In tema di accertamento
della pericolosità sociale è quanto mai necessario
avere consapevolezza del carattere relativo delle conoscenze utilizzabili.
Il problema è comune
a tutte le scienze dell' uomo ove la soggettività del giudizio
gioca un ruolo preponderante. "Contrariamente alle scienze
mediche, nelle quali i margini di incertezza sono assai più
ridotti e dove esistono delle verità comunque accettate
e riconosciute, sia pure in modo transitorio e sempre modificabile,
nella psichiatria e nella criminologia le certezze sono pressoché
inesistenti.
L' esame retrospettivo
del perché la persona ha agito in un certo modo, dei moventi
che hanno suggerito il comportamento delittuoso trascorso, l'
indagine sulle caratteristiche psicologiche al momento dell' esame,
sui propositi e progetti futuri, sono tutti accertamenti gravati
necessariamente da un margine di ineliminabile incertezza"[1].
Molti psichiatri ritengono
"che le definizioni sulla pericolosità sociale finora
fornite, compresa quella data dall' art. 203, non sono soddisfacenti"[2].
Il concetto di pericolosità sociale è stato messo
in crisi dalle indagini che concernono i rapporti tra malattia
mentale e delinquenza. Tutte le ricerche sistematiche, condotte
con criteri statistici adeguati, hanno infatti concluso che la
delinquenza dei malati di mente, anche nei suoi aspetti più
violenti, non è superiore a quella della media della popolazione.
Da ciò deriva l'
aleatorietà del giudizio psichiatrico sulla pericolosità,
per la "difficoltà di applicare criteri oggettivi
nella valutazione. La maggior parte degli psichiatri ritengono
del tutto impossibile un giudizio di pericolosità, ed anche
gli psichiatri che affermano la possibilità di procedere
a valutazioni valide e affidabili di pericolosità sono
incapaci di definire con precisione i criteri che utilizzano ...
I periti spesso utilizzano criteri predittivi che, con eguale
probabilità di successo, potrebbero venire utilizzati dal
magistrato. Con il che l' accertamento tecnico non avrebbe più
ragione di essere"[3].
Anche secondo G. B. Traverso
in tema di pericolosità sociale gli psichiatri, per le
loro previsioni, utilizzano prevalentemente elementi di tipo non
psichiatrico, quali, ad esempio, "i precedenti penali, elementi
utilizzabili con uguale possibilità di successo anche da
parte del magistrato, e che essi sono inclini a sovrastimare la
pericolosità sociale del delinquente, a fornire raccomandazioni
fondamentalmente conservatrici ed a comportarsi, di fatto, come
agenti di controllo sociale"[4].
Tullio Bandini ritiene
che se è possibile prevedere comportamenti aggressivi e
violenti nell' ambito di un episodio psicopatologico particolare,
non appare possibile una previsione a lungo termine, quale quella
richiesta dal magistrato[5];
lo stesso autore scrive che i giudici non dovrebbero più
chiedere ai periti di formulare la prognosi di pericolosità
sociale: "il criminologo, così come lo psicologo,
non essendo riuscito ad acquistare le capacità proprie
degli indovini e dei maghi, e avendo la ricerca empirica chiaramente
dimostrato che sulla base dei parametri clinici non si possa rispondere
in modo preciso al quesito circa la probabilità di recidiva
da parte del malato di mente, come, a maggior ragione, non esistono
parametri clinici che consentano un' analoga previsione rispetto
all' individuo normale"[6].
Secondo Bandini e Gatti
lo stesso concetto di pericolosità è stato messo
in crisi da numerose ricerche i risultati delle quali confermano
l' impossibilità di predire la recidiva basandosi su caratteristiche
della personalità del delinquente: "ricerche concernenti
i rapporti tra malattie mentali e delinquenza ... concordano infatti
nel rilevare che la delinquenza dei malati di mente non è
superiore, in termini percentuali, a quella del resto della popolazione".
Si fa inoltre notare che la tendenza a sovrastimare l' importanza
delle caratteristiche della personalità del reo espone
al rischio di ritenere la delinquenza un mero risultato di processi
patologici individuali "in tal modo il tecnico, chiamato
a valutare la personalità del delinquente, fornisce una
copertura scientifica al mondo della giustizia, impedendo di comprendere
con chiarezza il reale funzionamento dell' apparato giudiziario"[7]
.
Luigi Fornari afferma in
proposito che "molteplici studi ... rilevano come le prognosi
di recidiva, lungi dal conformarsi a metodologie controllabili,
tendono a riflettere di fatto la personalità e la collocazione
culturale e professionale di chi le compie, piuttosto che i caratteri
delle persone esaminate: in particolare la figura del perito ...
suole assumere una posizione conservatrice, sovrapponendo alle
proprie conoscenze specialistiche la considerazione delle aspettative
della comunità sociale, della cui rappresentanza egli si
sente investito". Giunge quindi alla conclusione che l' attendibilità
di un qualsiasi giudizio prognostico può essere affermata
solo allorché il nesso tra gli elementi rilevanti del caso
singolo (c.d. base prognostica) e la verificazione di un certo
evento possa essere sussunto in un enunciato di portata generale,
riconosciuto come valido all' interno della disciplina di riferimento,
che stabilisca una regolarità tra le due classi. "A
questa regola non possono fare eccezione i giudizi di pericolosità
sociale ... essi devono essere sussumibili in leggi causali o
comunque in massime di esperienza, di validità generale,
che individuino un legame tra la presenza nel caso concreto di
certe circostanze e la futura commissione di reati, tali per cui,
verificandosi le prime, il comportamento criminoso debba ritenersi
un fenomeno regolare"[8].
Alberto Manacorda sottolinea
come "ritenere che l' accertamento della pericolosità
costituisca atto medico a tutti gli effetti, in quanto prognosi
che completa la diagnosi, risulta insoddisfacente per almeno due
motivi": in primo luogo perché il passaggio da diagnosi
a prognosi si attua correttamente solo in relazione ad un previsto
trattamento, cosa che è preclusa al perito psichiatra;
in secondo luogo, poiché un comportamento può essere
influenzato, ma mai determinato in modo diretto o univoco dal
quadro psichico, lo psichiatra non può effettuare previsioni
sul comportamento futuro solo in virtù delle sue specifiche
competenze[9].
La recidiva del delinquente
infermo di mente non è correttamente pronosticabile in
termini obiettivi sulla base esclusiva dell' indagine sulla personalità,
ovvero alla stregua di tecniche di tipo clinico: "La psichiatria,
insomma, non è affatto il referente unico o di elezione
del giudice in materia di diagnosi della pericolosità sociale
del malato di mente"[10].
La pericolosità va correlata alla personalità del
soggetto anche prescindendo dalle componenti psicopatologiche.
Non sono poi mancate perplessità
e critiche da parte di psichiatri e criminologi che sono decisamente
avversi all' uso della categoria legale di pericolosità
sociale o che ritengono che i giudizi di predizione siano stigmatizzanti
ed emarginanti, quindi controproducenti ai fini del trattamento,
se non addirittura in contrasto con i bisogni più elementari
della persona e spesso senza che sussista un reale pericolo per
la società[11].
E' quindi diffusa in dottrina
l' opinione per cui è giusto prendere atto del carattere
strumentale della nozione di pericolosità sociale e della
impossibilità del clinico di fornire una valida e fondata
valutazione della stessa, tanto da affermare che lo psichiatra
non deve e non può più pronunciarsi circa questa
fattispecie giuridica. Non disponendo di parametri scientifici
idonei a trarre alcuna previsione in relazione alla recidiva criminale
del malato di mente autore di reato, i clinici debbono pertanto
astenersi dal fornire al magistrato pareri a questo proposito[12].
Questo deve servire soprattutto
al fine di prevenire possibili coinvolgimenti degli psichiatri
nell' improprio ruolo di "legittimatori" delle esigenze
di controllo e di difesa sociale espresse dal sistema penale,
ed al fine di trarre da tutto ciò una chiara consapevolezza
della necessità di tutelare il periziando, garantendone
i diritti anche durante la fase peritale del suo iter giudiziario.
E' il giudice, non lo psichiatra, che deve decidere in merito
alla pericolosità sociale dell' autore del fatto di reato,
sano o insano di mente. In questo senso le raccomandazioni di
Bandini, Traverso, Gatti sopra citati e della maggior parte degli
psichiatri italiani.
D' altra parte, nel campo
della valutazione della pericolosità sociale, il clinico
potrà aiutare il magistrato, fornendo il suo parere circa
il fatto che i disturbi psicopatologici siano ancora presenti
o meno al momento dell' indagine peritale e circa la prognosi
di malattia, non certo di recidiva, relativamente alla necessità
ed alle possibilità terapeutiche del caso. La raccolta
e la valutazione di tali dati, necessari al giudice per la decisione,
potrà essere demandata dal giudice al perito, ma non dovrà
essergli delegato anche il giudizio di sintesi circa la pericolosità
sociale, la cui responsabilità deve gravare sul giudice.
Una conferma a tali conclusioni
si trae dal confronto tra gli artt. 220 ss. c.p.p. vigente e l'
art. 318 c.p.p. abrogato: quest' ultimo obbligava il giudice,
in caso di disposta perizia psichiatrica, a richiedere al perito
anche se l' imputato fosse persona socialmente pericolosa tutte
le volte che l' accertamento era prescritto per l' applicazione
di una misura di sicurezza; tale obbligo non è invece previsto
nel codice vigente[13].
Secondo Manacorda la psichiatria
non ha ancora trovato un suo globale ed univoco statuto scientifico
in questa materia: "si può ben dire oggi che la psichiatria
deve avere cura di esprimere poche certezze e molti dubbi, purché
ben meditati e fondatamente argomentati. E' pertanto essenziale
che il perito psichiatra sia innanzitutto consapevole di operare
comunque nell' ambito di uno dei tanti schemi culturali di riferimento
possibili, ma è anche opportuno che tale schema sia manifesto"
anche per evitare che alle proprie opinioni siano attribuite caratteristiche
di "obiettiva scientificità". Il parere psichiatrico
risulta quindi "oggettivamente sostanziato di opinioni più
che di certezze. Queste opinioni promanano dal campo culturale
di riferimento dell' esperto, che in medicina è abbastanza
differenziato, ed in psichiatria ampiamente variegato ... Il problema
diviene ancora più complesso quando, nell' ambito clinico,
si passa dal piano diagnostico al piano prognostico", come
quando il perito psichiatra è chiamato ad esprimersi sulla
prognosi di pericolosità sociale[14].
Anche secondo Fornari la
nozione di pericolosità sociale è nozione giuridica
e non medica e si presenta come statica, rigida, non tenendo in
alcun conto una serie di variabili che possono rendere più
o meno probabile che il soggetto commetta altri fatti di reato:
"al concetto di pericolosità viene ormai negata dignità
scientifica, ma gli viene addirittura imputato di svolgere una
funzione frenante allo stesso raggiungimento del fine curativo
... si spiega così il frequente imbarazzo dei periti psichiatri
chiamati a rispondere nel processo penale al quesito sulla pericolosità
sociale: non avvezzi ad utilizzare una nozione che esula dal patrimonio
concettuale della loro scienza, essi tendono allora a fondare
la prognosi su elementi privi di significato clinico, come i precedenti
giudiziari, oppure ad uniformarsi alle aspettative giudiziali"[15].
Ciò non significa
che l' apporto della psichiatria all' indagine sulla pericolosità
sia del tutto inutile: gli elementi di cui all' art. 133 c.p.
"possono avere tutti, nessuno escluso, rilievo anche psichiatrico
ai fini del giudizio di eventuale pericolosità ... ma tra
questi fondamentale appare il richiamo all' intensità del
dolo, ai motivi del delitto e al carattere del reo, nonché
alle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali".
Non vi è dubbio che l' indagine psichiatrica su tali circostanze
possa in linea di massima conferire un apporto determinante o
comunque risultare assai utile al giudizio di pericolosità,
ma "il giudizio finale complessivo spetta, come si è
detto, esclusivamente al magistrato che, ovviamente, terrà
particolarmente prezioso l' apporto dello psichiatra che può
offrire sotto tale profilo un contributo per più aspetti
determinante"[16].
Gli psichiatri infatti
conoscono varie correlazioni tra manifestazioni psicopatologiche
e comportamento aggressivo: laddove tali correlazioni si prestino
ad essere tradotte in "enunciati generali dotati di alto
grado di conferma, e fermo restando l' esigenza di un rigoroso
ed assiduo controllo sulla permanenza dei presupposti durante
l' esecuzione, l' utilizzazione di misure di sicurezza per infermi
psichici può dunque mantenere uno spazio sia pure residuale"[17].
Da tempo ormai va avanti
il dibattito sulla crisi del concetto di 'pericolosità
sociale': detta crisi riguarda essenzialmente le basi scientifiche
di tale concetto, le quali di volta in volta si sono modificate
nel tempo a seconda delle varie teorie criminologiche; non appare
però in crisi il senso comune del concetto di pericolosità,
con la quale la società deve necessariamente fare i conti[18].
Seppure quindi le basi
scientifiche del concetto di pericolosità sociale sono
spesso criticate come ambigue ed in crisi, ci si è spesso
chiesti se si tratti di un concetto di cui si possa fare a meno.
In particolare, circa la pericolosità sociale psichiatrica,
appare piuttosto critica la posizione che sembra esprimere il
Prof. Tullio Bandini per il quale, anche prescindendo dalle difficoltà
connesse alle tecniche predittive e dalla difficile dimostrazione
del rapporto esistente tra sindromi psichiatriche e pericolosità,
ricorda che all' introduzione del concetto di pericolosità
sociale in campo giuridico è conseguito in molti Paesi
un eccesso di discrezionalità che ha finito per aggravare
ulteriormente le ingiustizie sul sistema penale[19].
La posizione espressa invece
da molti autori della scuola criminologica di Modena e dal Prof.
De Fazio sembra invece quella di chi afferma la necessità
di "conciliare le esigenze del diritto con le effettive possibilità
delle scienze dell' uomo di esprimere, con l' ausilio della medicina
legale, un giudizio su base probabilistica sul futuro comportamento
criminale"[20].
Il Prof. De Fazio sottolinea
come debba necessariamente associarsi la prognosi che è
insita nel concetto di pericolosità sociale alla reale
e concreta possibilità di trattamento del soggetto: così
come nel modello medico la prognosi è sempre in funzione
della reale possibilità di intervento, così è
ipotizzabile che anche in criminologia clinica il concetto di
pericolosità sociale venga correlato alle effettive possibilità
di trattamento.
Tale esigenza sembra testimoniare
anche il fatto che gli ultimi progetti di riforma dl codice penale,
conservano comunque misure specialpreventive post delictum da
irrogarsi nei confronti del soggetto non imputabile per motivi
di infermità mentale, pur cercando di contemperare, per
quanto possibile, le esigenze di prevenzione con quelle terapeutiche.
Sia nel Progetto Pagliaro[21],
sia nel Progetto Grosso[22].
si afferma espressamente la necessità di mantenere una
distinzione tra soggetti imputabili e non imputabili, cui devono
conseguire modelli differenziati di risposta sanzionatoria, non
potendosi quindi accogliere la proposta avanzata negli anni '80
di abolire la non imputabilità degli infermi di mente (con
l' intento di riconoscere la loro pari dignità nello spirito
della riforma operata con la legge 180/1978) se si vuole che l'
esecuzione penale nei confronti dell' infermo si distingua per
avere un contenuto terapeutico.
Nel Progetto del 2001,
per quanto riguarda il trattamento dei soggetti non imputabili,
l' art. 96 prevede che "misure di sicurezza e riabilitative
possono essere applicate ... agli autori di delitto che siano
stati prosciolti perché non imputabili, quando la misura
risponda a un bisogno di trattamento e di controllo, determinato
dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno
dato causa al delitto". Di particolare rilievo è l'
accoglimento dell' istanza di sostituire al criterio della "pericolosità
sociale", ritenuto di dubbio fondamento empirico, quello
del "bisogno di trattamento e di controllo", più
idoneo sia sul piano terminologico, evitando il messaggio stigmatizzante,
sia su quello sostanziale, evidenziando la necessità che
il contenuto della misura rappresenti una risposta ad un particolare
bisogno, di volta in volta, terapeutico, educativo, disintossicante,
etc.
Le critiche della dottrina
in merito alla scientificità dell'accertamento della pericolosità
non comportano necessariamente la rinuncia alle conoscenze della
psichiatria e della criminologia, ma certamente obbligano alla
cautela, alla modestia, alla consapevolezza dei limiti dell' operare
di tali scienze. Ciò vale ancor più nei giudizi
di previsione del comportamento futuro, cioè nei giudizi
che concernono la pericolosità sociale, per i quali la
prudenza è resa obbligatoria non solo dalla relatività
della conoscenza predittiva, ma anche dalla consapevolezza delle
rilevanti implicazioni che il giudizio comporta sia per il soggetto
che per la società.