Nell'esaminare l'apporto operativo dei Centri di Servizio Sociale
per Adulti non può non rilevarsi come questi abbiano aperto
nel sistema penitenziario introdotto con la L.n. 354/75 delle
prospettive di trattamento altrimenti irrealizzabili.
Deve prendersi atto infatti
che "non è possibile rispettare veramente l'umanità
del detenuto (o dell'internato), né giovare al suo recupero
sociale se il soggetto viene considerato e trattato ignorando
quella parte della sua vita che continua ad esistere fuori dal
carcere e che non smette di incidere in misura determinante sulla
sua condizione attuale e sul suo progetto di vita futura; di qui
l'attenzione a conoscere e trattare le situazioni familiari e
relazionali a cui sono legati gli affetti e le concrete aspettative
del detenuto e dal cui favorevole assetto dipendono, in gran parte,
le possibilità di reinserimento al momento della dimissione"[1].
In base a tale assunto
bisogna riconoscere che in una dimensione operativa ragionevolmente
ampia, il carcere non può bastare a se stesso, ma deve
accettare che accanto a quella istituzionale intervenga una dimensione
operativa non istituzionale in rapporto di efficiente collaborazione:
la forma della custodia in istituto non deve porsi quindi come
necessaria, ma "deve essere possibile realizzare un approccio
penitenziario meno repressivo e più costruttivo e partecipativo,
idoneo ad aiutare la persona in difficoltà ed a risolvere
i suoi problemi di adattamento sociale, ma senza rinunciare ad
esercitare un controllo sociale sul condannato.
Di qui la realizzazione
di C.S.S.A. come strutture autonome rispetto agli istituti penitenziari
ed opportunamente radicate nel territorio, così da porsi
in condizione di sviluppare un efficiente metodologia di intervento
penitenziario in libertà, realizzando una stretta integrazione
con gli enti ed i servizi locali secondo criteri e gli standard
propri dei modelli operativi non detentivi ... un vero e proprio
sottosistema parallelo a quello costituito dagli istituti"[2].
L'art. 72 O.P. ne ha prevista
la costituzione nelle sedi degli Uffici di Sorveglianza; è
tuttavia consentito il raggruppamento in un solo C.S.S.A. della
competenza territoriale di più Uffici di Sorveglianza.
Questi costituiscono uno strumento essenziale per l'azione della
Magistratura di sorveglianza, sia per quanto concerne l' acquisizione
di elementi utili alla adozione dei provvedimenti, sia in relazione
alla gestione delle misure che il magistrato è chiamato
a presiedere.
E' prescritto che "i centri, a mezzo del personale di servizio
sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di
sorveglianza o del tribunale di sorveglianza, le inchieste sociali
utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione,
la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento
dei condannati e degli internati" (art. 72 comma 4 O.P.).
Tali inchieste vengono a costituire un "presupposto indefettibile
per la corretta adozione delle decisioni del tribunale e del magistrato
di sorveglianza ... e costituiscono per la Magistratura di sorveglianza
una fonte diretta di informazioni il cui contenuto non può
essere surrogato con l'assorbimento, in sintesi necessariamente
riassuntiva e quindi riduttiva, nelle relazioni di altri organi
penitenziari"[3].
Si capisce quindi come
tali centri siano l'unico valido strumento a disposizione per
operare da parte della Magistratura di sorveglianza una valutazione
di quei fattori esterni all'istituto che devono essere necessariamente
tenuti in considerazione ai fini delle valutazioni della pericolosità
sociale del soggetto che, come abbiamo già avuto modo di
osservare, deriva anche dall'esistenza o meno all'esterno dell'istituto
di relazioni familiari, sociali, lavorative tali da assicurare
che il soggetto non sarà lasciato completamente in balìa
di se stesso, ma sarà accolto in un ambiente in grado di
garantirgli un minimo di aiuto dal punto di vista affettivo e
terapeutico (a tale ultimo scopo sarà da valutare la presenza
effettiva o meno nel territorio dei servizi di salute mentale,
di cui al paragrafo che segue).
Per consentire ai C.S.S.A.
di operare questa funzione di conoscenza e assistenza dei soggetti
in prospettiva del reinserimento dagli istituti alla società
libera, costituendo assieme agli istituti penitenziari un complesso
operativo unitario, l' Ord. Penit. prevede che il C.S.S.A. adotti
i provvedimenti opportuni in vista delle dimissioni dei detenuti
e degli internati ed agevoli il reinserimento dei dimessi, anche
in collaborazione con gli enti pubblici e privati di assistenza
sociale.
A tal fine è previsto
che il centro mantenga gli opportuni contatti con gli organi competenti
per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai dimessi (art.
95 Reg. Esec.) e che, su segnalazione del direttore, intervenga
quando risulti che i familiari non mantengano rapporti con il
detenuto o l'internato (art. 37 Reg. Esec.).
E' previsto inoltre che
il centro intervenga nella predisposizione del programma nella
cura dei rapporti di detenuti e internati con le famiglie, in
coordinamento con le Direzioni penitenziarie e i Consigli di aiuto
sociale (art 61 Reg. Esec.); che favorisca la partecipazione della
comunità esterna all'azione rieducativa (art. 68 Reg. Esec.);
che collabori con gli altri organi penitenziari per la preparazione
del dimittendo (art. 88 Reg. Esec.) prendendo allo scopo contatti
col nucleo familiare in vista dell' eventuale rientro (art. 89
Reg. Esec.).
Il direttore del C.S.S.A.
assegna al personale il compimento delle attività mediante
una ripartizione del lavoro tra i vari settori di intervento preveduti
dalla legge e impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento
dei compiti affidati, curandone il coordinamento e la supervisione
tecnica[4].
L' assistente sociale svolge
all'interno della struttura penitenziaria una attività
di raccordo con l' esterno che ha notevole importanza, attraverso
contatti continui con i ristretti e con tutti gli altri operatori
penitenziari. All'esterno invece svolge un lavoro di guida per
gli internati che sono ammessi al lavoro all'esterno o che godono
del regime della semilibertà (nei confronti dei quali svolgono
attività di controllo e assistenza ex art. 101 Reg. Esec.)
o che sono sottoposti al regime della libertà vigilata
(nei cui confronti svolgono attività di sostegno ed assistenza
ex art. 81 O.P.); partecipano inoltre alle attività di
assistenza ai dimessi.
Tutto ciò serve
a far sì che nessun aspetto degli osservati venga sottovalutato
e che i loro problemi, soprattutto quelli legati ai rapporti con
la famiglia e con l'ambiente esterno, vengano conosciuti.
In molti istituti la figura
dell'assistente sociale è quasi inesistente e certamente,
rispetto a quanto previsto dalla legge penitenziaria, ciò
rappresenta un grave inadempimento. La carenza di personale rende
sporadici i contatti con gli assistenti sociali, con scarsi risultati
pratici. Per conoscere un internato al punto di pover fare su
di esso una prognosi o una diagnosi della personalità,
bisogna entrare in relazione con questo soggetto e la relazione
necessita di assiduità di contatti, possibilmente non preordinati:
infatti la loro preordinazione fa aumentare il rischio che il
soggetto possa simulare quegli atteggiamenti che ritiene aspettarsi
da lui l'operatore, compromettendo l'autenticità del rapporto.
Per conoscere veramente
un soggetto lo si deve osservare in queste occasioni, ma soprattutto
come si muove e partecipa al di fuori di esse per capire effettivamente
qual è la sua indole, la sua tendenza e la sua personalità,
altrimenti si avrà sempre un quadro falsato[5].
A tali soggetti possono
essere affiancati 'assistenti sociali volontari' che, ai sensi
dell' art. 120 Reg. Esec., svolgono attività sotto la responsabilità
del direttore ovvero di un assistente sociale da questo designato.
La già citata circolare
del 3 febbraio 1987 n. 3196/5646 riguardante la "Collaborazione
fra gli istituti penitenziari ed i Centri di Servizio Sociale
negli interventi relativi ai detenuti e agli internati. Attività
del gruppo di osservazione e trattamento", ribadisce che
del gruppo di osservazione e trattamento parteciperà "ogni
volta che ciò sia possibile" l'assistente sociale
appartenente al locale centro, che ha svolto l' inchiesta o a
cui è stata stabilmente affidata la responsabilità
dei successivi interventi e, in ogni caso, l'assistente sociale
che mantiene abitualmente i collegamenti con l'istituto.
Si indicano poi importanti
strumenti di coordinamento e collaborazione tra le Direzioni degli
istituti penitenziari e quelle dei Centri di servizio sociale.
Innanzi tutto si prevede la segnalazione dei soggetti per i quali
ha inizio l'esecuzione, dato importante perché nei confronti
di essi ha inizio l'osservazione scientifica della personalità;
si invitano perciò le direzioni degli istituti ad inviare
con periodicità mensile l' elenco dei nominativi dei condannati
e degli internati per i quali vanno programmati i successivi interventi.
Inoltre si prevede che le richieste di indagine sociale e familiare
che la direzione dell' istituto formula nei confronti dei soggetti
per i quali viene deciso l'intervento dovranno essere sempre indirizzate
al C.S.S.A con il quale l'istituto è collegato in sede
locale, anche quando la famiglia del soggetto osservato è
residente in altra regione. Il Centro dovrà poi rappresentare
al gruppo di osservazione e trattamento i contributi e le valutazioni
sul caso.
Sono proprio queste indagini
socio-ambientali l'apporto conoscitivo più importante operato
dai C.S.S.A. ai fini della valutazione della pericolosità
sociale dell'internato che la Magistratura di sorveglianza è
chiamata a operare, costituendo uno studio e un approfondimento
degli aspetti principali del nucleo di origine o di nuova formazione
del soggetto, dello status sociale e del grado di inserimento
da lui raggiunto insieme al tipo di attività da lui svolta
nei luoghi in cui ha vissuto prima della privazione della libertà
personale ed in cui è destinato a tornare una volta rimesso
in libertà.
Le inchieste socio-familiari dei C.S.S.A. costituiscono uno strumento
di analisi non meno importante dell'osservazione della personalità
in istituto[6].
Molto spesso costituiscono elemento fondamentale per la valutazione
dell'idoneità del soggetto ad essere restituito alla società
libera. Per la Magistratura di sorveglianza la conoscenza del
tipo di personalità non è sufficiente ai fini di
una prognosi di pericolosità sociale: occorre sapere se
sussistono eventuali coinvolgimenti col mondo delinquenziale,
se sussistono difficoltà di adattamento lavorativo o familiare,
se il soggetto potrà svolgere un lavoro, se ha una situazione
familiare sufficientemente stabile.
Più in particolare, per i sottoposti a misure di sicurezza
manicomiali, occorrerà valutare se tale famiglia può
costituire un valido punto di riferimento per il soggetto che
deve continuare terapie, in costanza delle quali la situazione
patologica del soggetto possa mantenersi stabile, legittimando
così la prognosi di non pericolosità; ovvero se
in mancanza di un valido aiuto da parte della famiglia vi siano
nel luogo ove il soggetto andrà a vivere strutture di sostegno
idonee a garantire un minimo di assistenza tale che il dimesso
non sia lasciato completamente in balìa di se stesso.
Tutti questi dati non possono dedursi delle osservazioni intramurali
della personalità dell' internato. Talvolta è più
utile ciò che si trova fuori, ossia le risorse di cui un
soggetto dispone all'esterno dell'istituto, constatandosi che
in genere per i soggetti senza 'radici' è più difficile
uscire dall'istituto, pur evidenziandosi un comportamento tranquillo
e un miglioramento o una stabilizzazione della situazione soggettiva
dell'internato.
Infine si rileva come ci
sia "una troppo marcata finalizzazione dell'intervento dei
servizi sociali alla predisposizione di relazioni all'autorità
giudiziaria, di fatto determinanti ai fini di molteplici decisioni
incisive sulla sfera della libertà personale, con una conseguente
sovradilatazione (date anche le rilevantissime carenze di organico)
della funzione, latu sensu, di controllo su quella di aiuto. Il
rischio è quello di un surrettizio trasferimento al servizio
sociale, secondo criteri scarsamente trasparenti, di decisioni
tipicamente giurisdizionali"[7].