Con la legge 833/78 si
è disposto il passaggio delle competenze in materia di
assistenza psichiatrica alle Regioni, prevedendo la creazione
da parte di queste di un servizio territoriale articolato in Dipartimenti
di Salute Mentale (DSM) cui fanno capo tutte le attività
di assistenza psichiatrica, ospedaliere e non, organizzate dalla
Regione.
Il dipartimento di salute
mentale, incardinato nellazienda USL, rappresenta la forma
organizzativa che meglio risponde alle esigenze di garantire lunitarietà
della programmazione e gestione delle attività in psichiatria
e la pari dignità dei compiti operativi nelle diverse sedi
di intervento dellUSL, in armonia con i principi fissati
dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale[1].
Al DSM sono demandati:
compiti di programmazione dei progetti terapeutici e di risocializzazione;
il coordinamento della gestione dei poli operativi; lintegrazione
col servizio ospedaliero, con la medicina di base, con i servizi
per le tossicodipendenze e con i servizi di assistenza agli anziani;
il collegamento con lassociazionismo dei familiari, con
le cooperative sociali ed il volontariato; la prevenzione e la
gestione delle crisi; i tirocini professionali delle varie figure
professionali; le prestazioni degli obiettori di coscienza e di
volontari, etc.
Il DSM rappresenta in sostanza
il modello dintervento territoriale, integrato con lorganizzazione
di servizi diversi, che dovrebbe essere in grado di assicurare
unitarietà e continuità terapeutica.
A tal fine dispone di strumenti
organizzativi utilizzati in comune da tutti i servizi che vi afferiscono
(archivio, sistema informativo, etc.) ed è coordinato da
un medico psichiatra.
Lorganico del dipartimento
è formato dallinsieme delle équipes dei vari
servizi che, pur mantenendo unicità organica e funzionale,
lavorano nella propria autonomia e specificità.
Afferiscono al dipartimento
i seguenti servizi con i rispettivi parametri dutenza territoriale:
Centro di Salute Mentale (CSM), Servizio Psichiatrico di Diagnosi
e Cura (SPDC), Comunità terapeutica (CT), Pronto soccorso
psichiatrico, Day-hospital, Centro diurno, Servizio di psicologia,
Servizio di sociologia.
Il Centro di Salute Mentale
(CSM) è il perno del sistema assistenziale psichiatrico,
per il suo incardinamento nel territorio del Distretto Sanitario,
cui competono le attività ricadenti nel proprio territorio,
in cooperazione con i servizi ospedalieri e con quelli socio-assistenziali.
Attua prestazioni assistenziali nellambito delle attività
psichiatriche di prevenzione, cura e riabilitazione, anche semiresidenziali
(Centri diurni), garantisce interventi terapeutici (Day-hospital),
ambulatoriali, domiciliari.
Il servizio psichiatrico
di diagnosi e cura (SPDC) è lunità ospedaliera
psichiatrica che provvede alla terapia, in condizioni di degenza,
di pazienti accolti in regime di ricovero volontario e/o di ricovero
per trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Deve essere collocato
in una struttura ospedaliera pubblica presso la quale esista il
Dipartimento di emergenza e accettazione e disporre di un numero
ridotto di posti letto.
Il Pronto Soccorso Psichiatrico
Ospedaliero provvede, nelle situazioni di emergenza, alla assistenza
ai pazienti per i quali sia necessario trattamento immediato in
condizione di degenza in collaborazione con il Dipartimento di
Emergenza e Accettazione (DEA).
Il Day-hospital è
una struttura semiresidenziale in cui vengono attuati programmi
terapeutici e riabilitativi a breve e medio termine programmati
dal CSM per pazienti con patologia sub-acuta aventi necessità
di intervento farmacoterapeutico e psicoterapeutico-riabilitativo.
Ha la funzione di evitare ricoveri a tempo pieno nonché
di limitarne la durata quando questi si rendono indispensabili.
Costituisce, pertanto, un prototipo di struttura intermedia le
cui funzioni non sono solo quelle di accompagnare i pazienti nel
percorso di uscita da una situazione di scompenso e favorirne
il reingresso nella società, ma di realizzare strutturalmente
e funzionalmente unarea terapeutica a cui i pazienti accedono
anche direttamente secondo i programmi del CSM.
Il Centro diurno (CD) è
una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutiche-riabilitative,
compreso lintervento farmacologico, tese a prevenire e contenere
il ricovero. Si configura come uno spazio in cui léquipe
operante offre strumenti e opportunità per attivare, sperimentare
ed apprendere idonee modalità di contatto interpersonale
nella forma di rapporti individuali e di gruppo.
Dovrebbe comprendere anche
una gamma di programmi occupazionali volti allapprendimento
di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo, per
individuare le risorse personali e le attitudini di ogni singolo
utente e progettare per ciascuno programmi adeguati.
Le strutture residenziali
sono destinate a soddisfare i bisogni di assistenza di lungo periodo
e la domanda di residenzialità protetta e semiprotetta.
Si respingono soluzioni che prevedano eccessive concentrazioni
di popolazione assistita e una residenzialità in cui non
sia garantita una adeguata assistenza medico-psico-sociale; laccesso
può avvenire solo sulla base di uno specifico programma
concordato fra i servizi, i pazienti ed i familiari.
Esse potranno pertanto
ospitare per periodi medio-lunghi, pazienti in trattamento riabilitativo
che necessitano dellintermediazione dellassistenza
psichiatrica per lo svolgimento delle attività di vita
quotidiana. I presidi dellarea residenziale potranno essere
garantiti sia direttamente dal servizio pubblico, sia dalla partecipazione
del privato o di associazioni di volontariato familiare, attraverso
un rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
In questi casi, essi saranno
sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di
qualità da parte della Direzione del Dipartimento e la
presa in carico dei pazienti potrà avvenire solo su indicazione
del Dipartimento stesso.
La Comunità protetta
è una struttura destinata a pazienti provenienti dagli
aboliti ospedali psichiatrici, pertanto non è possibile
lammissione di nuova utenza. Funzionerà fino al completamento
del processo riabilitativo, o al raggiungimento delle capacità
di usufruire dei programmi riabilitativi di altri servizi del
DSM.
La Comunità terapeutica
è prevalentemente destinata alla nuova utenza, proveniente
dal territorio; dovrebbe accogliere un numero ristretto di pazienti.
Potranno attivarsi piccole comunità sperimentali per giovani
psicotici[2].
Anche la giurisprudenza
ha ormai affermato che è ormai "al tramonto, a seguito
della legge 180/78, quella visione della malattia mentale che
si traduce nellassistenza del malato estrinsecantesi fondamentalmente
nella vigilanza stretta del medesimo al fine di impedire che possa
arrecare danno a se stesso o agli altri e prevalendo ormai unassistenza
principalmente di tipo terapeutico"[3].
Il malato di mente non
è più considerato un soggetto irrecuperabile da
confinare in un apposito ambiente, ma "un individuo particolarmente
bisognoso di vivere insieme alle persone normali, assistito da
personale sanitario che, non libero da ogni compito di vigilanza,
è tenuto ad apprestare unassistenza adeguata allo
stato di infermità la cui gravità va valutata caso
per caso"[4].
I servizi psichiatrici
territoriali, di cui allo stato della normativa si è più
volte lamentato uno scarso coordinamento con gli istituti dellAmministrazione
penitenziaria[5],
possono essere chiamati ad occuparsi di soggetti
affetti da patologie mentali sia prima, che durante e dopo lapplicazione
nei loro confronti di uneventuale misura di sicurezza manicomiale.
Spesso, infatti, linteressato
presenta precedenti psichiatrici per cui già era noto ai
servizi psichiatrici del territorio, prima che la malattia si
estrinsecasse nella commissione di un fatto di reato: potrebbe
essersi sottoposto volontariamente a trattamenti terapeutici ovvero
essere stato oggetto di un T.S.O. in forma ambulatoriale presso
il competente CSM ovvero in forma di degenza ospedaliera nel SPDC,
secondo i principi posti dalle leggi 180 e 833 del 1978. In queste
ipotesi la previa conoscenza dei trascorsi psichiatrici del soggetto
(patologia diagnosticata, terapie effettuate, stadio di avanzamento,
compensazione o remissione della malattia, etc.) può essere
molto utile ai fini della valutazione della pericolosità
sociale.
Di ciò è
testimonianza anche limportanza di regola attribuita a tali
dati negli elaborati peritali in sede di analisi dei dati anamnestici.
Per tale motivo nel procedimento di sorveglianza, ove una tale
documentazione esista e non sia prodotta dalle parti, dovrà
opportunamente essere acquisita dal giudice.
In genere il progetto di
trattamento che viene stabilito dalléquipe degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari tende a svolgersi in tempi lunghi,
tanto da avere la possibilità di coinvolgere oltre ai familiari
del malato anche i servizi territoriali di residenza di questo;
questi ultimi infatti saranno chiamati a prendersi carico del
malato anche dopo la revoca della misura di sicurezza e spesso
lefficienza di tali servizi condiziona non poco le decisioni
della Magistratura di Sorveglianza.
Durante la fase dellesecuzione
i servizi psichiatrici territoriali possono essere chiamati a
collaborare nel trattamento dei soggetti sottoposti a misure di
sicurezza manicomiali, soprattutto in forma di sostegno e assistenza
da parte dei CSM agli internati in licenza o ammessi al regime
di semilibertà o nei cui confronti la misura detentiva
sia stata sostituita dalla libertà vigilata, svolgendo
nei confronti di queste persone il loro compito istituzionale.
Ed è opportuno che tali soggetti sperimentino queste forme
di assistenza ambulatoriale prima che vengano restituiti alla
società libera, in quanto così si ha occasione di
verificare la loro disponibilità a collaborare ed a proseguire
il trattamento terapeutico che eventualmente si renda necessario
anche fuori dallistituto, abituandosi gradatamente ad una
forma di supporto ed assistenza ambulatoriale, in modo che una
volta revocata la misura il soggetto non si senta abbandonato
a se stesso.
Eovvio che i risultati
di questa sperimentazione costituiscono un importante elemento
di valutazione in sede di accertamento della pericolosità
sociale[6].
Dopo lesecuzione
della misura i servizi psichiatrici del territorio saranno chiamati
a svolgere le loro funzioni istituzionali nei confronti del soggetto
che continui ad aver bisogno di assistenza e cura. Il magistrato
di sorveglianza, ai fini della revoca della misura, deve valutare
anche "il livello di organizzazione ed efficienza di questi
servizi territoriali"[7],
in quanto si verifica spesso lipotesi di
soggetti per i quali sembra possa ritenersi cessata la pericolosità
a patto che non vengano abbandonati a se stessi e proseguano la
terapia che si è dimostrata idonea ad una compensazione
o remissione della malattia. Ne deriva che, ove i servizi psichiatrici
territoriali, non dispongano di strutture giudicate idonee a garantire
lassistenza di cui il malato ha bisogno, non potrà
pervenirsi ad una prognosi di non pericolosità.
A questo proposito è
stato sollevato anche un altro problema: dato il ristretto numero
e la dislocazione sul territorio nazionale degli istituti in cui
si eseguono le misure manicomiali, i servizi territoriali con
i quali si potrà sperimentare il rapporto di assistenza
e cura a carattere ambulatoriale, spesso non sono gli stessi del
luogo in cui linternato è destinato al reinserimento
una volta restituito alla libertà.
Di notevole interesse risulta
uno studio svolto da Ugo Fornari e Rossana Rosso in cui si analizzano
le perizie relative a otto soggetti autori di fatti di reato,
prosciolti per infermità di mente, nei confronti dei quali
il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale viene
risolto in senso favorevole proprio grazie alla constatazione
dellidoneità e sufficienza delle terapie apprestate
dai servizi psichiatrici territoriali [8].
Si tratta di una casistica formata da due donne
e sei uomini, imputati di gravi reati contro la persona, talvolta
seguiti da tentativi di suicidio, tutti con precedenti di natura
psicopatologica per i quali sono stati ricoverati presso i SPDC
ovvero seguiti ambulatorialmente presso il CSM.
Si legge in una di tali
perizie: "persistono la struttura di base di tipo ossessivo-compulsivo,
un certo rallentamento ideativo
non esistono allo stato
disturbi patologici psichici tali da far ritenere la persona periziata
persona socialmente pericolosa sotto il profilo strettamente psichiatrico.
Daltro canto essa
è seguita assiduamente dal servizio psichiatrico, al quale
si presenta spontaneamente; pratica con regolarità le terapie
psicofarmacologiche che le sono state prescritte". In altra
si afferma "per tutti questi motivi, si ritiene che non esistono
nel periziato disturbi psicopatologici tali da renderlo persona
socialmente pericolosa sotto il profilo psichiatrico. Si sottolinea
però come indispensabile la continuità con il servizio
psichiatrico che lo ha in cura: fondamentale e determinante per
il controllo e levitamento delle condotte più gravi
del soggetto è, infatti, lassidua prosecuzione delle
terapie psicofarmacologiche in atto".E
in altra ancora che "il giovane è dichiarato non socialmente
pericoloso, dal momento che è ricoverato in ambiente psichiatrico
altamente idoneo e pratica assiduamente e spontaneamente tutte
le terapie necessarie, compresi i colloqui psicologici di sostegno".
In altra opera successiva[9],gli
stessi autori riprendono in esame questo studio precisando che
quella analizzata è una casistica esigua e fortunata di
soggetti per i quali è stato possibile evitare linternamento
in O.P.G. grazie allattuazione di un piano di intervento
già durante il periodo delle operazioni peritali. Per ognuna
di queste persone è stata attuato tempestivamente, nellimmediatezza
dellarresto, un intervento sanitario che ha incontrato la
disponibilità del magistrato a riconoscere le esigenze
terapeutiche del soggetto in una fattiva collaborazione con i
servizi socio-sanitari del territorio.
Si afferma infatti che "si è potuta escludere la pericolosità
sociale psichiatrica anche in conseguenza del lavoro svolto dalla
psichiatria civile che è esitato di volta in volta: 1)
nello spegnimento o anche solo nella sensibile attenuazione della
sintomatologia psicotica florida che ha determinato il passaggio
allatto; 2) nel ripristino di una buona consapevolezza della
malattia; 3) nel recupero di capacità di analisi, di critica
e di giudizio adeguata; 4) nella possibilità di ottenere
da parte del paziente una spontanea, attendibile accettazione
degli interventi terapeutici, compresi quelli farmacologici; 5)
nella disponibilità degli operatori dei servizi psichiatrici
o di altri specialisti, presso case di cura o nel settore privato,
a prendersi effettivamente in carico tali soggetti; 6) nella soluzione
di specifici problemi concorrenti nella genesi e nella dinamica
dellatto; 7) nella prospettiva di rientro in famiglia o
di assegnazione a strutture comunitarie; 8) nel reperimento o
nella ripresa di una attività lavorativa e di altre attività
socialmente utili per una positiva reintegrazione"[10].
Sulla base di tale esperienza, gli autori citati, auspicano che
de jure condendo venga valorizzata la figura del perito psichiatra,
sia in fase di cognizione che di esecuzione, nella sua funzione
di "mediatore tra servizi psichiatrici ed autorità
giudiziaria" consistente nella possibilità di dare
"indicazioni terapeutiche" la cui messa in atto dovrebbe
spettare solo e sempre alla psichiatria del territorio.