Nell'ambito della psichiatria,
il cambiamento dell'atteggiamento sociale e dell'approccio scientifico
verificatosi negli ultimi decenni, nei confronti del disturbo
psichico, ha determinato un rinnovamento radicale non solo nei
metodi terapeutici, ma anche nella normativa sull' assistenza
psichiatrica.
Fino al 31 maggio del 1978
vigeva in Italia un sistema assistenziale psichiatrico dominato
dalla finalità della difesa sociale, rispetto alla quale
la cura del malato veniva ad essere un carattere secondario della
organizzazione manicomiale. Infatti, la legge 11/2/1904 n. 36
recante "Disposizioni sui manicomi e gli alienati",
integrata dal regolamento di esecuzione 16/8/1909 n. 615, prevedeva
e regolava il complesso sistema di istituti per l' assistenza
psichiatrica in cui dovevano essere "custodite e curate le
persone affette, per qualunque causa, da alienazione mentale quando
siano pericolose a sé e agli altri o riescano di pubblico
scandalo". Pertanto, per essere ricoverati bastava che qualcuno
lo richiedesse al pretore, dietro presentazione di un semplice
certificato medico ratificato dall'autorità locale di Pubblica
Sicurezza[1].
Fin dagli inizi degli anni
Sessanta il movimento culturale c.d. 'antipsichiatrico' capeggiato
da Franco Basaglia iniziò un percorso di rinnovamento che,
passando per la costituzione di una prima comunità terapeutica,
si pose l'obbiettivo di scardinare l'istituzione psichiatrica,
intesa come scienza medica, ma soprattutto come strumento di controllo
sociale, e sfociò nella legge 180/1978 [2].
Partendo dalla contestazione
radicale dell'ideologia del controllo sociale l'ideologia antipsichiatrica
si basa sui seguenti principi:
1) abrogazione della legge psichiatrica del 1904 e disconoscimento
della pericolosità quale connotato proprio della malattia
mentale da equipararsi ad ogni altra malattia che possa colpire
l'uomo;
2) abolizione degli ospedali psichiatrici esistenti e di ogni
altra possibile istituzione psichiatrica di ricovero;
3) un concetto di cura connotato dai caratteri della volontarietà
e della territorialità, intendendosi con questo ultimo
termine che la terapia deve essere instaurata nell'ambiente di
origine del malato, senza ricovero ospedaliero;
4) istituzione per legge regionale di dipartimenti di salute mentale,
ove si svolgano le funzioni preventive, curative e riabilitative
relative alla salute mentale;
5) limitazione dei trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale in condizione di degenza ospedaliera;
6) esecuzione dei trattamenti in Servizi Psichiatrici di Diagnosi
e Cura all'interno degli ospedali generali e dotati di un numero
limitato di posti letto [3].
La legge 180 del 1978 sugli
"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"
ha completamente modificato la situazione precedente riconoscendo
il diritto alla libertà del cittadino nei confronti del
trattamento sanitario quale deriva dall' art. 31 della Carta Costituzionale
e sostituendo il concetto di "pericolosità" con
quello di "tutela della salute pubblica" ai fini della
legittimazione dell' obbligatorietà del trattamento stesso.
La legge predetta tende inoltre alla progressiva eliminazione
degli Ospedali Psichiatrici, indicati dalle nuove concezioni quali
"luoghi di esclusione e sofferenza" di cui si denuncia
la reale funzione di controllo sociale sotto la pretestuosa forma
di cura della malattia, ove invece appare impensabile qualunque
terapia all'interno di istituzioni totali [4].
Restano invece funzionanti,
in quanto non vi si fa cenno nella legge e restano quindi soggetti
alla normativa finora in vigore, gli O.P.G., regolati dalla legge
di ordinamento penitenziario n. 354/1975 e dal nuovo regolamento
di esecuzione emanato con D.P.R. 30/06/2000, n. 230.
A distanza di pochi mesi
i principi ispiratori della legge 180/1978 vennero integralmente
trasfusi nella legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale e di lì a poco determinarono gli effetti rivoluzionari
non soltanto nella prassi dell'assistenza psichiatrica, ma anche
nel complesso dei valori socio-culturali della società
italiana.
In altri termini, la legge
non si è limitata a abolire l'ospedale psichiatrico come
istituzione manicomiale, ma ha dettato precise ed inequivocabili
norme tese a rendere assai difficile l' istituzionalizzazione
della malattia mentale e della stessa psichiatria [5].
Con la riforma si è
abbandonato un modello di intervento, ma non ne è stato
indicato uno alternativo, tanto che da tempo si lamenta l'applicazione
della legge soltanto nella sua parte abolizionista, ma non ancora
nella sua parte prescrittiva e positiva. In realtà, la
sua applicazione, realizzata attraverso le scarse strutture disponibili,
non solo non è in grado di dare risposte terapeuticamente
efficaci alla malattia mentale, ma nemmeno di svolgere le funzioni
di prevenzione previste[6].
Le critiche alla riforma
del 1978 si appuntano soprattutto alla mancata attuazione delle
sezioni speciali nei comuni ospedali, col risultato che molti
malati vengono giudicati non pericolosi e vengono affidati esclusivamente
alle cure delle loro famiglie, talvolta con rischio per l'integrità
fisica delle persone, ovvero vengono giudicati ancora pericolosi
e trattenuti in istituto anche laddove, con un minimo di assistenza
terapeutica, non lo sarebbero più.
Dopo la legge 180 i già
gravi problemi di gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari
subiscono una notevole accentuazione. Di ciò è testimone
anche l'incremento in quegli anni delle presenze, dovuto al moltiplicarsi
del numero di ammissioni per reati di lieve entità. Infatti,
quando era in vigore la vecchia legge del 1904, l'autorità
di polizia preferiva ricorrere ad una gestione medico-psichiatrica
di piccoli reati come risse, molestie ed altri di live entità,
disponendo il ricovero in ospedale psichiatrico, anziché
attivare l'azione penale.
Dopo la riforma ciò
non è più possibile e anche per reati lievi scatta
facilmente la denuncia alla Magistratura. Ne deriva che gli O.P.G.
hanno dovuto assumere su di loro uno dei ruoli prima svolti dal
vecchio manicomio civile, ma con una carica di violenza addizionale,
per effetto del tipo di gestione essenzialmente carceraria ed
in evidente contrasto con qualsiasi finalità terapeutica
[7].
Nessun mutamento avviene
invece negli O.P.G.: l'organizzazione interna degli istituti ed
il regime di vita degli internati non subiscono modifiche apprezzabili:
"il trattamento risulta infatti troppo simile a quello disposto
in carcere per gli autori di reato capaci di intendere e di volere,
per cui è difficile parlare di un trattamento terapeutico
in senso proprio, giacché la parte custodialistica di esso
gioca senza dubbio un ruolo preponderante"[8].
In conclusione, dopo la
legge 180 la contraddizione fra nome di istituto terapeutico e
sostanza di istituto meramente carcerario non si è spenta
ma, al contrario, si è esaltata con la presenza in O.P.G.
di un numero elevato di prosciolti, molti dei quali bisognosi
di interventi socio-assistenziali, e di un numero non molto elevato,
ma pur sempre critico, di detenuti sani e di elevata pericolosità.