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ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO:
IL RAPPORTO DEI CENTRI DI SERVIZIO
SOCIALE PER ADULTI.


[ di
Ilario Giannini ]


Nell'esaminare l'apporto operativo dei Centri di Servizio Sociale per Adulti non può non rilevarsi come questi abbiano aperto nel sistema penitenziario introdotto con la L.n. 354/75 delle prospettive di trattamento altrimenti irrealizzabili.

Deve prendersi atto infatti che "non è possibile rispettare veramente l'umanità del detenuto (o dell'internato), né giovare al suo recupero sociale se il soggetto viene considerato e trattato ignorando quella parte della sua vita che continua ad esistere fuori dal carcere e che non smette di incidere in misura determinante sulla sua condizione attuale e sul suo progetto di vita futura; di qui l'attenzione a conoscere e trattare le situazioni familiari e relazionali a cui sono legati gli affetti e le concrete aspettative del detenuto e dal cui favorevole assetto dipendono, in gran parte, le possibilità di reinserimento al momento della dimissione"[1].

In base a tale assunto bisogna riconoscere che in una dimensione operativa ragionevolmente ampia, il carcere non può bastare a se stesso, ma deve accettare che accanto a quella istituzionale intervenga una dimensione operativa non istituzionale in rapporto di efficiente collaborazione: la forma della custodia in istituto non deve porsi quindi come necessaria, ma "deve essere possibile realizzare un approccio penitenziario meno repressivo e più costruttivo e partecipativo, idoneo ad aiutare la persona in difficoltà ed a risolvere i suoi problemi di adattamento sociale, ma senza rinunciare ad esercitare un controllo sociale sul condannato.

Di qui la realizzazione di C.S.S.A. come strutture autonome rispetto agli istituti penitenziari ed opportunamente radicate nel territorio, così da porsi in condizione di sviluppare un efficiente metodologia di intervento penitenziario in libertà, realizzando una stretta integrazione con gli enti ed i servizi locali secondo criteri e gli standard propri dei modelli operativi non detentivi ... un vero e proprio sottosistema parallelo a quello costituito dagli istituti"[2].

L'art. 72 O.P. ne ha prevista la costituzione nelle sedi degli Uffici di Sorveglianza; è tuttavia consentito il raggruppamento in un solo C.S.S.A. della competenza territoriale di più Uffici di Sorveglianza. Questi costituiscono uno strumento essenziale per l'azione della Magistratura di sorveglianza, sia per quanto concerne l' acquisizione di elementi utili alla adozione dei provvedimenti, sia in relazione alla gestione delle misure che il magistrato è chiamato a presiedere.
E' prescritto che "i centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati" (art. 72 comma 4 O.P.). Tali inchieste vengono a costituire un "presupposto indefettibile per la corretta adozione delle decisioni del tribunale e del magistrato di sorveglianza ... e costituiscono per la Magistratura di sorveglianza una fonte diretta di informazioni il cui contenuto non può essere surrogato con l'assorbimento, in sintesi necessariamente riassuntiva e quindi riduttiva, nelle relazioni di altri organi penitenziari"[3].

Si capisce quindi come tali centri siano l'unico valido strumento a disposizione per operare da parte della Magistratura di sorveglianza una valutazione di quei fattori esterni all'istituto che devono essere necessariamente tenuti in considerazione ai fini delle valutazioni della pericolosità sociale del soggetto che, come abbiamo già avuto modo di osservare, deriva anche dall'esistenza o meno all'esterno dell'istituto di relazioni familiari, sociali, lavorative tali da assicurare che il soggetto non sarà lasciato completamente in balìa di se stesso, ma sarà accolto in un ambiente in grado di garantirgli un minimo di aiuto dal punto di vista affettivo e terapeutico (a tale ultimo scopo sarà da valutare la presenza effettiva o meno nel territorio dei servizi di salute mentale, di cui al paragrafo che segue).

Per consentire ai C.S.S.A. di operare questa funzione di conoscenza e assistenza dei soggetti in prospettiva del reinserimento dagli istituti alla società libera, costituendo assieme agli istituti penitenziari un complesso operativo unitario, l' Ord. Penit. prevede che il C.S.S.A. adotti i provvedimenti opportuni in vista delle dimissioni dei detenuti e degli internati ed agevoli il reinserimento dei dimessi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di assistenza sociale.

A tal fine è previsto che il centro mantenga gli opportuni contatti con gli organi competenti per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai dimessi (art. 95 Reg. Esec.) e che, su segnalazione del direttore, intervenga quando risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o l'internato (art. 37 Reg. Esec.).

E' previsto inoltre che il centro intervenga nella predisposizione del programma nella cura dei rapporti di detenuti e internati con le famiglie, in coordinamento con le Direzioni penitenziarie e i Consigli di aiuto sociale (art 61 Reg. Esec.); che favorisca la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (art. 68 Reg. Esec.); che collabori con gli altri organi penitenziari per la preparazione del dimittendo (art. 88 Reg. Esec.) prendendo allo scopo contatti col nucleo familiare in vista dell' eventuale rientro (art. 89 Reg. Esec.).

Il direttore del C.S.S.A. assegna al personale il compimento delle attività mediante una ripartizione del lavoro tra i vari settori di intervento preveduti dalla legge e impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati, curandone il coordinamento e la supervisione tecnica[4].

L' assistente sociale svolge all'interno della struttura penitenziaria una attività di raccordo con l' esterno che ha notevole importanza, attraverso contatti continui con i ristretti e con tutti gli altri operatori penitenziari. All'esterno invece svolge un lavoro di guida per gli internati che sono ammessi al lavoro all'esterno o che godono del regime della semilibertà (nei confronti dei quali svolgono attività di controllo e assistenza ex art. 101 Reg. Esec.) o che sono sottoposti al regime della libertà vigilata (nei cui confronti svolgono attività di sostegno ed assistenza ex art. 81 O.P.); partecipano inoltre alle attività di assistenza ai dimessi.

Tutto ciò serve a far sì che nessun aspetto degli osservati venga sottovalutato e che i loro problemi, soprattutto quelli legati ai rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno, vengano conosciuti.

In molti istituti la figura dell'assistente sociale è quasi inesistente e certamente, rispetto a quanto previsto dalla legge penitenziaria, ciò rappresenta un grave inadempimento. La carenza di personale rende sporadici i contatti con gli assistenti sociali, con scarsi risultati pratici. Per conoscere un internato al punto di pover fare su di esso una prognosi o una diagnosi della personalità, bisogna entrare in relazione con questo soggetto e la relazione necessita di assiduità di contatti, possibilmente non preordinati: infatti la loro preordinazione fa aumentare il rischio che il soggetto possa simulare quegli atteggiamenti che ritiene aspettarsi da lui l'operatore, compromettendo l'autenticità del rapporto.

Per conoscere veramente un soggetto lo si deve osservare in queste occasioni, ma soprattutto come si muove e partecipa al di fuori di esse per capire effettivamente qual è la sua indole, la sua tendenza e la sua personalità, altrimenti si avrà sempre un quadro falsato[5].

A tali soggetti possono essere affiancati 'assistenti sociali volontari' che, ai sensi dell' art. 120 Reg. Esec., svolgono attività sotto la responsabilità del direttore ovvero di un assistente sociale da questo designato.

La già citata circolare del 3 febbraio 1987 n. 3196/5646 riguardante la "Collaborazione fra gli istituti penitenziari ed i Centri di Servizio Sociale negli interventi relativi ai detenuti e agli internati. Attività del gruppo di osservazione e trattamento", ribadisce che del gruppo di osservazione e trattamento parteciperà "ogni volta che ciò sia possibile" l'assistente sociale appartenente al locale centro, che ha svolto l' inchiesta o a cui è stata stabilmente affidata la responsabilità dei successivi interventi e, in ogni caso, l'assistente sociale che mantiene abitualmente i collegamenti con l'istituto.

Si indicano poi importanti strumenti di coordinamento e collaborazione tra le Direzioni degli istituti penitenziari e quelle dei Centri di servizio sociale. Innanzi tutto si prevede la segnalazione dei soggetti per i quali ha inizio l'esecuzione, dato importante perché nei confronti di essi ha inizio l'osservazione scientifica della personalità; si invitano perciò le direzioni degli istituti ad inviare con periodicità mensile l' elenco dei nominativi dei condannati e degli internati per i quali vanno programmati i successivi interventi. Inoltre si prevede che le richieste di indagine sociale e familiare che la direzione dell' istituto formula nei confronti dei soggetti per i quali viene deciso l'intervento dovranno essere sempre indirizzate al C.S.S.A con il quale l'istituto è collegato in sede locale, anche quando la famiglia del soggetto osservato è residente in altra regione. Il Centro dovrà poi rappresentare al gruppo di osservazione e trattamento i contributi e le valutazioni sul caso.

Sono proprio queste indagini socio-ambientali l'apporto conoscitivo più importante operato dai C.S.S.A. ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell'internato che la Magistratura di sorveglianza è chiamata a operare, costituendo uno studio e un approfondimento degli aspetti principali del nucleo di origine o di nuova formazione del soggetto, dello status sociale e del grado di inserimento da lui raggiunto insieme al tipo di attività da lui svolta nei luoghi in cui ha vissuto prima della privazione della libertà personale ed in cui è destinato a tornare una volta rimesso in libertà.
Le inchieste socio-familiari dei C.S.S.A. costituiscono uno strumento di analisi non meno importante dell'osservazione della personalità in istituto[6]. Molto spesso costituiscono elemento fondamentale per la valutazione dell'idoneità del soggetto ad essere restituito alla società libera. Per la Magistratura di sorveglianza la conoscenza del tipo di personalità non è sufficiente ai fini di una prognosi di pericolosità sociale: occorre sapere se sussistono eventuali coinvolgimenti col mondo delinquenziale, se sussistono difficoltà di adattamento lavorativo o familiare, se il soggetto potrà svolgere un lavoro, se ha una situazione familiare sufficientemente stabile.
Più in particolare, per i sottoposti a misure di sicurezza manicomiali, occorrerà valutare se tale famiglia può costituire un valido punto di riferimento per il soggetto che deve continuare terapie, in costanza delle quali la situazione patologica del soggetto possa mantenersi stabile, legittimando così la prognosi di non pericolosità; ovvero se in mancanza di un valido aiuto da parte della famiglia vi siano nel luogo ove il soggetto andrà a vivere strutture di sostegno idonee a garantire un minimo di assistenza tale che il dimesso non sia lasciato completamente in balìa di se stesso.
Tutti questi dati non possono dedursi delle osservazioni intramurali della personalità dell' internato. Talvolta è più utile ciò che si trova fuori, ossia le risorse di cui un soggetto dispone all'esterno dell'istituto, constatandosi che in genere per i soggetti senza 'radici' è più difficile uscire dall'istituto, pur evidenziandosi un comportamento tranquillo e un miglioramento o una stabilizzazione della situazione soggettiva dell'internato.

Infine si rileva come ci sia "una troppo marcata finalizzazione dell'intervento dei servizi sociali alla predisposizione di relazioni all'autorità giudiziaria, di fatto determinanti ai fini di molteplici decisioni incisive sulla sfera della libertà personale, con una conseguente sovradilatazione (date anche le rilevantissime carenze di organico) della funzione, latu sensu, di controllo su quella di aiuto. Il rischio è quello di un surrettizio trasferimento al servizio sociale, secondo criteri scarsamente trasparenti, di decisioni tipicamente giurisdizionali"[7].


NOTE

[1] 1 RENATO BREDA "Le nuove figure professionali nel trattamento penitenziario" in Dir. Pen. e Proc. 1995, 886.

[2] RENATO BREDA "Le nuove figure professionali nel trattamento penitenziario" in Dir. Pen. e Proc. 1995, 886, ove si rileva anche che tuttavia il servizio sociale risulta "ancora sacrificato in una condizione rappresentativa ed organizzativa, all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria, sottodimensionata rispetto al ruolo che il servizio stesso è chiamato a svolgere dalla legge e rispetto alle potenzialità operative che esso è tecnicamente in grado di dispiegare", forse per le resistenze ancora esistenti nei confronti della piena affermazione delle necessità che l' esecuzione penale svolga un approccio più complesso ed equilibrato fra momenti operativi interni alle istituzioni e momenti esterni a queste".

[3] MARIO CANEPA - SERGIO MERLO "Manuale di diritto penitenziario" Giuffré 1996 pag. 87.

[4] PASQUALE QUAGLIONE "Centro di servizio sociale e Consiglio di aiuto sociale" voce in "Nuovo Digesto" App. vol. I, pag. 1133.

[5] LUCIANO EUSEBI "Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1993, 493.

[6] LUCIANO EUSEBI "Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1993, 493.

[7] LUCIANO EUSEBI "Tra crisi dell' esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1993, 493.

 

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Sez. di Criminologia di Crimine - Dir. Leo Stilo