Nella versione originale
del codice Rocco, nei confronti dei prosciolti per vizio di mente,
vigeva la presunzione di pericolosità, e di conseguenza
l' obbligo di assegnazione all' O.P.G., per un tempo predefinito
nel minimo, ma non nel massimo, in funzione della gravità
del reato e non della malattia.
L' avvenuta guarigione
prima dello scadere del termine della misura, così come
la concreta e reale non pericolosità del soggetto, non
avevano alcuna rilevanza. Analogo regime vigeva per i seminfermi,
con l' ulteriore incongruenza che la misura si aggiungeva alla
pena diminuita. Ciò sulla base di una duplice presunzione:
"accertata infatti l' incapacità di intendere e di
volere del soggetto conseguente ad una sua infermità psichica,
viene presunta dal legislatore la di lui pericolosità sociale;
a sua volta, però, la norma presume pure che l'infermità
cui è collegata la pericolosità, individuata rispetto
al momento della commissione del fatto, perduri fino a quando
si procede all' applicazione della misura di sicurezza ... La
conseguenza, inaccettabile sul piano costituzionale, è
che può subire la misura di sicurezza un soggetto che nel
lasso di tempo intercorso tra i due momenti predetti sia guarito
dallo stato di alterazione mentale, senza che però ciò
valga a differenziarlo sul piano giuridico da chi è ancora
infermo" [1].
La riforma penitenziaria
del 1975 prima e le pronunce della Corte Costituzionale poi, aprirono
la strada alla riforma operata con la legge Gozzini del 1986 che
intervenne ad abolire tutte le presunzioni di pericolosità
previste dal codice penale, sia quelle di pericolosità
qualificata, sia quelle connesse a certi tipi di reati, sia le
presunzioni nei confronti dei portatori di vizio totale o parziale
di mente.
Da questo momento in poi,
la pericolosità sociale diviene una caratteristica eventuale
del reo da accertarsi caso per caso.
Attenta dottrina ha fatto notare come anche le note sentenze della
Corte Costituzionale 139/1982 e 249/1983, pur venendo ad incidere
sulle singole presunzioni di pericolosità, non avevano
mai incrinato la presunzione circa la corrispondenza tra infermità
mentale e pericolosità sociale2: tali pronunce infatti
dichiaravano l'incostituzionalità dell' automatica applicazione
del provvedimento di ricovero in O.P.G. ed in C.C.C. nei confronti
del prosciolto per infermità totale o del condannato a
pena diminuita per vizio parziale di mente senza porre l' obbligo
per il giudice della cognizione e per quello dell' esecuzione
di procedere all' "accertamento della persistente pericolosità
sociale derivante dall' infermità medesima al tempo dell'
applicazione della misura".
La sentenza del 1982 parla
di "irragionevolezza della presunzione assoluta di persistenza
della infermità psichica accertata rispetto all'epoca del
fatto", presunzione implicita nell' art. 222 c.p. e che non
poggia su dati di esperienza suscettibili di generalizzazione;
la sentenza del 1983 richiama le stesse ragioni precisando che
tale presunzione è ancora più irragionevole in base
ad un "duplice ordine di considerazioni": da un lato
perché la possibilità di una positiva evoluzione
della malattia è presumibilmente maggiore nelle ipotesi
di minore gravità della stessa, dall' altro lato perché
nel caso di seminfermità mentale di solito trascorre un
tempo maggiore tra il giudizio e l' esecuzione della misura essendo
questa eseguita dopo la pena.
Il controverso oggetto
di tale accertamento sembrava doversi individuare non tanto nella
pericolosità del soggetto, ma nel permanere dell' infermità
da cui tale pericolosità presuntivamente deriva: secondo
tale interpretazione, in pratica, con le sentenze in esame la
Corte avrebbe voluto eliminare solo la presunzione della persistenza
dell' infermità mentale al momento dell' esecuzione della
misura, ma non avrebbe intaccato invece la presunzione in base
alla quale l' infermità psichica sarebbe da considerarsi
condizione presuntiva iuris et de iure di pericolosità
sociale.
La Corte riconosceva "privo
di base scientifica ipotizzare uno stato di salute che si mantenga
costante come regola generale valida per qualsiasi caso di infermità",
ma ribadisce che la presunzione che lega la pericolosità
all' infermità mentale si fonda su "dati di comune
esperienza".
Restava quindi il presupposto
ideologico per cui il malato di mente doveva ritenersi un soggetto
che, a cagione del suo stato, era più incline del sano
a commettere reati; presupposto che non solo risulta in contrasto
coi principi di cui alle leggi 180 e 833 del 1978, ma smentito
anche dalle più recenti ricerche psichiatriche e criminologiche
[3].
Si deve osservare che "questa
correlazione non si giustifica più né sul piano
scientifico, né su quello normativo", se non con l'
intento di mantenere come connotato essenziale della misura di
sicurezza manicomiale una preminente funzione di difesa sociale,
anche in contrasto con i principi affermati dalla riforma del
1978, recante l'affermazione della necessaria preminenza della
finalità di cura con caratteristiche che non si connotano
in modo differente rispetto ad altre patologie
[4].
Negli stessi termini si
esprimeva la critica della più autorevole dottrina che
evidenziava gli imbarazzi dell' interprete circa l'individuazione
delle conseguenze processuali di tali sentenze [5].
Altri autori hanno invece
ritenuto poco fondata tale interpretazione restrittiva sulla base
del rilievo che la portata abrogativa della sentenza investiva
anche l' art. 204 c.p. che trattava dell'accertamento della pericolosità
senza fare riferimento all' infermità mentale[6].
Si apriva così un
periodo di contrasti giurisprudenziali di cui un esempio è
dato dalla sentenza della Pretura di Legnano del 21/5/1983[7],
la quale revocava la misura provvisoriamente disposta dell' O.P.G.
sulla base dell' assenza di una pericolosità sociale intesa
in una accezione innovativa, e cioè come "probabilità
che vengano commessi nuovi reati che pongano in pericolo le esigenze
di sicurezza della collettività" e non che causino
soltanto un fastidio alla collettività, limitando quindi
il riconoscimento di tale qualità ai comportamenti di "aggressività
pericolosa" ed escludendo quei comportamenti devianti o disturbanti
che dopo l'entrata in vigore della legge 180/1978 avevano causato
l'internamento in O.P.G. di tutta una serie di autori di reati
modestissimi (nel caso di specie si trattava di soggetto prosciolto
per fatti di danneggiamento per quale si riteneva probabile che
potesse commettere solo reati della stessa natura).
Solo la legge 663/1986,
abrogando ogni fattispecie di pericolosità presunta ha
risolto definitivamente il problema del binomio pericolosità
sociale - infermità mentale, "consentendo così
di considerare quest' ultima non più come una causa 'speciale'
di pericolosità, ma come un qualsiasi fattore che, interagendo
con gli altri, può esercitare un' efficacia criminogena"[8];
si può quindi escludere l' applicazione della misura non
solo quando l' infermità è venuta meno o è
migliorata, ma anche quando, pur essendo questa immutata rispetto
all' epoca della commissione dei fatti, risulti comunque improbabile
che il soggetto ponga nuovamente in essere comportamenti lesivi
degli interessi della collettività: in altri termini si
può affermare che anche la pericolosità sociale
dell'infermo di mente deve accertarsi non soltanto sulla base
di emergenze di natura medico-psichiatrica, ma sulla base di tutti
quei criteri di valutazione di cui all' art. 133 c.p.; quindi
il giudice è legittimato a prendere in esame qualsiasi
elemento utile a detto accertamento, compreso l' ambiente in cui
il soggetto liberato verrebbe a vivere ed operare e la presenza
ed efficienza o meno di presidi territoriali socio-sanitari ai
fini della continuità nell'assistenza psichiatrica; da
ciò consegue che detto accertamento è compito esclusivo
del giudice, che non può abdicarvi a favore di altri soggetti,
quali il perito, né rinunciarvi, pur dovendo tener conto
dei dati relativi alle condizioni mentali e comportamentali in
cui si trova il soggetto interessato, eventualmente indicati dal
perito [9].
La conseguenza dell' attuale disciplina è che, nei confronti
dell'autore di reato, anche gravissimo, che sia stato prosciolto
per vizio totale e che non venga riconosciuto pericoloso, non
è previsto nessun provvedimento ed egli sfugge a qualsiasi
terapia o cura appropriata.
La mancanza di alternative
intermedie tra l' internamento in istituto e la rimessione in
libertà senza possibilità di imporre alcuna forma
di controllo o di aiuto agli infermi di mente investe di una grossa
responsabilità il giudice e lo psichiatra forense chiamato
a esprimere un giudizio di pericolosità che si traduce
o in una profonda limitazione della libertà personale o
in una totale rinuncia alla difesa sociale. Unica soluzione intermedia
che può aprirsi per il malato di mente giudicato socialmente
pericoloso è la possibilità che, in sede di accertamento
della pericolosità prima dell'esecuzione in concreto della
misura o successivamente in sede di riesame della pericolosità,
il magistrato di sorveglianza dichiari non venuta meno, ma attenuata
la sua pericolosità sociale e disponga la conversione della
misura manicomiale in quella della libertà vigilata, meno
lesiva della libertà personale [10].
Inoltre persiste la difficoltà
di conciliare il dubbio e lo scetticismo sulle capacità
predittive della psichiatria, che come tutte le scienze che hanno
per loro oggetto l' uomo non è una scienza esatta, con
la necessità del diritto di risposte "certe"[11].
Alcuni autori hanno proposto
di riformulare la valutazione di pericolosità restringendone
i confini ai soli reati che ledono l'incolumità personale[12].
La maggior parte della
dottrina, prendendo atto dell' incertezza della prognosi di pericolosità,
vorrebbe che gli psichiatri ne fossero esentati del tutto e che
fosse solo il giudice a farsene carico[13].
Secondo tali autori la
legge Gozzini, oltre ad attuare l' abolizione delle presunzioni
di pericolosità in modo clandestino ed inorganico, suscita
perplessità in base a due ordini di considerazioni.
In primo luogo si assiste,
col progressivo erodersi degli spazi della pericolosità
presunta ad un ampliamento del ruolo e della responsabilità
del perito psichiatra, il quale vede aumentare le conseguenze
ed il peso del suo esprimersi sulla pericolosità sociale
fino ad essere chiamato, stante "l' ampia delega operata
abitualmente dai magistrati in favore dei tecnici chiamati ad
esprimere il loro parere", ad operare un giudizio che secondo
l' opinione dominante non è da considerarsi di competenza
medica e ad assumersi una responsabilità che non gli compete,
tra i due opposti rischi di sconfinare in una sovrastima della
pericolosità sociale o di agevolare i simulatori che se
giudicati inimputabili e non pericolosi non subiranno alcuna sanzione.
Meglio sarebbe secondo
tali autori che allo psichiatra fossero riservate considerazioni
tecniche su elementi quali le caratteristiche individuali della
malattia, l' eventuale miglioramento o guarigione della stessa,
le indicazioni terapeutiche, la prognosi legata al tipo di interventi;
elementi che poi il giudice utilizzerà per effettuare lui
stesso il giudizio di pericolosità, non delegabile ad altri,
avvalendosi anche di tutti quei dati per la cui valutazione non
è necessaria una competenza di tipo medico, quali la gravità
del reato, l' allarme sociale, i fattori situazionali, i precedenti
penali, etc.
Risulta quindi criticabile
quell' orientamento secondo cui "il giudice non è
tenuto ad effettuare un dettagliato esame critico della perizia
psichiatrica, quando aderisca alle conclusioni dell' esperto,
accettandone i criteri ed i metodi di indagine" (Cassaz.
Sez. I 13/3/1981) e quello per cui "ai fini dell' applicazione
della misura di sicurezza non è richiesta una formale preventiva
indicazione dei singoli elementi indicanti la pericolosità"
(Cassaz. Sez. I 6/3/89) dovendo invece il giudice adeguatamente
motivare le valutazioni in base alle quali ritiene sussistere
la pericolosità.
In secondo luogo si critica
la legge Gozzini per aver sprecato un'occasione per provvedere
in merito alla sorte dell' infermo di mente non pericoloso non
prevedendo alternative al ricovero in O.P.G. quali collegamenti
con le strutture psichiatriche territoriali o la presa in carico
da parte delle stesse del malato bisognoso di cura e assistenza,
per cui si rischia che l' abolizione delle presunzioni di pericolosità
si risolva in una secca alternativa tra un giudizio di non pericolosità
che comporta un mero abbandono a se stesso dell'infermo di mente
ed un giudizio di pericolosità che comporta internamenti
custodialistici non necessari.
Altri autori poi ammettono
la competenza predittiva del perito psichiatra, ma solo se congiunta
alla formulazione di un programma terapeutico[14].
Il binomio prognosi-terapia, dimostratosi valido in ogni settore
della medicina, conserverebbe la sua validità anche in
psichiatria forense, coinvolgendo nei progetti terapeutici i servizi
psichiatrici civili territoriali, che sono oggi abilitati ad occuparsi
anche dei malati di mente in detenzione, siano essi imputati o
condannati.
Naturalmente ciò
che i critici della capacità predittiva della psichiatria
contestano non è la necessità di formulare predizioni
nella quotidianità del vivere, bensì il fatto di
gabellare per scientifiche, ovvero dotate di certezza, prognosi
che non sarebbero più sicure di quelle basate sul senso
comune. Resta però il fatto che, se si deve ammettere che
al folle residua pur sempre uno spazio di libertà, sappiamo
anche che ogni disturbo mentale comporta una riduzione di questa
area. Inoltre le dinamiche dei disturbi mentali sono note alla
psichiatria e le reazioni dei soggetti che ne sono affetti sono
più rigide di quelle delle persone sane, più frequentemente
stereotipate e più agevoli ad essere previste.
Nonostante ciò,
non sono possibili certezze, perché il malato non è
guidato nella propria condotta soltanto dalle dinamiche psicopatologiche,
che, seppur rilevanti, non eliminano la sua libertà di
scelta.
Le predizioni psichiatriche
sono pertanto possibili, ma contengono un margine ineliminabile
di errore, che impedisce di farle assurgere a dignità di
certezze scientifiche. Posto però che il diritto penale
vigente deve poter disporre, per il suo corretto funzionamento,
così come dei giudizi di colpevolezza, anche di quelli
di pericolosità sociale del reo malato di mente, la psichiatria
può fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione,
ma la responsabilità ultima del giudizio di pericolosità
è pur sempre del giudice, nella veste di peritus peritorum,
non potendo attribuirsi al perito la funzione di arbitro del conflitto
fra la sicurezza sociale e la libertà individuale.
Si comprende quindi come sia necessario abbandonare ogni apriorismo,
ogni presunzione di pericolosità fondata su criteri di
nosografia psichiatrica. La moderna psichiatria forense, come
meglio vedremo nella seconda parte del presente lavoro, ha abbandonato
le rigide corrispondenze criminologiche tra le varie forme di
disturbi da cause organiche o non organiche e imputabilità
e pericolosità sociale del soggetto che ne è affetto,
superando l'originaria e aprioristica distinzione tra psicosi
da un lato e nevrosi o psicopatie o disturbi della personalità
dall' altro, tradizionalmente considerate meno rilevanti, ma che
in realtà possono causare disturbi ancora più pesanti
di una psicosi attenuata o stabilizzata[15].
Certamente, in relazione
ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza manicomiali la pericolosità
sociale sarà da ricercarsi prevalentemente in una condizione
psichica di patologia mentale per cui il magistrato non potrà
prescindere dall' acquisizione di valutazioni medico-legali in
relazione all' evoluzione delle condizioni del soggetto dal momento
dell' internamento a quello in cui viene effettuato il riesame.
Tali valutazioni potranno
essere fornite da un' indagine peritale specificamente disposta
ovvero da una dettagliata relazione tecnica dei sanitari preposti
all' istituto; assumono particolare importanza la relazione del
C.S.S.A. e quella eventuale del servizio di salute mentale della
U.S.L. del luogo in cui l' interessato abbia operato prima dell'
internamento o in cui andrà a risiedere dopo la dimissione
(Cassaz. 22/10/1982).
Naturalmente tali elementi
avranno particolare risalto ed efficacia nei casi in cui l' internato
sia stato preventivamente ammesso al regime di semilibertà,
che consente di seguire ed osservare il soggetto in un graduale
reinserimento nell' ambiente libero.
In conclusione, ai fini
dell' accertamento della pericolosità sociale del soggetto
affetto da malattia di mente, occorre tener presente che nulla
consente di affermare con certezza che in determinate circostanze
di tempo e di luogo o sotto determinate spinte emotive o psicologiche
il malato di mente possa o meno porre in essere azioni delittuose
che non sarebbero compiute, nelle stesse condizioni, da una persona
sana; ma anche che in materia di prognosi comportamentale non
può negarsi che l' esistenza di una malattia mentale o
di disturbi alla sfera neuro-psichica costituisce un elemento
tale da pesare in modo rilevante. Sotto tale profilo il giudice
dovrà attendersi dall' indagine tecnica specifiche indicazioni
circa l' attualità della malattia, il livello di intensità
con cui essa si presenta, la possibilità di attuare in
ambiente diverso dallo stato di libertà adeguate terapie
con ragionevole previsione di efficacia, la compatibilità
della condizione morbosa del soggetto con l'inserimento in un
ambiente (sociale e familiare) di cui siano state preventivamente
valutate la natura e le caratteristiche di recettività,
gli elementi di danno che possono derivare al malato dalla privazione
della libertà nonché gli elementi che possono determinare
il soggetto alla perpetrazione di nuovi reati [16].
Acquisiti tali elementi
di valutazione tecnica il giudice dovrà esprimere, sulla
base di questi ed utilizzando i criteri di cui agli artt. 203
e 133 c.p., il giudizio circa l' esistenza, la permanenza, l'attenuazione
o il venir meno della pericolosità, pur tenendo presente
che in tali casi "l' infermità psichica, in quanto
condizionante l' attuazione stessa della prognosi di pericolosità,
è l'elemento di maggior peso ai fini di quest' ultima"
[17].