Affrontiamo in questa sede
una riflessione sulla particolare composizione di quello che è
l'organo giudiziario deputato principalmente alla gestione del
contenuto sanzionatorio della sentenza penale, il tribunale di
sorveglianza, con l'intento di porre l'attenzione su quelli che
sono i vantaggi, ma anche sulle problematiche che tale organo
può incontrare nell'esercizio concreto delle sue funzioni.
Il tribunale di sorveglianza
è composto dal presidente, da tutti i magistrati di sorveglianza
e gli esperti del distretto. Giudica in un collegio di 4 membri,
costituito per metà da magistrati ordinari e per metà
da giudici "non togati" provenienti dalle categorie
indicate nell' art. 70 comma 3 O.P.: "professionisti esperti
in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia"
nonché "docenti in scienze criminalistiche".
Una diversa composizione del collegio darebbe senz'altro luogo
a nullità.
Ciò che caratterizza
tale organo è dunque la "collegialità",
che assicura una minore possibilità di errore, e la "specializzazione",
che mira ad assicurare l'idoneità di tale giudice a operare
un giudizio tecnico e scientifico sulla personalità dell'interessato
[1].
Riguardo alla componente togata si prescrive che uno dei due magistrati
agisce in veste di presidente (in assenza di colui che ha ricevuto
la relativa investitura dal C.S.M. svolgerà tali funzione
chi lo segue in ordine di funzioni giudiziarie o di anzianità
di servizio); l' art. 70 comma 8 O.P. prevede che il voto del
presidente è destinato a prevalere in ipotesi di mancata
formazione della maggioranza[2].
L' art. 70 comma 7 O.P.
prevede poi che uno dei due magistrati deve essere "il magistrato
di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato
o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere",
ciò al fine di assicurare la possibilità di una
conoscenza diretta della situazione dell'interessato. Va tuttavia
rilevato che tale magistrato non è sempre in grado di assolvere
tale compito: per esempio quando il procedimento è avviato
subito dopo il trasferimento dell' interessato, o quando questi
non sia in vinculis.
L' art. 70 comma 2 precisa che, per ovvi motivi, in sede di appello
contro i provvedimenti in tema di misura di sicurezza non fa parte
del collegio il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Riguardo alla componente
non togata, questa è nominata dal C.S.M. su proposta del
Presidente del tribunale di sorveglianza.
Per comprendere a fondo il ruolo riservato alla componente non
togata del tribunale di sorveglianza è opportuno esaminare
la circolare del C.S.M. n. P-98-17535 del 25.07.98 recante i "criteri
per la nomina e conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza
per il triennio 1999-2001" che conferma le linee generali
già adottate nella precedente circolare 31 maggio 1995
n. P-95-08117 relativa al triennio 1996-1998.
Al punto 2.1 si specifica
che "la qualifica di "esperto" conduce a ravvisare
nel componente privato del tribunale di sorveglianza un "cittadino
idoneo estraneo alla Magistratura", secondo il disposto dell'
art. 102 comma 2 Cost., che appartiene all'Ordine giudiziario
ed è chiamato ad integrare organi della giurisdizione in
ragione appunto della sua specifica competenza". Si specifica
poi che tale qualifica " non presuppone necessariamente il
conseguimento della laurea, ma l'ulteriore attributo di "professionista"
ne rende, di fatto, imprescindibile l'ottenimento. Quanto agli
"esperti in servizio sociale", ove non sia possibile
avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può
soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.
Quanto al docente di scienze criminalistiche, si può ricondurre
a tale qualifica anche l'addetto alla didattica universitaria,
in senso lato".
Al punto 2.4 si precisa
che "quanto al livello di professionalità richiesto,
la dizione "professionista esperto" mostra che il legislatore
non si è limitato a pretendere il possesso del titolo di
studio, ma ha richiesto anche un'esperienza maturata nel vivo
dell'esercizio professionale. Non è sufficiente, pertanto,
un' attività meramente teorica o di studio e di ricerca,
ma il concreto impegno in un settore che abbia punti di contatto
con le problematiche del tribunale di sorveglianza". Si precisa
però che non deve essere sempre preferito l'aspirante più
anziano, dovendosi piuttosto porre attenzione a valorizzare al
massimo le specificità dei richiedenti ed all'opportunità
di raccogliere, nell'organico complessivo, il maggior numero di
competenze diverse e complementari.
Per quanto riguarda il
regime delle incompatibilità, al punto 4.1 e ss. si afferma
che nprecison sono applicabili agli esperti del tribunale di sorveglianza
le incompatibilità previste dall'art. 16 dell' Ordinamento
Giudiziario, eccettuata quella che deriva dall'esercizio di altre
funzioni giudiziarie, dovunque svolte, comprese in particolare
le funzioni di componente privato del tribunale per i minorenni.
Deve escludersi l' incompatibilità con l' esercizio di
un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano
conciliabili con le disponibilità di tempo e di impegno
richieste dalla funzione giudiziaria e sempre che l' attività
in concreto svolta dal richiedente non sia tale da compromettere
le esigenze di terzietà della funzione stessa. Si precisa
che "a questa stregua le funzioni di esperto del tribunale
di sorveglianza non possono essere assunte dagli esperti incaricati
dell'osservazione e del trattamento di cui all' art. 80 comma
4 O.P., operanti nel distretto".
Non possono essere proposti
per l'incarico in esame gli avvocati, i quali rivestano la qualità
di esperti in una delle materie elencate dalla legge ed esercitino
la professione nel distretto, salvo che la specificità
del caso concreto, segnalata motivatamente dal presidente del
tribunale di sorveglianza, porti ad escludere ogni pericolo di
interferenza ed ogni menomazione all'immagine dell'Ufficio.
La durata dell' incarico
è determinata dall' art. 70 comma 4 O.P. in periodi triennali
rinnovabili, nulla precisando circa il numero dei possibili rinnovi.
La circolare afferma che "appare opportuno contemperare l'
esigenza di non disperdere le esperienze maturate con l'esercizio
della funzione, con l'opposta necessità di avvicendare
competenze e sensibilità nuove, in materie nelle quali
è elevato il significato delle conoscenze specialistiche
e delle culture complementari che si affiancano a quelle del magistrato"[3].
La legge non definisce
il numero degli esperti, affidando al C.S.M. il compito di nominarli
in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni
tribunale di sorveglianza. Al punto 6.2 della circolare si indica
l'opportunità di "disporre che il numero di tali componenti
privati non superi il triplo dei magistrati che costituiscono
l' organico del tribunale di sorveglianza"; tale criterio,
pur derogabile dal C.S.M. su proposta motivata del Presidente
del tribunale di sorveglianza, aumenta così l'organico
rispetto alla circolare relativa al triennio precedente (ove si
prevedeva quale limite il doppio dei magistrati di sorveglianza
in organico).
Circa le funzioni concretamente esercitabili dagli esperti componenti
i tribunali di sorveglianza, al punto 8.1 si stabilisce che "non
è condivisibile la tesi secondo cui essi debbano limitarsi
a comporre il collegio così partecipando esclusivamente
alle udienze e relative camere di consiglio, senza cioè
poter assumere la funzione di relatori ed estensori dei provvedimenti
assunti". Ciò anche al fine di consentire che essi
contribuiscano allo smaltimento del lavoro accumulatosi presso
i tribunali di sorveglianza. Infatti non è sufficiente
allo scopo il solo aumento delle udienze in ragione dell'aumento
dell'organico; tale soluzione da sola, porterebbe piuttosto all'aggravarsi
del carico di lavoro per i magistrati togati i quali dovrebbero
motivare un numero sempre maggiore di provvedimenti[4].
. A tal fine utili appaiono le regole affermate
per sostenere, analogamente, la remunerabilità degli atti
istruttori, di studio e preparazione compiuti per singoli affari
dai componenti privati degli uffici giudiziari minorili[5].
Con ciò si è
inteso rispondere a quelle critiche che si erano appuntate sul
fatto che l' esperto è posto "in una difficile, inaccettabile
situazione, essendogli consentito soltanto di partecipare all'
udienza e di contribuire alla decisione"[6],
non valorizzandosi adeguatamente la sua presenza nel collegio:
è ben vero che il presidente poteva nominare relatore uno
degli esperti ed incaricarlo di redigere in seguito la motivazione
dell'ordinanza, ma ciò richiedeva altro tempo non retribuito
per il necessario preventivo e approfondito studio del fascicolo.
Circa il trattamento economico
degli esperti[7]
occorre tener presente che non si tratta di soggetti alle dipendenze
dello Stato, ma di soggetti che sottraggono tempo ed energie alla
loro attività prevalente ed ordinaria: "quella dell'
esperto non è una professione in senso tecnico, ma una
collaborazione specializzata che si concretizza nell' esercizio
di una funzione giurisdizionale delicatissima"[8]
.
Originariamente il compenso
per gli esperti dei Tribunali di sorveglianza, così come
quello dei componenti non togati dei Tribunali dei minorenni,
era commisurato all'indennità prevista per ogni udienza
per i giudici popolari della Corte d'Assise[9];
solo durante i lavori preparatori della riforma del 1988 "prevalse
l'idea di migliorare la retribuzione degli esperti del tribunale
di sorveglianza agganciandola a quella fissata su base oraria
(e non per udienza) dell'art. 80 O.P. stabilita per gli esperti
svolgenti l'attività di osservazione e trattamento perl'Amministrazione
penitenziaria"[10].
L'Ordinamento Penitenziario
prevede poi la nomina di "esperti supplenti". Va detto,
tuttavia, che per il continuo aumento del carico di lavoro e per
la necessità di pronta reperibilità dei sostituti,
si è adottato un sistema di 'tabellarizzazione' per cui
"l'esperto impedito o assente viene sostituito da un altro
effettivo, che può addirittura essere indicato nella tabella,
per ciascuna udienza, con l'onere della reperibilità a
richiesta telefonica. La nomina di esperti supplenti è
quindi di fatto sospesa".
I criteri per la scelta
degli esperti nella formazione dei collegi possono essere i più
vari mancando qualsiasi indicazione normativa. Distribuirli in
modo adeguato alle loro specifiche competenze risulta essere "tutt'altro
che facile, atteso che il tribunale di sorveglianza non è
certo in grado di fissare udienze con procedimenti di materie
analoghe o identiche; in ogni udienza si finisce per decidere
sui più disparati argomenti ... Si finisce per seguire
un criterio di rotazione, con la possibile, ma non sempre ideale
né realizzabile, formazione di coppie fisse di esperti,
peraltro di diversa specializzazione, il che facilita il lavoro
nei procedimenti rinviati, in quanto il giudice collegiale può
certo cambiare, ma ogni volta occorre cominciare da capo tutta
la procedura. Ed i rinvii sono frequenti, dovendo in genere il
tribunale di sorveglianza decidere senza istruttoria preventiva"[11].
E' più propriamente
nella fase della decisione che gli esperti, dopo aver assistito
all'acquisizione dei documenti probatori in udienza, mettono a
disposizione il loro specifico sapere in favore di una decisione
espressa dal Tribunale nella sua collegialità; ed è
in questa fase che emerge il problema di amalgamare le varie funzioni
esercitate all'interno dell'organo collegiale dai diversi componenti:
"la funzione corretta dei membri togati del collegio giudicante
dovrebbe comunque essere quella di dirigere la discussione, certamente
apportandovi il proprio patrimonio di esperienze e di conoscenze
sia umane che tecnico-giuridiche, ma anche incoraggiando il confronto,
attribuendo un ruolo critico a ciascun membro del gruppo, dando
importanza all'espressione di dubbi, incertezze e tollerando critiche
alle proprie asserzioni, evitando insomma di far apparire la decisione
come dato ormai prestabilito"[12].
Circa le varie categorie
di esperti chiamati a comporre il collegio giudicante si può
osservare che, a parte la categoria dei docenti in scienze criminalistiche
che viene definita "categoria dai contorni piuttosto vaghi"[13],
le altre professionalità appaiono in dottrina di comprensibile
utilità ai fini dei giudizi cui è chiamata la Magistratura
di sorveglianza.
Lo psicologo "può
realizzare il proprio compito ponendo particolare attenzione agli
aspetti di valutazione e inquadramento personologico dei soggetti
sottoposti al procedimento". L'esperto in servizio sociale
"può dedicare le proprie energie professionali all'indispensabile
opera di raccordo fra la rappresentazione delle problematiche
personali, sempre amplificate dalle esperienze carcerarie, e l'
invio verso le risorse territoriali presenti ed idonee a fornire
risposte concrete".
La figura del pedagogista
"è attualmente quella che meno sembra appartenere
a questo ambito giurisdizionale ... più congeniale nel
procedimento minorile ... può risultare del tutto congruente
in fase di riavvicinamento alla società esterna" nel
suggerire percorsi formativi in una fase di ripensamento critico
della propria vita da parte del dimittendo, che si trova a sperimentare
nuove tendenze progettuali; lo psichiatra "è un professionista
certamente indispensabile nel nucleo degli esperti, spesso infatti
costituiscono oggetto di discussione per il collegio le varie
patologie psichiche presentate dai soggetti in esame", soprattutto
ai fini dell' accertamento della pericolosità sociale dei
sottoposti a misura di sicurezza manicomiale.
Il criminologo clinico
"è la figura che sembra maggiormente aderire alle
necessità del tribunale di sorveglianza, avendo a disposizione
strumenti operativi ed esperienze formative del tutto congruenti,
almeno dal punto di vista teorico". Gli stessi autori citati
fanno notare come "sono ormai tali le competenze del tribunale
di sorveglianza in tema di concessione di benefici connessi allo
stato di salute individuale che appare ormai ineluttabile l'opportunità
di inserire anche la figura del medico legale nel nucleo degli
esperti"[14].
Si rileva comunque che
le funzionalità specifiche attribuite al collegio giudicante
costituiscono "un compito assegnato non direttamente all'esperto,
ma all'interdisciplinarità di cui, attraverso la sua presenza,
viene a dotarsi il collegio"[15].E
sempre compito del collegio e non del singolo esperto è
"la possibilità di utilizzare e rendere attivi in
un quadro di giurisdizione, gli interventi e le letture interpretative
proposti dagli esperti interni al penitenziario, sia come singole
figure professionali, sia come agire interprofessionale dell'équipe",
così come è competenza dell' intero collegio "il
coordinamento delle informazioni e delle valutazioni tecnico-specialistiche
con la posizione giuridica, con le prospettive di reinserimento
proposte e, non da ultimo, con le esigenze di difesa sociale".
Anche qui l'esperto può svolgere funzioni di valutazione
della specificità del caso "attuando una continuità
dell'obiettivo di individualizzazione del trattamento quale importante
valenza da assumere nelle forme della garanzia giurisdizionale"[16].
La coesistenza in un organo
giurisdizionale di esponenti di aree scientifiche così
diverse tra loro non può non porre un problema di comunicazione
reciproca, "il sapere costituisce il primo problema che l'esperto
si trova ad affrontare nel suo lavoro di raccolta-elaborazione
delle informazioni, riferibili anzitutto ad una situazione di
incontro con un sapere, quello giuridico, profondamente diverso"[17].
Anche altri autori fanno
notare come "in ambito penitenziario esista una continua
necessità di operare distinguo e usare cautele, tale da
rendere indispensabile una formazione criminologica dei vari esperti
che vi operano"[18].
Secondo Bandini e Traverso
"il significato della formazione criminologica non risiede
necessariamente in un curriculum didattico-scientifico" quanto
piuttosto in alcuni punti fondamentali, quali l'acquisizione di
una adeguata consapevolezza circa il proprio ruolo operativo e
degli strumenti per comprendere a fondo le problematiche individuali,
sociali e normative che stanno alla base del comportamento delinquenziale
e del funzionamento della legge e degli istituti penali[19].
Nel 1996 la cattedra di
Psicologia Giuridica dell' Università 'La Sapienza' di
Roma ha condotto presso il tribunale di sorveglianza di Roma una
ricerca sullo specifico rapporto che si instaura tra componente
togata ed esperti all'interno del collegio, effettuata tramite
la sottoposizione agli esponenti delle due categorie di una serie
di quesiti [20].
Dalle risposte fornite
si è osservato che l'intero gruppo dei magistrati togati
ha definito il rapporto con gli esperti "positivo e costruttivo;
un contributo fondamentale e indispensabile in quanto il procedimento
di sorveglianza è un procedimento sulla persona e non sul
fatto, e per la sua efficacia è necessario l'apporto di
professionalità specializzate e differenziate, in particolare
quelle che hanno come funzione ed obiettivo l'attenzione alla
persona, con una prevalenza assegnata alla competenza medica".
Minor rilevanza sembra assumere, sia per i magistrati che per
gli stessi esperti, la competenza degli psicologi "perché
il loro sapere viene considerato già patrimonio del giurista
... La psicologia appare, a tutt'oggi, essere considerata conoscenza,
se non di senso comune, di un senso professionale generalizzato
e, pertanto, generico"[21].
Risulta essere il gruppo degli esperti ad esprimere "difficoltà
legate alla funzione da loro esercitata all'interno del collegio
e alle modalità secondo cui la stessa viene espletata"
ritenendosi opportuno organizzare corsi di formazione per migliorare
le conoscenze giuridiche e prevedere come non puramente volontaristica
la conoscenza del caso da trattare prima dell'incontro in udienza.
Si nota poi che "nei
fatti il momento interpretativo della norma sembra di pertinenza,
pressoché esclusiva, del magistrato, mentre la collaborazione
degli esperti si dispiega in forme differenziate: necessaria quella
dell'esperto in medicina ... accessoria quella dello psicologo,
quando non ricorrono condizioni patologiche tali da richiedere
un'interpretazione specialistica". Altra sembrerebbe l'interdisciplinarità
a cui aspirava il legislatore del 1975 e del 1986
[22].
L'area più problematica
dei rapporti tra magistrati ed esperti, secondo quanto emerso
dalla citata ricerca, sembra essere quella della comunicazione;
tra gli intervistati, "la totalità dei magistrati,
infatti, sostiene di non avere alcun problema di comunicazione
con la parte non togata del collegio". Ciò sembra
contrastare con l'affermazione del 40% dei giudici esperti, secondo
cui esisterebbero "frequenti difficoltà di comunicazione
legate soprattutto all' utilizzazione di linguaggi strettamente
specialistici".
In definitiva sembra potersi concludere che la citata ricerca
ha messo comunque in evidenza che "magistrati ed esperti
perseguono obiettivi comuni: la risocializzazione del reo e la
tutela della difesa sociale ... I dati evidenziano la collaborazione
interprofessionale come dimensione primaria del compito del tribunale
di sorveglianza, all' interno del quale ciascuno valorizza la
specificità e la diversità delle proprie competenze"[23].
Deve infine farsi notare
come la realizzazione del doppio grado di giurisdizione di merito
in materia di misure di sicurezza ha come conseguenza quella di
rendere fruibile la particolare competenza degli esperti del tribunale
di sorveglianza solo in sede di appello, quindi in un momento
successivo ed eventuale del procedimento. Diversa è stata
la scelta del legislatore per le decisioni in merito alla gestione
delle misure alternative, le quali sono state attribuite alla
competenza funzionale del tribunale di sorveglianza (quale organo
specializzato a svolgere tale compito) per assicurare una più
congrua analisi sul merito della questione ed una più appropriata
indagine personologica sull'interessato. Si è lasciata
invece all'organo monocratico una più limitata competenza
ad intervenire in via provvisoria o cautelativa, ex art. 51 bis
e ter O.P., in considerazione della sua maggiore agilità
d' intervento, in attesa della pronuncia definitiva dell'organo
collegiale[24].