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LA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEGLI INFERMI DI MENTE ED IL SUO ACCERTAMENTO.

[ di Ilario Giannini ]

Nella versione originale del codice Rocco, nei confronti dei prosciolti per vizio di mente, vigeva la presunzione di pericolosità, e di conseguenza l' obbligo di assegnazione all' O.P.G., per un tempo predefinito nel minimo, ma non nel massimo, in funzione della gravità del reato e non della malattia.

L' avvenuta guarigione prima dello scadere del termine della misura, così come la concreta e reale non pericolosità del soggetto, non avevano alcuna rilevanza. Analogo regime vigeva per i seminfermi, con l' ulteriore incongruenza che la misura si aggiungeva alla pena diminuita. Ciò sulla base di una duplice presunzione: "accertata infatti l' incapacità di intendere e di volere del soggetto conseguente ad una sua infermità psichica, viene presunta dal legislatore la di lui pericolosità sociale; a sua volta, però, la norma presume pure che l'infermità cui è collegata la pericolosità, individuata rispetto al momento della commissione del fatto, perduri fino a quando si procede all' applicazione della misura di sicurezza ... La conseguenza, inaccettabile sul piano costituzionale, è che può subire la misura di sicurezza un soggetto che nel lasso di tempo intercorso tra i due momenti predetti sia guarito dallo stato di alterazione mentale, senza che però ciò valga a differenziarlo sul piano giuridico da chi è ancora infermo" [1].

La riforma penitenziaria del 1975 prima e le pronunce della Corte Costituzionale poi, aprirono la strada alla riforma operata con la legge Gozzini del 1986 che intervenne ad abolire tutte le presunzioni di pericolosità previste dal codice penale, sia quelle di pericolosità qualificata, sia quelle connesse a certi tipi di reati, sia le presunzioni nei confronti dei portatori di vizio totale o parziale di mente.

Da questo momento in poi, la pericolosità sociale diviene una caratteristica eventuale del reo da accertarsi caso per caso.
Attenta dottrina ha fatto notare come anche le note sentenze della Corte Costituzionale 139/1982 e 249/1983, pur venendo ad incidere sulle singole presunzioni di pericolosità, non avevano mai incrinato la presunzione circa la corrispondenza tra infermità mentale e pericolosità sociale2: tali pronunce infatti dichiaravano l'incostituzionalità dell' automatica applicazione del provvedimento di ricovero in O.P.G. ed in C.C.C. nei confronti del prosciolto per infermità totale o del condannato a pena diminuita per vizio parziale di mente senza porre l' obbligo per il giudice della cognizione e per quello dell' esecuzione di procedere all' "accertamento della persistente pericolosità sociale derivante dall' infermità medesima al tempo dell' applicazione della misura".

La sentenza del 1982 parla di "irragionevolezza della presunzione assoluta di persistenza della infermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto", presunzione implicita nell' art. 222 c.p. e che non poggia su dati di esperienza suscettibili di generalizzazione; la sentenza del 1983 richiama le stesse ragioni precisando che tale presunzione è ancora più irragionevole in base ad un "duplice ordine di considerazioni": da un lato perché la possibilità di una positiva evoluzione della malattia è presumibilmente maggiore nelle ipotesi di minore gravità della stessa, dall' altro lato perché nel caso di seminfermità mentale di solito trascorre un tempo maggiore tra il giudizio e l' esecuzione della misura essendo questa eseguita dopo la pena.

Il controverso oggetto di tale accertamento sembrava doversi individuare non tanto nella pericolosità del soggetto, ma nel permanere dell' infermità da cui tale pericolosità presuntivamente deriva: secondo tale interpretazione, in pratica, con le sentenze in esame la Corte avrebbe voluto eliminare solo la presunzione della persistenza dell' infermità mentale al momento dell' esecuzione della misura, ma non avrebbe intaccato invece la presunzione in base alla quale l' infermità psichica sarebbe da considerarsi condizione presuntiva iuris et de iure di pericolosità sociale.

La Corte riconosceva "privo di base scientifica ipotizzare uno stato di salute che si mantenga costante come regola generale valida per qualsiasi caso di infermità", ma ribadisce che la presunzione che lega la pericolosità all' infermità mentale si fonda su "dati di comune esperienza".

Restava quindi il presupposto ideologico per cui il malato di mente doveva ritenersi un soggetto che, a cagione del suo stato, era più incline del sano a commettere reati; presupposto che non solo risulta in contrasto coi principi di cui alle leggi 180 e 833 del 1978, ma smentito anche dalle più recenti ricerche psichiatriche e criminologiche [3].

Si deve osservare che "questa correlazione non si giustifica più né sul piano scientifico, né su quello normativo", se non con l' intento di mantenere come connotato essenziale della misura di sicurezza manicomiale una preminente funzione di difesa sociale, anche in contrasto con i principi affermati dalla riforma del 1978, recante l'affermazione della necessaria preminenza della finalità di cura con caratteristiche che non si connotano in modo differente rispetto ad altre patologie [4].

Negli stessi termini si esprimeva la critica della più autorevole dottrina che evidenziava gli imbarazzi dell' interprete circa l'individuazione delle conseguenze processuali di tali sentenze [5].

Altri autori hanno invece ritenuto poco fondata tale interpretazione restrittiva sulla base del rilievo che la portata abrogativa della sentenza investiva anche l' art. 204 c.p. che trattava dell'accertamento della pericolosità senza fare riferimento all' infermità mentale[6].

Si apriva così un periodo di contrasti giurisprudenziali di cui un esempio è dato dalla sentenza della Pretura di Legnano del 21/5/1983[7], la quale revocava la misura provvisoriamente disposta dell' O.P.G. sulla base dell' assenza di una pericolosità sociale intesa in una accezione innovativa, e cioè come "probabilità che vengano commessi nuovi reati che pongano in pericolo le esigenze di sicurezza della collettività" e non che causino soltanto un fastidio alla collettività, limitando quindi il riconoscimento di tale qualità ai comportamenti di "aggressività pericolosa" ed escludendo quei comportamenti devianti o disturbanti che dopo l'entrata in vigore della legge 180/1978 avevano causato l'internamento in O.P.G. di tutta una serie di autori di reati modestissimi (nel caso di specie si trattava di soggetto prosciolto per fatti di danneggiamento per quale si riteneva probabile che potesse commettere solo reati della stessa natura).

Solo la legge 663/1986, abrogando ogni fattispecie di pericolosità presunta ha risolto definitivamente il problema del binomio pericolosità sociale - infermità mentale, "consentendo così di considerare quest' ultima non più come una causa 'speciale' di pericolosità, ma come un qualsiasi fattore che, interagendo con gli altri, può esercitare un' efficacia criminogena"[8]; si può quindi escludere l' applicazione della misura non solo quando l' infermità è venuta meno o è migliorata, ma anche quando, pur essendo questa immutata rispetto all' epoca della commissione dei fatti, risulti comunque improbabile che il soggetto ponga nuovamente in essere comportamenti lesivi degli interessi della collettività: in altri termini si può affermare che anche la pericolosità sociale dell'infermo di mente deve accertarsi non soltanto sulla base di emergenze di natura medico-psichiatrica, ma sulla base di tutti quei criteri di valutazione di cui all' art. 133 c.p.; quindi il giudice è legittimato a prendere in esame qualsiasi elemento utile a detto accertamento, compreso l' ambiente in cui il soggetto liberato verrebbe a vivere ed operare e la presenza ed efficienza o meno di presidi territoriali socio-sanitari ai fini della continuità nell'assistenza psichiatrica; da ciò consegue che detto accertamento è compito esclusivo del giudice, che non può abdicarvi a favore di altri soggetti, quali il perito, né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali e comportamentali in cui si trova il soggetto interessato, eventualmente indicati dal perito [9].
La conseguenza dell' attuale disciplina è che, nei confronti dell'autore di reato, anche gravissimo, che sia stato prosciolto per vizio totale e che non venga riconosciuto pericoloso, non è previsto nessun provvedimento ed egli sfugge a qualsiasi terapia o cura appropriata.

La mancanza di alternative intermedie tra l' internamento in istituto e la rimessione in libertà senza possibilità di imporre alcuna forma di controllo o di aiuto agli infermi di mente investe di una grossa responsabilità il giudice e lo psichiatra forense chiamato a esprimere un giudizio di pericolosità che si traduce o in una profonda limitazione della libertà personale o in una totale rinuncia alla difesa sociale. Unica soluzione intermedia che può aprirsi per il malato di mente giudicato socialmente pericoloso è la possibilità che, in sede di accertamento della pericolosità prima dell'esecuzione in concreto della misura o successivamente in sede di riesame della pericolosità, il magistrato di sorveglianza dichiari non venuta meno, ma attenuata la sua pericolosità sociale e disponga la conversione della misura manicomiale in quella della libertà vigilata, meno lesiva della libertà personale [10].

Inoltre persiste la difficoltà di conciliare il dubbio e lo scetticismo sulle capacità predittive della psichiatria, che come tutte le scienze che hanno per loro oggetto l' uomo non è una scienza esatta, con la necessità del diritto di risposte "certe"[11].

Alcuni autori hanno proposto di riformulare la valutazione di pericolosità restringendone i confini ai soli reati che ledono l'incolumità personale[12].

La maggior parte della dottrina, prendendo atto dell' incertezza della prognosi di pericolosità, vorrebbe che gli psichiatri ne fossero esentati del tutto e che fosse solo il giudice a farsene carico[13].

Secondo tali autori la legge Gozzini, oltre ad attuare l' abolizione delle presunzioni di pericolosità in modo clandestino ed inorganico, suscita perplessità in base a due ordini di considerazioni.

In primo luogo si assiste, col progressivo erodersi degli spazi della pericolosità presunta ad un ampliamento del ruolo e della responsabilità del perito psichiatra, il quale vede aumentare le conseguenze ed il peso del suo esprimersi sulla pericolosità sociale fino ad essere chiamato, stante "l' ampia delega operata abitualmente dai magistrati in favore dei tecnici chiamati ad esprimere il loro parere", ad operare un giudizio che secondo l' opinione dominante non è da considerarsi di competenza medica e ad assumersi una responsabilità che non gli compete, tra i due opposti rischi di sconfinare in una sovrastima della pericolosità sociale o di agevolare i simulatori che se giudicati inimputabili e non pericolosi non subiranno alcuna sanzione.

Meglio sarebbe secondo tali autori che allo psichiatra fossero riservate considerazioni tecniche su elementi quali le caratteristiche individuali della malattia, l' eventuale miglioramento o guarigione della stessa, le indicazioni terapeutiche, la prognosi legata al tipo di interventi; elementi che poi il giudice utilizzerà per effettuare lui stesso il giudizio di pericolosità, non delegabile ad altri, avvalendosi anche di tutti quei dati per la cui valutazione non è necessaria una competenza di tipo medico, quali la gravità del reato, l' allarme sociale, i fattori situazionali, i precedenti penali, etc.

Risulta quindi criticabile quell' orientamento secondo cui "il giudice non è tenuto ad effettuare un dettagliato esame critico della perizia psichiatrica, quando aderisca alle conclusioni dell' esperto, accettandone i criteri ed i metodi di indagine" (Cassaz. Sez. I 13/3/1981) e quello per cui "ai fini dell' applicazione della misura di sicurezza non è richiesta una formale preventiva indicazione dei singoli elementi indicanti la pericolosità" (Cassaz. Sez. I 6/3/89) dovendo invece il giudice adeguatamente motivare le valutazioni in base alle quali ritiene sussistere la pericolosità.

In secondo luogo si critica la legge Gozzini per aver sprecato un'occasione per provvedere in merito alla sorte dell' infermo di mente non pericoloso non prevedendo alternative al ricovero in O.P.G. quali collegamenti con le strutture psichiatriche territoriali o la presa in carico da parte delle stesse del malato bisognoso di cura e assistenza, per cui si rischia che l' abolizione delle presunzioni di pericolosità si risolva in una secca alternativa tra un giudizio di non pericolosità che comporta un mero abbandono a se stesso dell'infermo di mente ed un giudizio di pericolosità che comporta internamenti custodialistici non necessari.

Altri autori poi ammettono la competenza predittiva del perito psichiatra, ma solo se congiunta alla formulazione di un programma terapeutico[14]. Il binomio prognosi-terapia, dimostratosi valido in ogni settore della medicina, conserverebbe la sua validità anche in psichiatria forense, coinvolgendo nei progetti terapeutici i servizi psichiatrici civili territoriali, che sono oggi abilitati ad occuparsi anche dei malati di mente in detenzione, siano essi imputati o condannati.

Naturalmente ciò che i critici della capacità predittiva della psichiatria contestano non è la necessità di formulare predizioni nella quotidianità del vivere, bensì il fatto di gabellare per scientifiche, ovvero dotate di certezza, prognosi che non sarebbero più sicure di quelle basate sul senso comune. Resta però il fatto che, se si deve ammettere che al folle residua pur sempre uno spazio di libertà, sappiamo anche che ogni disturbo mentale comporta una riduzione di questa area. Inoltre le dinamiche dei disturbi mentali sono note alla psichiatria e le reazioni dei soggetti che ne sono affetti sono più rigide di quelle delle persone sane, più frequentemente stereotipate e più agevoli ad essere previste.

Nonostante ciò, non sono possibili certezze, perché il malato non è guidato nella propria condotta soltanto dalle dinamiche psicopatologiche, che, seppur rilevanti, non eliminano la sua libertà di scelta.

Le predizioni psichiatriche sono pertanto possibili, ma contengono un margine ineliminabile di errore, che impedisce di farle assurgere a dignità di certezze scientifiche. Posto però che il diritto penale vigente deve poter disporre, per il suo corretto funzionamento, così come dei giudizi di colpevolezza, anche di quelli di pericolosità sociale del reo malato di mente, la psichiatria può fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione, ma la responsabilità ultima del giudizio di pericolosità è pur sempre del giudice, nella veste di peritus peritorum, non potendo attribuirsi al perito la funzione di arbitro del conflitto fra la sicurezza sociale e la libertà individuale.
Si comprende quindi come sia necessario abbandonare ogni apriorismo, ogni presunzione di pericolosità fondata su criteri di nosografia psichiatrica. La moderna psichiatria forense, come meglio vedremo nella seconda parte del presente lavoro, ha abbandonato le rigide corrispondenze criminologiche tra le varie forme di disturbi da cause organiche o non organiche e imputabilità e pericolosità sociale del soggetto che ne è affetto, superando l'originaria e aprioristica distinzione tra psicosi da un lato e nevrosi o psicopatie o disturbi della personalità dall' altro, tradizionalmente considerate meno rilevanti, ma che in realtà possono causare disturbi ancora più pesanti di una psicosi attenuata o stabilizzata
[15].

Certamente, in relazione ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza manicomiali la pericolosità sociale sarà da ricercarsi prevalentemente in una condizione psichica di patologia mentale per cui il magistrato non potrà prescindere dall' acquisizione di valutazioni medico-legali in relazione all' evoluzione delle condizioni del soggetto dal momento dell' internamento a quello in cui viene effettuato il riesame.

Tali valutazioni potranno essere fornite da un' indagine peritale specificamente disposta ovvero da una dettagliata relazione tecnica dei sanitari preposti all' istituto; assumono particolare importanza la relazione del C.S.S.A. e quella eventuale del servizio di salute mentale della U.S.L. del luogo in cui l' interessato abbia operato prima dell' internamento o in cui andrà a risiedere dopo la dimissione (Cassaz. 22/10/1982).

Naturalmente tali elementi avranno particolare risalto ed efficacia nei casi in cui l' internato sia stato preventivamente ammesso al regime di semilibertà, che consente di seguire ed osservare il soggetto in un graduale reinserimento nell' ambiente libero.

In conclusione, ai fini dell' accertamento della pericolosità sociale del soggetto affetto da malattia di mente, occorre tener presente che nulla consente di affermare con certezza che in determinate circostanze di tempo e di luogo o sotto determinate spinte emotive o psicologiche il malato di mente possa o meno porre in essere azioni delittuose che non sarebbero compiute, nelle stesse condizioni, da una persona sana; ma anche che in materia di prognosi comportamentale non può negarsi che l' esistenza di una malattia mentale o di disturbi alla sfera neuro-psichica costituisce un elemento tale da pesare in modo rilevante. Sotto tale profilo il giudice dovrà attendersi dall' indagine tecnica specifiche indicazioni circa l' attualità della malattia, il livello di intensità con cui essa si presenta, la possibilità di attuare in ambiente diverso dallo stato di libertà adeguate terapie con ragionevole previsione di efficacia, la compatibilità della condizione morbosa del soggetto con l'inserimento in un ambiente (sociale e familiare) di cui siano state preventivamente valutate la natura e le caratteristiche di recettività, gli elementi di danno che possono derivare al malato dalla privazione della libertà nonché gli elementi che possono determinare il soggetto alla perpetrazione di nuovi reati [16].

Acquisiti tali elementi di valutazione tecnica il giudice dovrà esprimere, sulla base di questi ed utilizzando i criteri di cui agli artt. 203 e 133 c.p., il giudizio circa l' esistenza, la permanenza, l'attenuazione o il venir meno della pericolosità, pur tenendo presente che in tali casi "l' infermità psichica, in quanto condizionante l' attuazione stessa della prognosi di pericolosità, è l'elemento di maggior peso ai fini di quest' ultima" [17].


NOTE

[1] DOMENICO GIURI "Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel giudizio della Corte Costituzionale", nota a C. Cost 249/1983 in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1984 I 460 che giudica tale sentenza come una sorta di 'dovere d' ufficio' conseguente alla emanazione della precedente C. Cost. 139/1982.

[2] GAETANA RUSSO "La pericolosità sociale dell' infermo di mente" in Riv. It. Med. Leg. 1983, 375 e "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 736: "La Corte Costituzionale si è limitata a ritenere costituzionalmente illegittima la presunzione di persistenza dell' infermità, senza smantellare alla base la fattispecie presuntiva in base alla quale l' infermità psichica veniva considerata iuris et de iure come condizione produttiva di pericolosità sociale".

[3] GAETANA RUSSO "La pericolosità sociale dell' infermo di mente" in Riv. It. Med. Leg. 1983, 375 e "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 736: Tale impostazione sembra trarre conferma dalla successiva sentenza 141/1982 che "nel ribadire la legittimità dell' art. 88 c.p.p. sosteneva che la ratio del ricovero manicomiale dell' imputato a procedimento sospeso in caso di sopravvenuta infermità psichica andava ravvisata nel risultare questi 'pericoloso per sé o per altri: intesa, non nel senso della pericolosità sociale di cui all' art. 203 c.p., bensì in quello corrispondente all' accezione comune del termine adottato dalla abrogata legge sui manicomi e gli alienati' ".

[4] LUZZAGO A. - BEDUSCHI G. "Dal manicomio giudiziario all'OPG: un problema insoluto" in Rass. Di Criminol. 1984, 141.

[5] ETTORE MUSCO "Variazioni minime in tema di pericolosità presunta" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1982, 1584 ; VINCENZO FERRARI "Il cielo dei concetti e le diaboliche applicazioni" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1983, 169 ; GIULIANO VASSALLI "L' abolizione della pericolosità presunta degli infermi di mente attraverso la cruna dell' ago" in Giur. Cost. 1982 I 1202.

[6] FRANCESCO INTRONA "Coscienza e volontà, capicità di intendere e di volere ed art. 222 c.p. in un caso di cleptomania" in Riv. It. Med. Leg. 1982, 1003 ; DOMENICO GIURI "Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel giudizio della C. Cost." in Riv. Dir. Proc. Pen. 1984 I, 460.

[7] GAETANA RUSSO "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 736. La sentanza è pubblicata in Foro It. 1983 II 293.

[8] GAETANA RUSSO "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 736.

[9] Giurisprudenza costante: C. Cassaz. 04/05/1984, 22/10/1988, 20/06/1987, 28/04/1988, 25/05/1988, 23/11/1988, 11/02/1989, 22/03/1989, 12/04/1989, 31/05/1990, 07/12/1993, 19/01/1994, 08/10/1996.

[10] Magistrato di sorveglianza di Mantova, ord. 18/6/87 in For. It. 1988 II 281 "Accertata in concreto la persistenza della pericolosità sociale in un soggetto, prosciolto per infermità di mente, di cui è stato ordinato il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non può procedersi alla revoca anticipata di tale misura, ma, ove la pericolosità stessa risulti diminuita rispetto al tempo in cui venne applicata la misura detentiva, quest' ultima può essere trasformata in altra non detentiva (nella specie, libertà vigilata)".

[11] LUIGI FORNARI "Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?" in Riv. Dir. Proc. Pen. 1993, 642, ove si parla di una "sproporzione di scala tra enunciati criminologici e necessità prognostiche" essendo i primi solo "enunciati di tendenza caratterizzati da un inevitabile tasso di genericità".

[12] GIOVANNI CERQUETTI "Riflessioni sulla pericolosità sociale come presupposto delle misure di sicurezza nella Costituzione" in Arch. Pen. 1983, 490. Questo perché, molti reati tipici della "bizzarria" di alcuni malati di mente, come le ingiurie, gli oltraggi, i vilipendi, le calunnie, gli schiamazzi ed altri sempre di poco conto, rientrano comunque in una troppo estesa definizione di pericolosità, in cui il bene tutelato è "reso come immune dalla considerazione da parte dei consociati della situazione di incapacità dell' offensore, la quale impedisce anche il sorgere dell' allarme sociale".

[13] BANDINI TULLIO "La valutazione psichiatrico-forense della pericolosità" in Rass. Criminol. 1981, 55; PONTI - MERZAGORA - PONTI "L' abolizione delle presunzioni di pericolosità" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 17.

[14] FORNARI UGO - ROSSO ROSSANA "Perizia psichiatrica e prospettive terapeutiche" in Rass. Criminol. 1993, 77.

[15] MARIO CANEPA - SERGIO MERLO "Manuale di diritto penitenziario" Giuffré 1996, pagg. 350-351, ove si dice anche "che l' evoluzione della psicosi è variabile da caso a caso e che la prognosi è sempre incerta. Si verificano casi che rispondono alle cure e presentano sollecita remissione; casi che rispondono alle cure soltanto dopo un trattamento protratto; casi che presentano remissioni, tuttavia non definitive, con possibilità di recidiva; casi che rispondono solo parzialmente alle cure e finiscono per cronicizzarsi; casi, infine, che diventano mal governabili e non autosufficienti".

[16] MARIO CANEPA - SERGIO MERLO "Manuale di diritto penitenziario" Giuffré 1996 pag. 348-353. L' indagine tecnica consiste soprattutto nella perizia psichiatrica e criminologica, ma anche gli altri strumenti conoscitivi cui sopra abbiamo fatto cenno e che analizzeremo più a fondo nella parte II di questo lavoro.

[17] MARIO CANEPA - SERGIO MERLO "Problemi applicativi della legge 663/1986" in Quaderni del CSM 1987, 128.

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