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LE CRITICHE SULLA
SCIENTIFICITÀ DELLE CONCLUSIONI PERITALI
E SULLA AFFIDABILITÀ DEI GIUDIZI PROGNOSTICI
IN TEMA DI PERICOLOSITÀ SOCIALE PSICHIATRICA.

[ di Ilario Giannini ]

In tema di accertamento della pericolosità sociale è quanto mai necessario avere consapevolezza del carattere relativo delle conoscenze utilizzabili.

Il problema è comune a tutte le scienze dell' uomo ove la soggettività del giudizio gioca un ruolo preponderante. "Contrariamente alle scienze mediche, nelle quali i margini di incertezza sono assai più ridotti e dove esistono delle verità comunque accettate e riconosciute, sia pure in modo transitorio e sempre modificabile, nella psichiatria e nella criminologia le certezze sono pressoché inesistenti.

L' esame retrospettivo del perché la persona ha agito in un certo modo, dei moventi che hanno suggerito il comportamento delittuoso trascorso, l' indagine sulle caratteristiche psicologiche al momento dell' esame, sui propositi e progetti futuri, sono tutti accertamenti gravati necessariamente da un margine di ineliminabile incertezza"[1].

Molti psichiatri ritengono "che le definizioni sulla pericolosità sociale finora fornite, compresa quella data dall' art. 203, non sono soddisfacenti"[2]. Il concetto di pericolosità sociale è stato messo in crisi dalle indagini che concernono i rapporti tra malattia mentale e delinquenza. Tutte le ricerche sistematiche, condotte con criteri statistici adeguati, hanno infatti concluso che la delinquenza dei malati di mente, anche nei suoi aspetti più violenti, non è superiore a quella della media della popolazione.

Da ciò deriva l' aleatorietà del giudizio psichiatrico sulla pericolosità, per la "difficoltà di applicare criteri oggettivi nella valutazione. La maggior parte degli psichiatri ritengono del tutto impossibile un giudizio di pericolosità, ed anche gli psichiatri che affermano la possibilità di procedere a valutazioni valide e affidabili di pericolosità sono incapaci di definire con precisione i criteri che utilizzano ... I periti spesso utilizzano criteri predittivi che, con eguale probabilità di successo, potrebbero venire utilizzati dal magistrato. Con il che l' accertamento tecnico non avrebbe più ragione di essere"[3].

Anche secondo G. B. Traverso in tema di pericolosità sociale gli psichiatri, per le loro previsioni, utilizzano prevalentemente elementi di tipo non psichiatrico, quali, ad esempio, "i precedenti penali, elementi utilizzabili con uguale possibilità di successo anche da parte del magistrato, e che essi sono inclini a sovrastimare la pericolosità sociale del delinquente, a fornire raccomandazioni fondamentalmente conservatrici ed a comportarsi, di fatto, come agenti di controllo sociale"[4].

Tullio Bandini ritiene che se è possibile prevedere comportamenti aggressivi e violenti nell' ambito di un episodio psicopatologico particolare, non appare possibile una previsione a lungo termine, quale quella richiesta dal magistrato[5]; lo stesso autore scrive che i giudici non dovrebbero più chiedere ai periti di formulare la prognosi di pericolosità sociale: "il criminologo, così come lo psicologo, non essendo riuscito ad acquistare le capacità proprie degli indovini e dei maghi, e avendo la ricerca empirica chiaramente dimostrato che sulla base dei parametri clinici non si possa rispondere in modo preciso al quesito circa la probabilità di recidiva da parte del malato di mente, come, a maggior ragione, non esistono parametri clinici che consentano un' analoga previsione rispetto all' individuo normale"[6].

Secondo Bandini e Gatti lo stesso concetto di pericolosità è stato messo in crisi da numerose ricerche i risultati delle quali confermano l' impossibilità di predire la recidiva basandosi su caratteristiche della personalità del delinquente: "ricerche concernenti i rapporti tra malattie mentali e delinquenza ... concordano infatti nel rilevare che la delinquenza dei malati di mente non è superiore, in termini percentuali, a quella del resto della popolazione". Si fa inoltre notare che la tendenza a sovrastimare l' importanza delle caratteristiche della personalità del reo espone al rischio di ritenere la delinquenza un mero risultato di processi patologici individuali "in tal modo il tecnico, chiamato a valutare la personalità del delinquente, fornisce una copertura scientifica al mondo della giustizia, impedendo di comprendere con chiarezza il reale funzionamento dell' apparato giudiziario"[7] .

Luigi Fornari afferma in proposito che "molteplici studi ... rilevano come le prognosi di recidiva, lungi dal conformarsi a metodologie controllabili, tendono a riflettere di fatto la personalità e la collocazione culturale e professionale di chi le compie, piuttosto che i caratteri delle persone esaminate: in particolare la figura del perito ... suole assumere una posizione conservatrice, sovrapponendo alle proprie conoscenze specialistiche la considerazione delle aspettative della comunità sociale, della cui rappresentanza egli si sente investito". Giunge quindi alla conclusione che l' attendibilità di un qualsiasi giudizio prognostico può essere affermata solo allorché il nesso tra gli elementi rilevanti del caso singolo (c.d. base prognostica) e la verificazione di un certo evento possa essere sussunto in un enunciato di portata generale, riconosciuto come valido all' interno della disciplina di riferimento, che stabilisca una regolarità tra le due classi. "A questa regola non possono fare eccezione i giudizi di pericolosità sociale ... essi devono essere sussumibili in leggi causali o comunque in massime di esperienza, di validità generale, che individuino un legame tra la presenza nel caso concreto di certe circostanze e la futura commissione di reati, tali per cui, verificandosi le prime, il comportamento criminoso debba ritenersi un fenomeno regolare"[8].

Alberto Manacorda sottolinea come "ritenere che l' accertamento della pericolosità costituisca atto medico a tutti gli effetti, in quanto prognosi che completa la diagnosi, risulta insoddisfacente per almeno due motivi": in primo luogo perché il passaggio da diagnosi a prognosi si attua correttamente solo in relazione ad un previsto trattamento, cosa che è preclusa al perito psichiatra; in secondo luogo, poiché un comportamento può essere influenzato, ma mai determinato in modo diretto o univoco dal quadro psichico, lo psichiatra non può effettuare previsioni sul comportamento futuro solo in virtù delle sue specifiche competenze[9].

La recidiva del delinquente infermo di mente non è correttamente pronosticabile in termini obiettivi sulla base esclusiva dell' indagine sulla personalità, ovvero alla stregua di tecniche di tipo clinico: "La psichiatria, insomma, non è affatto il referente unico o di elezione del giudice in materia di diagnosi della pericolosità sociale del malato di mente"[10]. La pericolosità va correlata alla personalità del soggetto anche prescindendo dalle componenti psicopatologiche.

Non sono poi mancate perplessità e critiche da parte di psichiatri e criminologi che sono decisamente avversi all' uso della categoria legale di pericolosità sociale o che ritengono che i giudizi di predizione siano stigmatizzanti ed emarginanti, quindi controproducenti ai fini del trattamento, se non addirittura in contrasto con i bisogni più elementari della persona e spesso senza che sussista un reale pericolo per la società[11].

E' quindi diffusa in dottrina l' opinione per cui è giusto prendere atto del carattere strumentale della nozione di pericolosità sociale e della impossibilità del clinico di fornire una valida e fondata valutazione della stessa, tanto da affermare che lo psichiatra non deve e non può più pronunciarsi circa questa fattispecie giuridica. Non disponendo di parametri scientifici idonei a trarre alcuna previsione in relazione alla recidiva criminale del malato di mente autore di reato, i clinici debbono pertanto astenersi dal fornire al magistrato pareri a questo proposito[12].

Questo deve servire soprattutto al fine di prevenire possibili coinvolgimenti degli psichiatri nell' improprio ruolo di "legittimatori" delle esigenze di controllo e di difesa sociale espresse dal sistema penale, ed al fine di trarre da tutto ciò una chiara consapevolezza della necessità di tutelare il periziando, garantendone i diritti anche durante la fase peritale del suo iter giudiziario. E' il giudice, non lo psichiatra, che deve decidere in merito alla pericolosità sociale dell' autore del fatto di reato, sano o insano di mente. In questo senso le raccomandazioni di Bandini, Traverso, Gatti sopra citati e della maggior parte degli psichiatri italiani.

D' altra parte, nel campo della valutazione della pericolosità sociale, il clinico potrà aiutare il magistrato, fornendo il suo parere circa il fatto che i disturbi psicopatologici siano ancora presenti o meno al momento dell' indagine peritale e circa la prognosi di malattia, non certo di recidiva, relativamente alla necessità ed alle possibilità terapeutiche del caso. La raccolta e la valutazione di tali dati, necessari al giudice per la decisione, potrà essere demandata dal giudice al perito, ma non dovrà essergli delegato anche il giudizio di sintesi circa la pericolosità sociale, la cui responsabilità deve gravare sul giudice.

Una conferma a tali conclusioni si trae dal confronto tra gli artt. 220 ss. c.p.p. vigente e l' art. 318 c.p.p. abrogato: quest' ultimo obbligava il giudice, in caso di disposta perizia psichiatrica, a richiedere al perito anche se l' imputato fosse persona socialmente pericolosa tutte le volte che l' accertamento era prescritto per l' applicazione di una misura di sicurezza; tale obbligo non è invece previsto nel codice vigente[13].

Secondo Manacorda la psichiatria non ha ancora trovato un suo globale ed univoco statuto scientifico in questa materia: "si può ben dire oggi che la psichiatria deve avere cura di esprimere poche certezze e molti dubbi, purché ben meditati e fondatamente argomentati. E' pertanto essenziale che il perito psichiatra sia innanzitutto consapevole di operare comunque nell' ambito di uno dei tanti schemi culturali di riferimento possibili, ma è anche opportuno che tale schema sia manifesto" anche per evitare che alle proprie opinioni siano attribuite caratteristiche di "obiettiva scientificità". Il parere psichiatrico risulta quindi "oggettivamente sostanziato di opinioni più che di certezze. Queste opinioni promanano dal campo culturale di riferimento dell' esperto, che in medicina è abbastanza differenziato, ed in psichiatria ampiamente variegato ... Il problema diviene ancora più complesso quando, nell' ambito clinico, si passa dal piano diagnostico al piano prognostico", come quando il perito psichiatra è chiamato ad esprimersi sulla prognosi di pericolosità sociale[14].

Anche secondo Fornari la nozione di pericolosità sociale è nozione giuridica e non medica e si presenta come statica, rigida, non tenendo in alcun conto una serie di variabili che possono rendere più o meno probabile che il soggetto commetta altri fatti di reato: "al concetto di pericolosità viene ormai negata dignità scientifica, ma gli viene addirittura imputato di svolgere una funzione frenante allo stesso raggiungimento del fine curativo ... si spiega così il frequente imbarazzo dei periti psichiatri chiamati a rispondere nel processo penale al quesito sulla pericolosità sociale: non avvezzi ad utilizzare una nozione che esula dal patrimonio concettuale della loro scienza, essi tendono allora a fondare la prognosi su elementi privi di significato clinico, come i precedenti giudiziari, oppure ad uniformarsi alle aspettative giudiziali"[15].

Ciò non significa che l' apporto della psichiatria all' indagine sulla pericolosità sia del tutto inutile: gli elementi di cui all' art. 133 c.p. "possono avere tutti, nessuno escluso, rilievo anche psichiatrico ai fini del giudizio di eventuale pericolosità ... ma tra questi fondamentale appare il richiamo all' intensità del dolo, ai motivi del delitto e al carattere del reo, nonché alle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali". Non vi è dubbio che l' indagine psichiatrica su tali circostanze possa in linea di massima conferire un apporto determinante o comunque risultare assai utile al giudizio di pericolosità, ma "il giudizio finale complessivo spetta, come si è detto, esclusivamente al magistrato che, ovviamente, terrà particolarmente prezioso l' apporto dello psichiatra che può offrire sotto tale profilo un contributo per più aspetti determinante"[16].

Gli psichiatri infatti conoscono varie correlazioni tra manifestazioni psicopatologiche e comportamento aggressivo: laddove tali correlazioni si prestino ad essere tradotte in "enunciati generali dotati di alto grado di conferma, e fermo restando l' esigenza di un rigoroso ed assiduo controllo sulla permanenza dei presupposti durante l' esecuzione, l' utilizzazione di misure di sicurezza per infermi psichici può dunque mantenere uno spazio sia pure residuale"[17].

Da tempo ormai va avanti il dibattito sulla crisi del concetto di 'pericolosità sociale': detta crisi riguarda essenzialmente le basi scientifiche di tale concetto, le quali di volta in volta si sono modificate nel tempo a seconda delle varie teorie criminologiche; non appare però in crisi il senso comune del concetto di pericolosità, con la quale la società deve necessariamente fare i conti[18].

Seppure quindi le basi scientifiche del concetto di pericolosità sociale sono spesso criticate come ambigue ed in crisi, ci si è spesso chiesti se si tratti di un concetto di cui si possa fare a meno.
In particolare, circa la pericolosità sociale psichiatrica, appare piuttosto critica la posizione che sembra esprimere il Prof. Tullio Bandini per il quale, anche prescindendo dalle difficoltà connesse alle tecniche predittive e dalla difficile dimostrazione del rapporto esistente tra sindromi psichiatriche e pericolosità, ricorda che all' introduzione del concetto di pericolosità sociale in campo giuridico è conseguito in molti Paesi un eccesso di discrezionalità che ha finito per aggravare ulteriormente le ingiustizie sul sistema penale[19].

La posizione espressa invece da molti autori della scuola criminologica di Modena e dal Prof. De Fazio sembra invece quella di chi afferma la necessità di "conciliare le esigenze del diritto con le effettive possibilità delle scienze dell' uomo di esprimere, con l' ausilio della medicina legale, un giudizio su base probabilistica sul futuro comportamento criminale"[20].

Il Prof. De Fazio sottolinea come debba necessariamente associarsi la prognosi che è insita nel concetto di pericolosità sociale alla reale e concreta possibilità di trattamento del soggetto: così come nel modello medico la prognosi è sempre in funzione della reale possibilità di intervento, così è ipotizzabile che anche in criminologia clinica il concetto di pericolosità sociale venga correlato alle effettive possibilità di trattamento.

Tale esigenza sembra testimoniare anche il fatto che gli ultimi progetti di riforma dl codice penale, conservano comunque misure specialpreventive post delictum da irrogarsi nei confronti del soggetto non imputabile per motivi di infermità mentale, pur cercando di contemperare, per quanto possibile, le esigenze di prevenzione con quelle terapeutiche. Sia nel Progetto Pagliaro[21], sia nel Progetto Grosso[22]. si afferma espressamente la necessità di mantenere una distinzione tra soggetti imputabili e non imputabili, cui devono conseguire modelli differenziati di risposta sanzionatoria, non potendosi quindi accogliere la proposta avanzata negli anni '80 di abolire la non imputabilità degli infermi di mente (con l' intento di riconoscere la loro pari dignità nello spirito della riforma operata con la legge 180/1978) se si vuole che l' esecuzione penale nei confronti dell' infermo si distingua per avere un contenuto terapeutico.

Nel Progetto del 2001, per quanto riguarda il trattamento dei soggetti non imputabili, l' art. 96 prevede che "misure di sicurezza e riabilitative possono essere applicate ... agli autori di delitto che siano stati prosciolti perché non imputabili, quando la misura risponda a un bisogno di trattamento e di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto". Di particolare rilievo è l' accoglimento dell' istanza di sostituire al criterio della "pericolosità sociale", ritenuto di dubbio fondamento empirico, quello del "bisogno di trattamento e di controllo", più idoneo sia sul piano terminologico, evitando il messaggio stigmatizzante, sia su quello sostanziale, evidenziando la necessità che il contenuto della misura rappresenti una risposta ad un particolare bisogno, di volta in volta, terapeutico, educativo, disintossicante, etc.

Le critiche della dottrina in merito alla scientificità dell'accertamento della pericolosità non comportano necessariamente la rinuncia alle conoscenze della psichiatria e della criminologia, ma certamente obbligano alla cautela, alla modestia, alla consapevolezza dei limiti dell' operare di tali scienze. Ciò vale ancor più nei giudizi di previsione del comportamento futuro, cioè nei giudizi che concernono la pericolosità sociale, per i quali la prudenza è resa obbligatoria non solo dalla relatività della conoscenza predittiva, ma anche dalla consapevolezza delle rilevanti implicazioni che il giudizio comporta sia per il soggetto che per la società.


NOTE

[1] T. BANDINI - U. GATTI "Limiti e contraddizioni all' opera del criminologo clinico nell' attuale sistema penitenziario italiano" in Rass. Penit. Crimin. 1980, 165.

[2] MARIA GRAZIA TERZI "In tema di pericolosità sociale psichiatrica" in Rass. Criminol. 1993, 367.

[3] MARIA GRAZIA TERZI "In tema di pericolosità sociale psichiatrica" in Rass. Criminol. 1993, 375.

[4] G.B. TRAVERSO "Intervento" in Atti del Convegno su "La psicologia nel processo penale", tenutosi a Siracusa il 28/02/86, Padova 1987, 65.

[5] TULLIO BANDINI "Il contributo del clinico al dibattito sulla psichiatria e sugli O.P.G." in "Curare e Punire" a cura di Ota De Leonardis, Unicopli 1988, 109.

[6] TULLIO BANDINI "Intervento" in "I problemi medico-legali nella giustizia penale", Atti del convegno organizzato dal C.S.M. a Roma 4/6/88, 1989 pag. 88.

[7] T. BANDINI - U. GATTI "Perizia psichiatrica e criminologica: riflessioni sul ruolo del perito nell' ambito del processo penale" in Riv. It. Med. Leg. 1988, 321.

[8] LUIGI FORNARI "Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?" in Riv. It. Med. Leg. 1993, 569.

[9] ALBERTO MANACORDA "Imputabilità e pericolosità sociale" in Criminologia 1986, 51.

[10] ENNIO FORTUNA "La pericolosità sociale del malato di mente nelle prospettive del nuovo processo penale" in Riv. It. Med. Leg. 1991, 411.

[11] GIACOMO CANEPA "La perizia sulla personalità dell' imputato: problemi criminologici e medico-legali" in Rass. Criminol. 1981, 23 e "Personalità e delinquenza" Giuffré 1974, 142-145.

[12] CHRISTIAN DEBUYST "La contribution des sciences psychologiques et sociales aux jugement de prédiction en criminologie" in Atti del "Seminaire international sur l' expertise criminologique", Istituto superiore internazionale di scienze criminali, Siracusa 1980 n. 5 : "Il concetto di pericolosità non ha alcun carattere di scientificità, in quanto il dato scientifico al quale questa nozione ci rimanda, diventa un pretesto che permette ad una misura di essere presa, e costituisce, in tal modo, molto più una legittimazione che una ragione oggettiva".

[13]ENNIO FORTUNA "La pericolosità sociale del malato di mente nelle prospettive del nuovo processo penale" in Riv. It. Med. Leg. 1991, 411 ove si afferma che "anche se la relazione ministeriale è prudentemente taciturna sul punto, è da ritenere fermamente che il codice sia stato sensibile alle perplessità della psichiatria e abbia inteso prendere atto del principio invocato secondo cui quella della pericolosità sociale dell' infermo di mente non è una diagnosi clinica, ma essenzialmente giudiziaria ... Il codice prende atto e riconosce che non vi è necessariamente correlazione tra infermità mentale e pericolosità sociale, nel senso che la prima non implica affatto l' altra, se non come mera eventualità. Dopo secoli è un mito che viene superato".

[14] ALBERTO MANACORDA "Pericolosità sociale e determinazione della durata minima del ricovero in O.P.G." in Foro It. 1987 II 102. "La medicina non è infatti considerabile come una 'scienza', ma piuttosto come un 'complesso di tecniche empiriche'. Conseguenza più immediata di questo è che la medicina ha capacità predittive molto scarse, e talora nulle".

[15] LUIGI FORNARI "Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1993, 569.

[16] ENNIO FORTUNA "La pericolosità sociale del malato di mente nelle prospettive del nuovo processo penale" in Riv. It. Med. Leg. 1991, 411.

[17] LUIGI FORNARI "Misure di sicurezza e doppio binario" citato, pag. 569. Per tale autore sarebbe affrettato concludere per una incomunicabilità tra psichiatria e giustizia penale nel campo delle prognosi: "è vero che il giudizio di pericolosità sociale deve essere riservato al giudice ... ciò non toglie però che al perito possa essere demandato il compito di accertare l' esistenza della malattia psichica e di indicarne l' evoluzione e le possibili manifestazioni, oltre agli interventi terapeutici necessari".

[18] VINCENZO MASTRONARDI: "Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi" Giuffré 1996, 387 ss.

[19] TULLIO BANDINI: "La valutazione psichiatrico-forense della pericolosità", Relazione per il seminario internazionale sulla perizia criminologica, Siracusa Settembre 1980.

[20] FRANCESCO DE FAZIO "La perizia medico-legale, la perizia psichiatrica e la perizia criminologica nel progetto preliminare del codice di procedura penale", in Quaderni di medicina legale 1979, I, 119-136 e "La perizia criminologica e la valutazione della pericolosità: l' approccio medico.legale", Relazione per il seminario internazionale sulla perizia criminologica, Siracusa Settembre 1980.

[21] Elaborato dalla commissione per la riforma del codice penale nominata nel 1988 (presieduta da Antonio Pagliaro e composta da Franco Bricola, Ferrando Mantovani, Tullio Padovani e Antonio Fiorella).

[22] Elaborato dalla commissione per la riforma del codice penale nominata con D.M. 01/10/98 (presieduta da Carlo Federico Grosso e composta da Fabrizio Corbi, Francesco Palazzo, Paolo Pisa, Giovanni Canzio, Domenico Pulitanò, Ettore Randazzo, Sergio Seminara, Filippo Sgubbi, Filippo Siciliano, Giovanni Silvestri, Giuliano Turone, Vladimiro Zagrebelsky e Giampaolo Zancan) che ha presentato il 15/07/99 una relazione di presentazione del 'progetto preliminare' di parte generale del codice penale, cui è seguita la redazione di un 'progetto definitivo' perfezionato dalla Commissione nella seduta del 26/5/01 nella quale sono state apportate le modifiche ritenute opportune in considerazione del dibattito instauratosi nel frattempo in dottrina.

 

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Sez. di Criminologia di Crimine - Dir. Leo Stilo