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LA RIFORMA SULL'ASSISTENZA PSICHIATRICA
E LE SUE CONSEGUENZE IN AMBITO PENITENZIARIO

[ di Ilario Giannini ]

Nell'ambito della psichiatria, il cambiamento dell'atteggiamento sociale e dell'approccio scientifico verificatosi negli ultimi decenni, nei confronti del disturbo psichico, ha determinato un rinnovamento radicale non solo nei metodi terapeutici, ma anche nella normativa sull' assistenza psichiatrica.

Fino al 31 maggio del 1978 vigeva in Italia un sistema assistenziale psichiatrico dominato dalla finalità della difesa sociale, rispetto alla quale la cura del malato veniva ad essere un carattere secondario della organizzazione manicomiale. Infatti, la legge 11/2/1904 n. 36 recante "Disposizioni sui manicomi e gli alienati", integrata dal regolamento di esecuzione 16/8/1909 n. 615, prevedeva e regolava il complesso sistema di istituti per l' assistenza psichiatrica in cui dovevano essere "custodite e curate le persone affette, per qualunque causa, da alienazione mentale quando siano pericolose a sé e agli altri o riescano di pubblico scandalo". Pertanto, per essere ricoverati bastava che qualcuno lo richiedesse al pretore, dietro presentazione di un semplice certificato medico ratificato dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza[1].

Fin dagli inizi degli anni Sessanta il movimento culturale c.d. 'antipsichiatrico' capeggiato da Franco Basaglia iniziò un percorso di rinnovamento che, passando per la costituzione di una prima comunità terapeutica, si pose l'obbiettivo di scardinare l'istituzione psichiatrica, intesa come scienza medica, ma soprattutto come strumento di controllo sociale, e sfociò nella legge 180/1978 [2].

Partendo dalla contestazione radicale dell'ideologia del controllo sociale l'ideologia antipsichiatrica si basa sui seguenti principi:

1) abrogazione della legge psichiatrica del 1904 e disconoscimento della pericolosità quale connotato proprio della malattia mentale da equipararsi ad ogni altra malattia che possa colpire l'uomo;

2) abolizione degli ospedali psichiatrici esistenti e di ogni altra possibile istituzione psichiatrica di ricovero;

3) un concetto di cura connotato dai caratteri della volontarietà e della territorialità, intendendosi con questo ultimo termine che la terapia deve essere instaurata nell'ambiente di origine del malato, senza ricovero ospedaliero;

4) istituzione per legge regionale di dipartimenti di salute mentale, ove si svolgano le funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale;

5) limitazione dei trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale in condizione di degenza ospedaliera;

6) esecuzione dei trattamenti in Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura all'interno degli ospedali generali e dotati di un numero limitato di posti letto [3].

La legge 180 del 1978 sugli "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" ha completamente modificato la situazione precedente riconoscendo il diritto alla libertà del cittadino nei confronti del trattamento sanitario quale deriva dall' art. 31 della Carta Costituzionale e sostituendo il concetto di "pericolosità" con quello di "tutela della salute pubblica" ai fini della legittimazione dell' obbligatorietà del trattamento stesso. La legge predetta tende inoltre alla progressiva eliminazione degli Ospedali Psichiatrici, indicati dalle nuove concezioni quali "luoghi di esclusione e sofferenza" di cui si denuncia la reale funzione di controllo sociale sotto la pretestuosa forma di cura della malattia, ove invece appare impensabile qualunque terapia all'interno di istituzioni totali [4].

Restano invece funzionanti, in quanto non vi si fa cenno nella legge e restano quindi soggetti alla normativa finora in vigore, gli O.P.G., regolati dalla legge di ordinamento penitenziario n. 354/1975 e dal nuovo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 30/06/2000, n. 230.

A distanza di pochi mesi i principi ispiratori della legge 180/1978 vennero integralmente trasfusi nella legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e di lì a poco determinarono gli effetti rivoluzionari non soltanto nella prassi dell'assistenza psichiatrica, ma anche nel complesso dei valori socio-culturali della società italiana.

In altri termini, la legge non si è limitata a abolire l'ospedale psichiatrico come istituzione manicomiale, ma ha dettato precise ed inequivocabili norme tese a rendere assai difficile l' istituzionalizzazione della malattia mentale e della stessa psichiatria [5].

Con la riforma si è abbandonato un modello di intervento, ma non ne è stato indicato uno alternativo, tanto che da tempo si lamenta l'applicazione della legge soltanto nella sua parte abolizionista, ma non ancora nella sua parte prescrittiva e positiva. In realtà, la sua applicazione, realizzata attraverso le scarse strutture disponibili, non solo non è in grado di dare risposte terapeuticamente efficaci alla malattia mentale, ma nemmeno di svolgere le funzioni di prevenzione previste[6].

Le critiche alla riforma del 1978 si appuntano soprattutto alla mancata attuazione delle sezioni speciali nei comuni ospedali, col risultato che molti malati vengono giudicati non pericolosi e vengono affidati esclusivamente alle cure delle loro famiglie, talvolta con rischio per l'integrità fisica delle persone, ovvero vengono giudicati ancora pericolosi e trattenuti in istituto anche laddove, con un minimo di assistenza terapeutica, non lo sarebbero più.

Dopo la legge 180 i già gravi problemi di gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari subiscono una notevole accentuazione. Di ciò è testimone anche l'incremento in quegli anni delle presenze, dovuto al moltiplicarsi del numero di ammissioni per reati di lieve entità. Infatti, quando era in vigore la vecchia legge del 1904, l'autorità di polizia preferiva ricorrere ad una gestione medico-psichiatrica di piccoli reati come risse, molestie ed altri di live entità, disponendo il ricovero in ospedale psichiatrico, anziché attivare l'azione penale.

Dopo la riforma ciò non è più possibile e anche per reati lievi scatta facilmente la denuncia alla Magistratura. Ne deriva che gli O.P.G. hanno dovuto assumere su di loro uno dei ruoli prima svolti dal vecchio manicomio civile, ma con una carica di violenza addizionale, per effetto del tipo di gestione essenzialmente carceraria ed in evidente contrasto con qualsiasi finalità terapeutica [7].

Nessun mutamento avviene invece negli O.P.G.: l'organizzazione interna degli istituti ed il regime di vita degli internati non subiscono modifiche apprezzabili: "il trattamento risulta infatti troppo simile a quello disposto in carcere per gli autori di reato capaci di intendere e di volere, per cui è difficile parlare di un trattamento terapeutico in senso proprio, giacché la parte custodialistica di esso gioca senza dubbio un ruolo preponderante"[8].

In conclusione, dopo la legge 180 la contraddizione fra nome di istituto terapeutico e sostanza di istituto meramente carcerario non si è spenta ma, al contrario, si è esaltata con la presenza in O.P.G. di un numero elevato di prosciolti, molti dei quali bisognosi di interventi socio-assistenziali, e di un numero non molto elevato, ma pur sempre critico, di detenuti sani e di elevata pericolosità.


NOTE

[1] FRANCESCA MOLINARI "Le misure di sicurezza psichiatriche vanno abolite: questa l'opinione unanime dei giudici di sorveglianza e degli psichiatri intervenuti al Congresso di Arezzo" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1980, 147.

[2] Dopo un primo intervento di modifica operato con l.n. 431/1968 "Provvidenze per l'assistenza psichiatrica", che introdusse la possibilità del ricovero volontario su richiesta del malato e l'abolizione dell' annotazione sul casellario giudiziario dei provvedimenti giudiziari di ricovero e di revoca, il Parlamento approvò la l.n. 180/1978 quasi all'unanimità, evitando così di far celebrare un referendum che era già stato indetto, dietro richiesta popolare, con l' intento di giungere all' abrogazione della precedente normativa.

[3] BASAGLIA "L'istituzione negata" Torino 1968, pagg. 6 ss.

[4] ALBERTO MANACORDA "Il manicomio giudiziario: alcune note per la comprensione dei problemi attuali" in Foro It. 1980 V 67.

[5] FERRANDO MANTOVANI "Il problema della criminalità" Cedam 1984 pag. 122: Si fa notare come tale riforma ha sì riconosciuto "l'esigenza, ancor prima del necessario momento terapeutico ed anche custodialistico, della prevenzione … e la consapevolezza che ogni malato di mente è un caso unico, da seguire con adeguata professionalità e vocazione" ma ha comportato anche "il lamentato pericolo del disinteressamento e dell'abbandono del malato di mente. Con tutti i rischi che questi, lasciato ai propri incubi e depressioni, privato dell'assistenza terapeutica o rimesso in libertà dal giudice di sorveglianza, pervenga al delitto o a nuovo delitto".

[6] FERRANDO MANTOVANI "Il problema della criminalità" Cedam 1984 pag. 123: La legge 180 "ha avuto la forza di porre in crisi i modelli tradizionali ma non di proporre soluzioni nuove che non fossero quelle semplicistiche o miracolistiche propagandate" e risulta "sotto certi profili pseudoumanitaria e pseudoscientifica".

[7] LUIGI DAGA "Ospedali psichiatrici giudiziari, sistema penale e sistema penitenziario: appunti sulla funzione dell' O.P.G." in Rass. Penit. Criminol. 1985, 12, ove si rileva un aumento della popolazione degli internati del 14,08% negli anni 1979-1985. Si afferma però anche che l'effetto di tale funzione 'vicariante' sembra cessare nell'ultimo periodo considerato in cui la popolazione degli internati sembra stabilizzarsi.

[8] ADELMO MANNA "Il trattamento sanzionatorio del malato di mente autore di reato e le prospettive di riforma" in Rass. Criminol. 1994, 269; GAETANA RUSSO "Il manicomio giudiziario come luogo di trattamento per detenuti difficili" in Riv. It. Med. Leg. 1982, 928.

 

 
Sez. di Criminologia di Crimine - Dir. Leo Stilo