiciliari, nonché all'illegittima introduzione del parametro dell'omessa presentazione di istanza di patteggiamento nella valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 275, comma 2 bis, cod. pen.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione impugnata ha esattamente escluso che l'ordinanza impositiva della misura cautelare sia affetta del vizio di carenza di motivazione.

Ha affermato questa Corte che "a norma dell'art. 292, comma 2 lett. b) cod. pen., l'ordinanza che dispone la misura cautelare richiede soltanto la descrizione sommaria del fatto.

L'aggettivo sommario indica soltanto che la descrizione deve essere sintetica e schematica, senza alcuna specificazione degli elementi di dettaglio.

E' cioè sufficiente che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in modo che l'indagato sia posto in grado di conoscere il fatto per cui gli è stata applicata la misura cautelare e di poter approntare la propria difesa, riservata poi la contestazione al momento in cui il p.m. esercita l'azione penale" (Cass. Sez. VI n. 4820, 9.02.1996; n. 533, 21.03.1996; Sez. I n. 2521, 25.06.1996) e che la compiuta enunciazione della contestazione "è riservata alla fase dibattimentale, nella quale ha luogo la plena cognitio" (Cass. Sez. VI n. 2807, 7.09.1995).

Nella specie, i dati contenuti nell'ordinanza de qua sono idonei a soddisfare il risultato informativo voluto dalla norma poiché l'imputato è stato posto in condizione di conoscere le norme di legge che si assumono violate (art. 600 ter, comma 3, cod. pen.), nonché il fatto addebitatogli (per via telematica, mediante utilizzo del proprio computer connesso alla rete Internet, situato all'interno della propria abitazione, divulgava materiale consistente in immagini fotografiche digitali di contenuto pornografico pedofilo in quanto ottenute mediante lo sfruttamento di minori degli anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico).

E' stato pure effettuato l'inquadramento giuridico del fatto, sotto il profilo richiesto nella fase cautelare, sicché erroneamente si assume che non sia configurabile l'ipotesi delittuosa oggetto della contestazione, pure ulteriormente precisabile nel corso delle indagini preliminari.

Al riguardo, si osserva che l'art. 3 della legge 3 agosto 1998 n. 269, che ha introdotto il reato di pornografia minorile, ne prevede varie ipotesi, tra cui, al comma 3, quelle di distribuzione ovvero divulgazione ovvero di pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pornografico di cui al primo comma (e cioè di materiale pornografico minorile).
Non sono richiesti ulteriori elementi, quali il fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, pur incongruamente menzionati nella contestazione, donde l'esatto rilievo del Tribunale secondo cui è irrilevante la doglianza difensiva relativa all'insussistenza del dolo specifico.

Il dettato normativo richiede per tutte le ipotesi enunciate nel citato comma 3 la diffusione del materiale pornografico sicché, per la configurabilità del reato, non basta la cessione a singoli soggetti, ma occorre che l'agente propaghi il materiale interessando un numero indeterminato di persone, come nel caso in esame, in cui la cessione di fotografie pornografiche minorili è avvenuta in favore di più persone per via telematica attraverso una chat-line, sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale, e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare.

La fase preliminare di accesso alla chat-line, prodromica allo scambio di dati o file, relativi a conversazioni, suoni, immagini, filmati, ed altro, all'interno dello stesso canale privato, riguarda la generalità degli utenti (presenti nella medesima stanza o canale pubblico del server) interessati ad un argomento comune, sicché i successivi passaggi riguardanti l'individuazione dei partner fino allo scambio diretto delle informazioni non possono essere sganciati dalle iniziali procedure di accesso al sistema che consentono l'instaurazione di rapporti con un numero indeterminato di soggetti non previamente individuati, diversamente da quanto avviene nelle comunicazione e-mail.

Va ribadito, poi, che nel presente procedimento incidentale gli indizi, per i quali non sono richiesti, come per l'art. 192 n. 2 c.p.p., i requisiti dell'univocità e della concordanza, devono essere gravi, idonei cioè a dimostrare l'esistenza di un reato e la rilevante probabilità che l'imputato ne sia autore.

In ordine alle valutazioni effettuate a tal fine, "il compito del giudice di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui carenza o manifesto vizio risultino dal testo del provvedimento impugnato, essendo inibito il controllo sull'attendibilità della fonte di prova allorquando essa sia stata sottoposta alla verifica di attendibilità oggettiva e soggettiva, nei limiti consentiti dalla fase processuale di un'indagine preliminare" (Cass. 1.04.1992).

Ha anche affermato questa Corte che "la motivazione dei provvedimenti che impongono la misura cautelare della custodia in carcere, necessariamente sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria del conclusivo giudizio finale, anche se deve, comunque, sempre fondarsi su fatti e circostanze concrete e ragionevolmente significative nella prospettiva dell'ipotesi criminosa formulata nei confronti dell'indagato onde consentire la ricostruzione dell'iter argomentativo attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione adottata" (Cass. Sez. I, 21.10.1993, RV. 196907).

La decisione impugnata si è attenuta a tale principio, perché correttamente sono state utilizzate le intercettazioni sulla rete Internet, in atti, denotanti che l'indagato ha inviato per via telematica ad una pluralità di persone materiale pornografico interessante anche minori.
Tali elementi, sottoposti ad adeguato vaglio critico, consentivano di pervenire al ragionevole convincimento del chiaro ed inscindibile nesso tra tali indizi e la condotta criminosa riferibile agli indagati.
Quanto alle esigenze cautelari, va puntualizzato che nel giudizio di prognosi di pericolosità sociale l'indagine del giudice deve esser volta all'accertamento del concreto pericolo della reiterazione di reati tenendo conto:
- delle specifiche modalità e circostanze del fatto da cui trarre elementi di carattere oggettivo;
- della personalità dell'agente, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali e giudiziari, come pure di ogni altro elemento compreso tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,
sicché è conforme a tale principio il provvedimento impugnato che ha ravvisato la sopraindicata esigenza cautelare alla stregua delle modalità dei fatti e della pericolosità dell'indagato emergente dalla minuziosa e sistematica descrizione e coordinazione delle conversazioni registrate e, cioè, sulla base di argomentazioni logicamente adeguate, agganciate alla concretezza del pericolo e, quindi, congruamente motivate in merito all'adeguatezza della misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, donde la sopravvenuta carenza di interesse sul punto.

Puntualizzato, infine, che l'omessa presentazione di istanza di patteggiamento non può rientrare nella valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 275, comma 2 bis, cod. pen., l'argomentazione del Tribunale relativa al massimo edittale della pena detentiva va rettificata dovendosi, altresì, tenere conto della pena pecuniaria (da lire cinque milioni a lire cento milioni) prevista dall'art. 600 ter cod. pen.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 
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