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TESTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai signori magistrati:
Presidente B.Foscarini
Relatore A.Nappi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata
la Corte dappello di Torino confermò la dichiarazione
di colpevolezza di A.Z. e di D. M. in ordine al delitto di accesso
abusivo al sistema informatico della (omissis)., gestrice di contabilità
per conto terzi, e dichiarò colpevole del massimo reato,
quale autore materiale dei fatti, il programmatore V. B., che
in primo grado ne era stato assolto per difetto di dolo.
Risulta dalle sentenze di merito che A. Z., già socio di
F. V. nella (omissis), nel 1994 era uscito dalla società
per intraprendere analoga attività con il commercialista
D. M., già collaboratore esterno della (omissis), e, non
avendo ottenuto di poter utilizzare come locatario limpianto
informatico della società, ne aveva copiato i dati su un
analogo calcolatore con laiuto di V. B., facilitandosi così
lacquisizione di un gran numero di clienti della (omissis).
Ricorrono per cassazione
gli imputati, che hanno proposto cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti
lamentano mancanza di motivazione sul motivo dappello con
il quale era stato dedotto che V. B. e il suo datore di lavoro
V. C., proprietario del programma concesso in uso sia alla (omissis)
sia a A. Z. e D. M., avevano diritto di copiare e modificare il
software. E con il connesso terzo motivo si lamenta che i giudici
dappello abbiano omesso di considerare il fatto, ben valorizzato
invece dal tribunale, che V. B. agiva su disposizioni di V. C.
e non aveva motivo di dubitare della legittimità di tali
disposizioni anche con riferimento alle copie effettuate in favore
di A. Z. e D.M..
Con il secondo motivo i
ricorrenti deducono violazione dellart.615 ter c.p., lamentando
che i giudici del merito abbiano ritenuto configurabile il reato
contestato anche in mancanza di protezioni di sicurezza interne
al sistema, mentre la dottrina è concorde nellescludere
la rilevanza di protezioni esterne.
Con il quarto motivo i
ricorrenti deducono mancanza di motivazione in ordine alla determinazione
della pena, irrogata in misura identica a tutti gli imputati,
senza alcuna considerazione per e diverse posizioni soggettive.
Con il quinto motivo infine
i ricorrenti deducono violazione dellart.538 comma 1 c.p.p.,
lamentando che i giudici del merito si siano pronunciati su una
domanda in realtà non proposta dalla parte civile (omissis),
che, costituitasi per il reato di cui allart. 640 ter c.p.originariamente
contestato, non aveva rinnovato la costituzione anche per il reato
di cui allart.615 ter c.p., contestato in udienza.
I motivi del ricorso sono
stati successivamente illustrati con ampia memoria depositata
il 10 maggio 2000.
Una memoria è stata
altresì depositata dalla parte civile.
Il ricorso deve essere
rigettato.
Il primo motivo del ricorso,
come il motivo dappello cui si riferisce per lamentarne
limmotivato Rigetto, non distingue tra il programma informatico,
di cui si assume fosse proprietario V. C., e i dati informatici,
non del software.Sicchè era manifestamente infondato il
motivo dappello con il quale si deduceva linesistenza
del reato in relazione al diritto di C., del proprietario del
programma, di copiarlo e aggiornarlo. E secondo una consolidata
giurisprudenza di questa Corte, deve essere considerato privo
di fondamento il motivo del ricorso per cassazione con il quale
si deduce mancanza di motivazione in ordine ad un motivo dappello
inammissibile o manifestamente infondato ( Cass., sez 1, 23 marzo
1987, Imbimbo, m. 176707, Cass., sez1, 28 settembre 1987, Cisco,
m. 177007, Cass., sez 4 , 26 settembre 1990, Pilloni, m. 185682,
Cass., sez 1, 5 marzo 1991, Calò, m. 186972, Cass., sez
5, 18 febbraio 1992, Cremonini, m. 189818, Cass., sez 1, 28 marzo1996,
Bruno, m. 204548).
Ne consegue anche linammissibilità,
per violazione dellart.606 comma 3 c.p.p., del terzo motivo
del ricorso, con il quale si lamenta lerronea affermazione
della responsabilità di V. B., perché, una volta
chiarita la distinzione tra i dati informatici e il programma
destinato a elaborarli, la censura rimane riferibile a una mera
valutazione di merito circa la consapevolezza da parte dellimputato
di una tale distinzione e della conseguente illiceità della
copia dei dati.
Il secondo motivo del ricorso
pone il problema della natura della protezione di sicurezza rilevante
ai fini della configurabilità del delitto previsto dallart.615
ter c.p..
La corte dappello
ha ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato,
assumano rilevanza non solo le protezioni interne al sistema informatico,
come le chiavi daccesso, ma anche le protezioni esterne,
come la custodia degli impianti, in particolare quando, come nel
caso in esame, si tratti di banche dati private, per definizione
interdette a coloro che sono estranei all'impresa che le gestisce.
I ricorrenti sostengono,
invece, che soltanto la protezione interna al sistema è
idonea a manifestare la volontà del proprietario di escludere
terzi, come dimostrerebbe il fatto che il D.P.R. n. 318 del 1999
richiede come necessaria una chiave d'accesso nel trattamento
dei dati personali.
Il motivo di ricorso è
infondato.
L'art. 615 ter comma 1
c.p. punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema
informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la
volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Ne consegue che la violazione
dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume
rilevanza di per se, bensì solo come manifestazione di
una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente
dispone.
Non si tratta perciò
di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi,
perchè altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di
chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico,
vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta
di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle
disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione
di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa
nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti a individuarvi,
talora anche criticamente, la tutela di un domicilio informatico.
Certo è necessario
che l'accesso al sistema informatico non sia aperto a tutti, come
talora avviene soprattutto quando si tratti di sistemi telematici.
Ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del
delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei
soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando
si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi,
in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in
cui gli impianti sono custoditi. Ed è certamente corretta,
in questa prospettiva, la distinzione operata dalla corte d'appello
tra le banche dati offerte al pubblico a determinate condizioni
e le banche dati destinate a un'utilizzazione privata esclusiva,
come i dati contabili di un'azienda.
In questo secondo caso
è evidente, infatti, che, anche in mancanza di meccanismi
di protezione informatica, commette il reato la persona estranea
all'organizzazione che acceda ai dati senza titolo o autorizzazione,
essendo implicita, ma intuibile, la volontà dell'avente
diritto di escludere gli estranei.
Daltro canto, lanalogia
con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre
a concludere integri la fattispecie criminosa anche chi, autorizzato
allaccesso per una determinata finalità, utilizzi
il titolo di legittimazione per una finalità diversa e,
quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato
laccesso. Infatti, se laccesso richiede unautorizzazione
e questa e questa è destinata a un determinato scopo, lutilizzazione
dellautorizzazione per uno scopo diverso non può
non considerarsi abusiva. Sicchè correttamente i giudici
del merito hanno ritenuto configurabile il reato nella condotta
di V. B.,che, autorizzato allaccesso per controllare la
funzionalità del programma informatico, si avvalse dellautorizzazione
per copiare i dati dal quel programma gestiti.
Privo di qualsiasi pertinenza
al caso in esame è, infine, il regolamento recante norme
per lindividuazione delle misure minime di sicurezza per
il trattamento dei dati personali, a norma dellart. 15 comma
2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Infatti la mancata adozione
delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali
è prevista come reato dallart.36 della legge n. 675
del 1996; ma evidentemente la consumazione di questo reato non
esime, comunque, da responsabilità chi violi i pur insufficienti
meccanismi di protezione esistenti.
Il quarto motivo del ricorso
è inammissibile per violazione dellart. 606 comma
3 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della
decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento
alla ritenuta gravità della violazione del rapporto fiduciario
con la parte lesa, comune a tutti gli imputati.
Come sè detto,
con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione dellart.538
c.p.p., lamentando che i giudici del merito si siano pronunciati
su una domanda di risarcimento danni non proposta dalla parte
civile per il reato di cui allart. 615 ter c.p., contestato
in udienza.
Tuttavia gli stessi ricorrenti
riconoscono che, sin dal primo grado del giudizio, la parte civile
concluse chiedendo la condanna degli imputati al risarcimento
anche dei danni derivanti dal reato previsto dallart.615
ter c.p.; sicchè non si può dire che i giudici del
merito si siano pronunciati su una domanda non proposta.
In realtà i ricorrenti
pongono una questione diversa da quella formalmente enunciata,
perché essi lamentano che per il nuovo reato contestato
in udienza non vera stata costituzione di parte civile;
e sostengono che una tale rinnovata costituzione sarebbe stata
invece necessaria, secondo quanto previsto anche dalla sentenza
n. 98 del 1996 della Corte Costituzionale.
Sennonchè la giurisprudenza
di questa Corte, richiamata anche dalla Corte Costituzionale,
ha ben chiarito che occorre distinguere tra la posizione della
persona offesa non costituita, che in caso di nuove contestazioni
ha diritto alla sospensione del dibattimento onde poter eventualmente
costituire parte civile per la nuova udienza, e il caso della
persona offesa già ma solo in vista della possibile modifica,
sotto il profilo tanto della causa petendi quanto del petitum,
del già costituito rapporto processuale (Cass., sez III,
27 settembre 1995, Roncati). Sicchè, per la parte civile
già costituita non occorre rinnovare la costituzione in
relazione al nuovo reato contestato in udienza allimputato,
ma è sufficiente modificare la domanda già proposta.
E nel caso in esame deve ritenersi che un idoneo aggiornamento
della domanda si ebbe appunto con la formulazione delle conclusioni
in chiusura del dibattito di primo grado.
Il ricorso va pertanto,
rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
procedimento e inoltre al rimborso delle spese in favore della
parte civile, liquidate in complessive £ 2.306.000, di cui
£ 2.000.000 per onorari.
Roma, 7 novembre 2000.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 2000.
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