|
TESTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.C. ha proposto ricorso
per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano,
emessa il 4 ottobre 2000, con la quale veniva condannato per il
reato continuato di messa in circolazione a scopo di distribuzione
di materiale pornografico, deducendo quali motivi la violazione
degli artt. 8, 9, 12, 16, 21, 24 e 178 lett. c) c.p.p., giacché
competente territorialmente è il Tribunale di Napoli sia
perché in quel luogo è iniziato il reato continuato
sia perché il delitto ex art. 528 c.p. è connesso
con quello di cui all'art. 609 quater c.p. sia perché sussiste
una connessione oggettiva, soggettiva e probatoria; l'erronea
applicazione dell'art. 528 c.p., giacché nella condotta
dell'imputato non era configurabile il delitto contestato, in
quanto la trasmissione a mezzo fax di una immagine, di uno scritto
o di un documento pornografico ad una redazione di una trasmissione
televisiva, giammai può integrare oggettivamente la messa
in circolazione, le immagini inviate erano già circolanti
nel sito internet, sicché non era configurabile alcuna
pubblicità e pubblicazione; la carenza dell'elemento psicologico,
poiché il ricorrente, per ragioni scientifiche e di studio,
voleva solo determinare una reazione per suscitare un dibattito
sulla complessa problematica della pedofilia e la mancanza e manifesta
illogicità della motivazione al riguardo, poiché
il concetto di distribuzione postula la potenzialità reale
di una diffusione con chiara e probabile adesione concordata con
destinatari ben individuati e non affidati al caso, mentre, nella
fattispecie, i fax sono stati respinti ed è stata proposta
denuncia - querela per molestie, sicché non sussiste il
dolo specifico; l'erronea applicazione dell'art. 660 c.p., giacché
la fattispecie è inquadrabile nella contravvenzione di
molestia e disturbo alle persone; l'errata applicazione dell'art.
600 ter c.p. e dell'art. 2 c.p. e la manifesta illogicità
della motivazione al riguardo, perché la norma di riferimento
è quella di cui all'ultimo comma dell'art. 600 ter c.p.,
in quanto si tratta di mera cessione di materiale pornografico
a nulla ostando la materia contrattualistica evidenziata dalla
Corte; la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e 53 e segg.
l. n. 689 del 1981 e la carenza e manifesta illogicità
della motivazione su detti punti per l'omessa concessione delle
attenuanti generiche, la dosimetria della pena e la mancata sostituzione
della pena detentiva in considerazione della limitata gravità
del reato, pure in relazione all'intensità del dolo, alla
carenza dei motivi a delinquere, alla condotta contemporanea e
susseguente al reato, al comportamento processuale ed alle condizioni
di vita e familiari dell'imputato, nonché all'assenza di
condizioni ostative ed alla sussistenza dei presupposti oggettivi
e soggettivi per procedere alla sostituzione della pena detentiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve
essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Ed invero il ricorrente reiterata i motivi dell'appello cui la
Corte di merito aveva fornito ineccepibile risposta, esente da
vizi logici e giuridici.
Infatti, l'eccepita incompetenza territoriale per una pretesa
connessione con altro procedimento instaurato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli al momento della sua
proposizione non sussisteva più, giacché il procedimento
nei suoi confronti era stato archiviato, mentre Milano è
il luogo di installazione del fax e di ricevimento delle immagini
da parte della redazione della rubrica televisiva, sicché
detta doglianza è manifestamente infondata.
Tali sono anche tutte le censure concernenti il diniego delle
attenuanti generiche, la misura della pena e la sua sostituzione
ai sensi dell'art. 53 l. n. 689 del 1981, in quanto la Corte meneghina
ha motivato su questi punti, facendo riferimento alla condotta
contemporanea dell'imputato (invio del fax in maniera anonima),
alle giustificazioni non veritiere successivamente assunte (la
mancata configurazione del modem preclude la possibilità
della trasmissione via fax, mentre l'evidenziare o meno il numero
dell'utente dipende dalla volontà del mittente), all'intensità
del dolo, essendo del tutto carente alcun commento all'invio delle
immagini, sicché il fine scientifico è indimostrato
e costituisce un espediente difensivo, l'assenza, quindi, di un
leale comportamento processuale e di ogni remora nonostante l'allarmante
diffusione di reati in tema di pedofilia, mentre lo stato di incensuratezza
è stato considerato nel comminare la pena in concreto.
Pertanto occorre appuntare l'attenzione sui motivi concernenti
la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza del dolo.
Orbene, il delitto di cui al primo comma dell'art. 528 c.p. costituisce
un reato di pericolo astratto, giacché la soglia della
rilevanza penale è anticipata fino a comprendere condotte
solo astrattamente idonee, secondo una stima prognostica, ad offendere
il pudore, inteso, in questo caso, non come bene individuale,
ma collettivo e, dunque, ricavato da valutazioni medie, che permettano
l'elaborazione di modelli di comportamento ritenuti socialmente
vincolanti e recepiti dall'ordinamento penale.
Inoltre il predetto delitto si configura come reato a previsione
alternativa di una pluralità di condotte criminose, unificate
dal semplice pericolo per la moralità pubblica delle stesse,
anche se l'introduzione di nuove fattispecie criminose, incentrate
sul rispetto della persona umana (artt. 600 bis e segg. e 609
bis e segg. c.p.p.), ha comportato una migliore tipizzazione della
prima tipologia, disancorata da concezioni moralistiche e correlata
non solo a modelli di comportamento di rilevanza sociale, ma anche
alla possibilità di turbamento dell'uomo "medio".
Infine, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III
6 maggio 1981 n. 4149, C. rv. 148722), la messa in circolazione
si attua quando gli oggetti vengono fatti uscire dalla sfera di
custodia del detentore per farli entrare nella disponibilità
di altri e si distingue dalla distribuzione, in quanto, mentre
quest'ultima presuppone una pluralità di oggetti o frammenti
di un unico oggetto trasmessi a più individui, la messa
in circolazione può attuarsi anche in relazione ad un unico
oggetto e si verifica allorché la cosa è posta fuori
della sfera di un soggetto per entrare in quella di un altro sia
o meno indeterminato.
Pertanto, già alla luce di queste precisazioni dottrinali
e giurisprudenziali, non appare condivisibile la tesi del ricorrente,
secondo cui la trasmissione tramite fax non rientrerebbe nella
nozione di messa in circolazione, mentre la distribuzione comporterebbe
un previo accordo fra più persone determinate e non invece
indeterminabili, giacché è proprio la pubblicità,
che connota questo delitto, pure nell'ipotesi di messa in circolazione,
a richiedere la possibilità di coinvolgere un numero in
astratto indeterminato di soggetti.
Peraltro, approfondendo la tematica sia in relazione alle nozioni
di messa in circolazione e di diffusione sia al dolo specifico
e, quindi, in via indiretta, con i differenti reati configurati
in ricorso, occorre rilevare che la Corte meneghina con acute
osservazioni in fatto evidenzia il modo di trasmissione via fax
senza indicare il destinatario, l'assenza di ogni commento, la
presenza di didascalie maliziose e non certo scientifiche ed il
comportamento della redazione destinataria, "qualificata
a livello professionale a recepire e valorizzare stimoli per dibattiti
o confronti", indignata per la proluvie di immagini pornografiche,
sicché nega ogni finalità scientifica e sussume
il comportamento nel dolo specifico della diffusione tramite la
messa in circolazione.
Il concetto di messa in circolazione di immagini oscene di qualsiasi
specie puntualizza una delle modalità esecutive del delitto
ed il contesto spaziale o relazionale in cui deve svolgersi la
condotta ed anche se non raggiunge l'ampiezza della nozione di
"distribuzione" si caratterizza per una peculiare dimensione
comunicativa con una pluralità di destinatari, che non
devono essere necessariamente determinati, ne avere contezza delle
immagini oscene, in quanto è necessaria soltanto la possibilità
che queste siano percepibili da soggetti indeterminati o meno
senza richiedere la presenza e diffusione in un vasto pubblico.
La messa in circolazione, quindi, consente di applicare il precetto
pure a situazioni che il legislatore del 1930 non poteva prevedere
quale la trasmissione via fax, in quanto il termine è ampio
e ricomprende tutte le possibili modalità di diffusione,
tanto più che gli spettacoli e le pubblicazioni oscene
vengono ad avere specifica trattazione in altra parte.
Logicamente una simile nozione non esclude che le immagini siano
state già da altri prodotte o distribuite tramite internet,
giacché il delitto può configurarsi pure nel caso
in cui detta diffusione sia intervenuta, in quanto si tratta di
un'autonoma e differente condotta con destinatari diversi e difformi
modalità di trasmissione, la quale viene egualmente a ledere
il bene protetto.
Il concetto di diffusione postula necessariamente la comunicazione
rivolta ad una pluralità di soggetti (cfr. al riguardo
l'art. 1 secondo comma lettere g) ed h) della legge 31 dicembre
1996 n. 675 sulla tutela dei dati personali) e può essere
attuato non solo con una serialità di atti, ma anche con
uno singolo, purché rivolto a vari soggetti non necessariamente
indeterminati, giacché è proprio l'esistenza di
più destinatari a qualificare la fattispecie connotata
dall'avverbio pubblicamente che permea il reato.
Peraltro il dolo specifico con la sua funzione selettiva, giacché,
altrimenti le condotte permarrebbero allo stato di fatti penalmente
irrilevanti, non postula la necessità che esista un numero
indeterminato di persone "in concreto", ma si incentra
soltanto nella volontà di raggiungere con il messaggio
un numero indeterminabile di soggetti con il carattere proprio
della lesività del reato da rinvenire, come già
evidenziato, nel pericolo per la pubblica moralità relazionato
al rispetto della sensibilità della persona umana.
Nel caso di specie, il fatto è stato verificato da entrambi
i giudici di merito che con motivazione ineccepibile hanno escluso
il fine di lucro, hanno evidenziato la proluvie di immagini pornografiche
tali da imbarazzare persino una redazione giornalistica, mentre
proprio il soggetto cui erano destinate dimostra la volontà
di porle in circolazione e di diffonderle, sicché il reato
configurato appare integro e ben delimitato dal dolo specifico,
chiaramente sussistente.
Peraltro, la linea di discrimine fra questo delitto e quello contemplato
dall'art. 600 ter quarto comma c.p. è data non solo dal
differente bene tutelato cioè il minore da ogni forma di
sfruttamento sessuale in vista del suo completo sviluppo sotto
tutti gli aspetti, ma anche dagli elementi costitutivi dei due
reati giacché la semplice cessione implica un rapporto
privato, a titolo gratuito o oneroso.
La differente natura dell'interesse protetto la persona umana
in questo caso e la moralità pubblica, sia pure diversamente
connotata rispetto al passato, in quello in esame comporta, nella
prima fattispecie, anche la previsione di condotte prodromiche,
che si spingono a colpire non solo gli atti di semplice cessione
individuale, ma anche persino la mera detenzione (art. 600 quater
c.p.) in modo da reprimere sotto tutti i profili la pornografia
minorile, perché essa deriva dallo sfruttamento sessuale
dei minori, sicché la nuova disciplina abbraccia un campo
più vasto e diverso.
Pertanto, in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge
n. 269 del 1998, numerose condotte, non riconducibili negli ambiti
degli artt. 519, 521 e 528 c.p. e della legge n. 75 del 1958,
non venivano punite (ex. gr. cessione "privata" e detenzione
di materiale pornografico ritraente minori e, sotto alcuni peculiari
aspetti, diffusione tramite internet), mentre altre trovavano
nelle predette fattispecie la loro configurabilità, sicché,
in dette ultime ipotesi, si è in presenza di una continuità
normativa come evidenziato dal giudice di primo grado.
Orbene le argomentazioni svolte dimostrano come il comportamento
tenuto dal ricorrente non possa inquadrarsi nell'ipotesi criminosa
di cui al quarto comma dell'art. 600 ter c.p., "riguardante
una materia contrattualistica del tutto assente nel caso qui considerato",
secondo quanto sostenuto dalla Corte d'appello, nel senso, su
evidenziato, che trattasi di cessione "privata".
Inoltre le caratteristiche fattuali della condotta chiariscono
che non si è in presenza di semplici "molestie",
ma della cosciente messa in circolazione di materiale pornografico
al fine specifico della diffusione, emblematicamente individuato
nel soggetto cui erano indirizzate le foto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
|