Fin dall'inizio dell'Ottocento, parallelamente
all'affermazione del concetto di pericolosità sociale,
si assiste ad un sempre maggiore intervento degli psichiatri nello
studio e nell'interpretazione di alcuni clamorosi delitti, dando
inizio ad un "progressivo sviluppo della psichiatria forense
con elaborazione di nuove categorie nosografiche, basata soprattutto
sulla patologia degli istinti e degli affetti. Ma solo con la
fine dell'Ottocento in tale settore di studio si verificò
una radicale evoluzione, con l'affermarsi della concezione deterministica"[1].
E' in questo periodo che
sorse e si sviluppò la Scuola Italiana di Antropologia
Criminale, che introdusse gli strumenti clinici finalizzati alla
valutazione della pericolosità sociale: la scienza medica
estese così il proprio interesse da alcuni ed eccezionali
casi di delinquenza all'intera gamma dei soggetti che commettevano
reati.
La letteratura del tempo
testimonia che i freniatri si preoccupavano da un lato di sottrarre
il malato di mente alla carcerazione, dall'altro di collaborare
al controllo sociale, attraverso la struttura manicomiale. Tuttavia
l'internamento in manicomio criminale del prosciolto per vizio
totale di mente non era prassi univoca ed ineludibile, dedicandosi
un'attenzione differenziata ai soggetti riconosciuti affetti al
momento della commissione del reato da una malattia mentale che
si era poi risolta. Tale prassi tramontò definitivamente
con l'entrata in vigore del codice Rocco ed occorrerà attendere
le sentenze della Corte Costituzionale del 1982-83 perché
si affermi la possibilità di lasciare esente da conseguenze
penali il prosciolto per vizio totale di mente [2].
E' noto come in Italia
il codice Rocco abbia dato vita ad un sistema ibrido fondato su
un compromesso in tema di pericolosità sociale psichiatrica,
concetto che si configura come "connotato contemporaneamente
da parametri medici e parametri giuridici" il cui carattere
più giuridico che scientifico era dimostrato anche dal
fatto che la pericolosità sociale era spesso oggetto di
presunzione legale, senza bisogno di un accertamento da parte
del perito psichiatra.
Abbiamo appena visto anche
come il concetto di pericolosità, mentre continua ad avere
notevole rilievo in campo giuridico penale, è stato nettamente
superato nelle normative riguardanti i servizi psichiatrici, cosicché
"mentre la scienza psichiatrica si è rinnovata in
modo radicale, la psichiatria forense ha ignorato ogni sostanziale
mutamento, spesso arroccandosi su posizioni e richieste basate
su concezioni risalenti all'inizio del secolo, ormai del tutto
superate"[3].
E' forse in considerazione
della difficoltà di una prognosi criminale, oltre che per
la consapevolezza delle conseguenze stigmatizzanti ed emarginanti
che tale giudizio comporta, che il perito tende a centrare tutto
il suo elaborato sulla diagnosi psicopatologica "e trascura
o considera in modo marginale la valutazione relativa alla pericolosità
sociale, che in genere è limitata a poche righe della relazione
conclusiva"[4].
Occorre preliminarmente
notare come l'attuale normativa in materia di misure di sicurezza
manicomiali sia il frutto di riserve e perplessità "anche
per effetto di uno sviluppo della psichiatria che andava via via
ponendo in dubbio la validità scientifica delle nozioni
di imputabilità e pericolosità sociale, sottoponendo
inoltre a revisione critica le tradizionali nosografie ed il concetto
stesso di malattia mentale" [5].
Il criterio classificatorio
nosografico classico distingue i disturbi psichici in anomalie
psichiche (distinte a loro volta in deficienze intellettive, reazioni
psicogene abnormi e personalità abnormi) e malattie psichiche
o psicosi (distinte a loro volta in psicosi organiche e psicosi
endogene). Si tratta di classificazioni scolastiche, spesso rifiutate
dalla psichiatria perché imprecise e squalificanti ma pur
sempre indicative di diverse situazioni[6].
Iniziamo con l'esame delle anomalie psichiche.
Le 'deficienze intellettive'
sono caratterizzate da uno sviluppo dell'intelligenza inferiore
alla media, attribuibile a carenze congenite o culturali ovvero,
specie per le forme più gravi, ad un processo morboso anteriore
all'età della maturità intellettiva che non viene
mai raggiunta (idiozia, imbecillità, insufficienza mentale).
Le 'reazioni psicogene
abnormi' indicano anomalie episodiche, non abituali, consistenti
in una risposta psichica inadeguata per quantità, qualità
o durata ad eventi esterni emotigeni o psicotraumatizzanti e chiaramente
causata da tali eventi.
Le 'personalità
abnormi' indicano invece quelle anomalie praticamente costanti
nel soggetto tali da potersi considerare attributi stabili della
personalità. Le reazioni psicogene e le personalità
abnormi si distinguono ulteriormente a seconda che presentino
tendenze nevrotiche (nevrosi d'ansia, isteriche, depressive, ossessive,
compulsive, postraumatiche, da indennizzo, neurastenie, etc.)
caratterizzate da stati d'ansia in misura eccedente e più
duratura rispetto a quella presente in ogni persona, espressione
di una conflittualità non risolta generata da conflitti
interiori o interpersonali o con l'ambiente sociale, ovvero tendenze
psicopatologiche (reazioni esplosive, a corto circuito, primitive,
negativistiche; personalità istrioniche, esplosivi, impulsivi,
disaffettivi, fanatici, sessuali, instabili, insicuri, ipomaniacali,
etc.) caratterizzati da anomalie del carattere che favoriscono
comportamenti di disturbo e di sofferenza per gli altri, mentre
di regola mancano conflitti interiori.
Dal punto di vista della
pericolosità sociale si deve tener presente che le persone
affette da disturbi nevrotici tendono ad introiettare gli effetti
dei propri conflitti e quindi, di regola, non pongono problemi
di notevole disadattamento sociale e, da un punto di vista statistico,
sono di scarso significato criminologico, pur comportando sofferenze
personali e familiari (salvo i casi di passaggio all'atto o 'acting
out' nevrotico, cleptomania a base ossessiva, e altri casi particolari);
le persone affette da psicopatie invece pongono più frequentemente
problemi di disadattamento sociale, vivendo una maggiore conflittualità
con il mondo esterno, e sono statisticamente molto frequenti nell'ambito
della delinquenza abituale e professionale, violenta ed aggressiva.
Passando all'esame delle
psicosi, queste sono delle vere e proprie condizioni morbose che
comportano un disordine mentale di particolare gravità,
una disgregazione più o meno avanzata di tutta la personalità,
che risulta globalmente compromessa, una incapacità di
adeguata comprensione della realtà e di sentirsi in essa
integrati. Le 'psicosi organiche' indicano quelle malattie psichiche
provenienti da un noto agente patogeno ed accompagnate da ben
conosciute alterazioni anatomo-patologiche (psicosi dell'età
senile, confusionali, traumatiche, puerperali, epilettiche, da
tossicomania, etc.) distinte in rapporto alle cause da cui derivano
e per le quali assumono minor rilievo i fattori psicogenetici
ed ambientali. Fra quste forme di psicosi sono di particolare
rilievo, ai fini della valutazione della pericolosità sociale,
soprattutto quelle da tossicomania, in cui l'uso di sostanze psicotrope
assume una duplice rilevanza criminogena: 'diretta'(favorendo
la fase di intossicazione acuta da certe sostanze la commissione
di reati colposi, violenti e sessuali a causa dell'euforia, disinibizione
ed esaltazione dell'aggressività legati all'effetto delle
sostanze stesse) e 'indiretta'(inducendo l'intossicazione cronica
da certe sostanze, soprattutto l'eroina, uno stato di sofferenza
per il bisogno di procurarsi la sostanza stessa con qualunque
mezzo, tale da far perdere ogni remora morale, raggiungendo un
elevato grado di pericolosità sociale).
Le 'psicosi endogene' indicano
quelle alterazioni mentali che sono prive di cause organiche,
quanto meno note, ma che sono considerate comunque malattie per
il loro andamento processuale e per la profonda differenza ed
incomprensibilità dei processi mentali rispetto a quelli
abituali. Si distinguono principalmente:
1) La 'schizofrenia', la
più frequente e grave delle alterazioni mentali, che colpisce
per lo più soggetti giovani (18-25 anni), con decorso cronico
e consistente in una profonda alterazione dell'Io, con conseguente
non riconoscibilità del reale, da cui l'incomprensibilità
dei comportamenti, la dissociazione del pensiero, le alterazioni
dell'affettività, le allucinazioni ed i deliri. Ha spesso
lunga durata, è di non facile guarigione e, si ritiene,
tende ad aggravarsi per le reazioni familiari e ambientali negative
che spesso suscitano, oltre che per la lunga ospedalizzazione.
Proprio in conseguenza della globale alterazione dei rapporti
col prossimo possono, in certi casi, presentare anche un'elevata
pericolosità sociale, manifestantesi nella tendenza a rispondere
alla società con azioni di difesa-offesa, specie nella
fase di maggior rottura con la realtà.
2) La 'paranoia' comprende un gruppo di sindromi differenziate
che hanno in comune un sistema di deliri lucidi ed irriducibili
(deliri sistematizzati) perché saldamente ribaditi d un'incrollabile
fede e da una capacità critica che, se può essere
anche acuta, è sempre unilaterale, con nessuna o scarsa
diminuzione delle altre funzioni mentali, ma con presenza di convincimenti
erronei, duraturi ed immodificabili e con totale indifferenza
verso la realtà, le esperienze e le prove in senso contrario
(deliri di grandezza, di persecuzione, di querela, di gelosia,
erotici, mistico-religiosi, etc.). Si parla anche di 'parafrenia'
che si differenzierebbe per il fatto che i deliri sono meno sistematizzati,
con allucinazioni che possono determinare reazioni improvvise.
La pericolosità di tali soggetti può derivare dalla
combattività con cui vivono la propria fede nelle proprie
convinzioni, potendo commettere reati di vario tipo per farsi
giustizia o per difendersi da pericoli di presunti persecutori
o per ubbidire ad un principio superiore, politico, morale o religioso.
3) La 'psicosi maniaco-depressiva' è una malattia mentale
che comporta una profonda alterazione dell'affettività
e, più precisamente, del tono dell'umore, in modo profondo
e duraturo, senza che tale alterazione possa rapportarsi ad alcun
avvenimento esterno (distinguendosi in psicosi depressive, maniacali
e cicliche, a seconda dell'incidenza sul tono dell'umore). Tali
psicosi sono considerate, di regola, guaribili con totale riequilibrio
della personalità. L'eventuale pericolosità di tali
soggetti inerisce prevalentemente all'eccitamento scoordinato
degli stati maniacali, accompagnati da faciloneria ed assenza
di critica che possono comportare la commissione di reati di vario
tipo (furti, oltraggi, violenze, reati sessuali, etc.), mentre
negli stati depressivi la tendenza alla fuga dall'angoscia spesso
spinge tali soggetti al suicidio, talvolta preceduto dall'omicidio
delle persone più care (omicidio-suicidio).
Si parla poi di 'forme borderline' per indicare quelle ipotesi
che si collocano fra nevrosi e psicosi, nella c.d. zona grigia,
in quanto più sfumata, delle alterazioni mentali.
In genere si tende a ricondurre l'inimputabilità dell'autore
di reato alla sussistenza di una psicosi, mentre i disturbi meno
gravi delle nevrosi e delle psicopatie non si ritengono, di regola,
tali da rendere il soggetto incapace di intendere e di volere.
Si deve tuttavia tener presente che non può dirsi semplicisticamente
che le psicosi costituiscano sempre morbi più gravi e che,
viceversa, le nevrosi siano malattie meno rilevanti: "una
grave nevrosi, infatti, può provocare disturbi più
pesanti che non una psicosi attenuata o stabilizzata"[7].
Le teorie multifattoriali
in campo criminologico hanno portato all'affermazione di un relativismo
in base al quale da tempo sono state superate quelle tendenze
che individuano nei disturbi mentali il fattore di maggior significato
rispetto alle condotte criminali, specialmente più gravi
e recidive; la psichiatria forense ha così abbandonato
l'originaria tendenza alla "espansione del patologismo individuale,
in base al quale varie teorie criminologiche cercarono di spiegare
il comportamento criminale" passando all'attuale tendenza
alla restrizione di tale area, "il che ha portato ad una
maggior tolleranza dei comportamenti devianti, ma, al tempo stesso,
ad una riduzione dei benefici secondari del patologismo individuale
con maggiore responsabilizzazione del soggetto"[8].
Tali affermazioni rendono
l'idea delle conseguenze della già esaminata "duplicità
del ruolo" dello psichiatra che opera in campo penitenziario
o giudiziario tra esigenze di controllo e di cura. In modo molto
schematico possiamo dire che lo psichiatra interviene nel sistema
della giustizia penale con le seguenti funzioni: come perito su
diretto mandato della Magistratura, ex art. 220 c.p.p.; come operatore
carcerario nella fase dell'osservazione scientifica della personalità
o nell'attività di trattamento e di cura; come consulente
di parte a favore dell'imputato, ovvero come consulente per conto
del pubblico ministero, nel corso delle varie fasi del procedimento
penale.
Lo psichiatra che opera
come perito deve essere cosciente di essere investito di una funzione
pubblica a tutela della società che deve essere considerata
preminente per cui "senza assumere atteggiamenti preconcetti
nei confronti del detenuto, dovranno prevalere la neutralità
e l'oggettività connesse al ruolo di rappresentante di
valori sociali di cui in questa fase lo psichiatra è investito"
[9].
Il soggetto sul quale lo
psichiatra è chiamato ad operare giudizi può avere
interesse a simulare o dissimulare stati d'animo e propositi,
a cercare di manipolare e strumentalizzare l'esaminatore dal giudizio
del quale possono a lui derivare concreti e attuali benefici o
pregiudizi in termini di libertà personale. Da qui la considerazione
che "la necessità di dedicare una riflessione specifica
ai problemi dell'etica dello psichiatra che opera nell'ambito
giudiziario o penitenziario, scaturisce da reali specificità
deontologiche connesse al particolare ruolo che ivi ricopre e
al peculiare rapporto che si instaura con le persone oggetto della
sua attenzione professionale: egli opera infatti in condizioni
ben diverse da quelle sue abituali, da quelle cioè del
prestatore di cura in quello speciale rapporto fiduciario che
si instaura fra medico e paziente, uniti in ciò che si
denomina 'alleanza terapeutica'"[10].
Problematiche analoghe
si pongono per lo psichiatra che opera come tecnico del trattamento:
gli obiettivi che l'operatore qui si pone sono quelli del recare
aiuto, di alleviare le sofferenze e le preoccupazioni, di supportare
la persona di fronte alle difficoltà che frequentemente
gli si prospettano nel momento della condanna, durante la carcerazione
ed anche in vista dell'imminente reinserimento nella vita libera.
Questo tipo di attività comporta pertanto un atteggiamento
di maggiore disponibilità, di alleanza terapeutica. Abbiamo
però già messo in evidenza (nella prima parte di
questo lavoro) come l'attribuzione allo psichiatra di compiti
di controllo sociale in aggiunta a quelli terapeutici che gli
sono propri determina una grossa difficoltà e una scarsa
valenza terapeutica dei rapporti tra medico e paziente.
La duplicità del
ruolo ha poi riverberi particolari sul problema del segreto professionale
dello psichiatra: esso potrà essere invocato solo quando
il suo ruolo è esclusivamente terapeutico su richiesta
del paziente. Ma quando invece il suo compito è quello
di fornire informazioni richieste dall'amministrazione della giustizia
per formulare programmi di trattamento o per la concessione delle
misure premiali, allora non può invocarsi il segreto professionale,
pena il venir meno dello scopo stesso del suo accertamento. E
ciò ovviamente anche quando le informazioni acquisite possono
essere dannose al soggetto in esame.
È evidente quindi
che la figura dello psichiatra che opera in ambito giudiziario
o penitenziario sia caratterizzata da questioni deontologiche
non indifferenti, accentuate dalla duplicità di ruolo di
cui egli è investito.
È però ovviamente
difficile sdoppiare l'operatore nei due ruoli distinti, talché
è stato più volte auspicato, anche da Ponti e Merzagora,
che le due funzioni fossero effettivamente svolte da persone differenti,
e non solo in momenti diversi della loro attività. Questa
netta differenziazione di funzioni è stata prevista dalla
legge nel momento in cui stabilisce che l'esperto facente parte
del collegio giudicante del tribunale di sorveglianza non possa
operare quale esperto ex art. 80 comma 4 O.P.[11].
Ragioni analoghe varrebbero
per il perito, in quanto l'attività di fornire informazioni
è pur sempre attività di valutazione, anche se non
strettamente giudicante.