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IL CONTRIBUTO DELLA PSICHIATRIA FORENSE
NELL'ACCERTAMENTO DELLA
PERICOLOSITÀ SOCIALE.

[ di
Ilario Giannini ]



Fin dall'inizio dell'Ottocento, parallelamente all'affermazione del concetto di pericolosità sociale, si assiste ad un sempre maggiore intervento degli psichiatri nello studio e nell'interpretazione di alcuni clamorosi delitti, dando inizio ad un "progressivo sviluppo della psichiatria forense con elaborazione di nuove categorie nosografiche, basata soprattutto sulla patologia degli istinti e degli affetti. Ma solo con la fine dell'Ottocento in tale settore di studio si verificò una radicale evoluzione, con l'affermarsi della concezione deterministica"[1].

E' in questo periodo che sorse e si sviluppò la Scuola Italiana di Antropologia Criminale, che introdusse gli strumenti clinici finalizzati alla valutazione della pericolosità sociale: la scienza medica estese così il proprio interesse da alcuni ed eccezionali casi di delinquenza all'intera gamma dei soggetti che commettevano reati.

La letteratura del tempo testimonia che i freniatri si preoccupavano da un lato di sottrarre il malato di mente alla carcerazione, dall'altro di collaborare al controllo sociale, attraverso la struttura manicomiale. Tuttavia l'internamento in manicomio criminale del prosciolto per vizio totale di mente non era prassi univoca ed ineludibile, dedicandosi un'attenzione differenziata ai soggetti riconosciuti affetti al momento della commissione del reato da una malattia mentale che si era poi risolta. Tale prassi tramontò definitivamente con l'entrata in vigore del codice Rocco ed occorrerà attendere le sentenze della Corte Costituzionale del 1982-83 perché si affermi la possibilità di lasciare esente da conseguenze penali il prosciolto per vizio totale di mente [2].

E' noto come in Italia il codice Rocco abbia dato vita ad un sistema ibrido fondato su un compromesso in tema di pericolosità sociale psichiatrica, concetto che si configura come "connotato contemporaneamente da parametri medici e parametri giuridici" il cui carattere più giuridico che scientifico era dimostrato anche dal fatto che la pericolosità sociale era spesso oggetto di presunzione legale, senza bisogno di un accertamento da parte del perito psichiatra.

Abbiamo appena visto anche come il concetto di pericolosità, mentre continua ad avere notevole rilievo in campo giuridico penale, è stato nettamente superato nelle normative riguardanti i servizi psichiatrici, cosicché "mentre la scienza psichiatrica si è rinnovata in modo radicale, la psichiatria forense ha ignorato ogni sostanziale mutamento, spesso arroccandosi su posizioni e richieste basate su concezioni risalenti all'inizio del secolo, ormai del tutto superate"[3].

E' forse in considerazione della difficoltà di una prognosi criminale, oltre che per la consapevolezza delle conseguenze stigmatizzanti ed emarginanti che tale giudizio comporta, che il perito tende a centrare tutto il suo elaborato sulla diagnosi psicopatologica "e trascura o considera in modo marginale la valutazione relativa alla pericolosità sociale, che in genere è limitata a poche righe della relazione conclusiva"[4].

Occorre preliminarmente notare come l'attuale normativa in materia di misure di sicurezza manicomiali sia il frutto di riserve e perplessità "anche per effetto di uno sviluppo della psichiatria che andava via via ponendo in dubbio la validità scientifica delle nozioni di imputabilità e pericolosità sociale, sottoponendo inoltre a revisione critica le tradizionali nosografie ed il concetto stesso di malattia mentale" [5].

Il criterio classificatorio nosografico classico distingue i disturbi psichici in anomalie psichiche (distinte a loro volta in deficienze intellettive, reazioni psicogene abnormi e personalità abnormi) e malattie psichiche o psicosi (distinte a loro volta in psicosi organiche e psicosi endogene). Si tratta di classificazioni scolastiche, spesso rifiutate dalla psichiatria perché imprecise e squalificanti ma pur sempre indicative di diverse situazioni[6].
Iniziamo con l'esame delle anomalie psichiche.

Le 'deficienze intellettive' sono caratterizzate da uno sviluppo dell'intelligenza inferiore alla media, attribuibile a carenze congenite o culturali ovvero, specie per le forme più gravi, ad un processo morboso anteriore all'età della maturità intellettiva che non viene mai raggiunta (idiozia, imbecillità, insufficienza mentale).

Le 'reazioni psicogene abnormi' indicano anomalie episodiche, non abituali, consistenti in una risposta psichica inadeguata per quantità, qualità o durata ad eventi esterni emotigeni o psicotraumatizzanti e chiaramente causata da tali eventi.

Le 'personalità abnormi' indicano invece quelle anomalie praticamente costanti nel soggetto tali da potersi considerare attributi stabili della personalità. Le reazioni psicogene e le personalità abnormi si distinguono ulteriormente a seconda che presentino tendenze nevrotiche (nevrosi d'ansia, isteriche, depressive, ossessive, compulsive, postraumatiche, da indennizzo, neurastenie, etc.) caratterizzate da stati d'ansia in misura eccedente e più duratura rispetto a quella presente in ogni persona, espressione di una conflittualità non risolta generata da conflitti interiori o interpersonali o con l'ambiente sociale, ovvero tendenze psicopatologiche (reazioni esplosive, a corto circuito, primitive, negativistiche; personalità istrioniche, esplosivi, impulsivi, disaffettivi, fanatici, sessuali, instabili, insicuri, ipomaniacali, etc.) caratterizzati da anomalie del carattere che favoriscono comportamenti di disturbo e di sofferenza per gli altri, mentre di regola mancano conflitti interiori.

Dal punto di vista della pericolosità sociale si deve tener presente che le persone affette da disturbi nevrotici tendono ad introiettare gli effetti dei propri conflitti e quindi, di regola, non pongono problemi di notevole disadattamento sociale e, da un punto di vista statistico, sono di scarso significato criminologico, pur comportando sofferenze personali e familiari (salvo i casi di passaggio all'atto o 'acting out' nevrotico, cleptomania a base ossessiva, e altri casi particolari); le persone affette da psicopatie invece pongono più frequentemente problemi di disadattamento sociale, vivendo una maggiore conflittualità con il mondo esterno, e sono statisticamente molto frequenti nell'ambito della delinquenza abituale e professionale, violenta ed aggressiva.

Passando all'esame delle psicosi, queste sono delle vere e proprie condizioni morbose che comportano un disordine mentale di particolare gravità, una disgregazione più o meno avanzata di tutta la personalità, che risulta globalmente compromessa, una incapacità di adeguata comprensione della realtà e di sentirsi in essa integrati. Le 'psicosi organiche' indicano quelle malattie psichiche provenienti da un noto agente patogeno ed accompagnate da ben conosciute alterazioni anatomo-patologiche (psicosi dell'età senile, confusionali, traumatiche, puerperali, epilettiche, da tossicomania, etc.) distinte in rapporto alle cause da cui derivano e per le quali assumono minor rilievo i fattori psicogenetici ed ambientali. Fra quste forme di psicosi sono di particolare rilievo, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, soprattutto quelle da tossicomania, in cui l'uso di sostanze psicotrope assume una duplice rilevanza criminogena: 'diretta'(favorendo la fase di intossicazione acuta da certe sostanze la commissione di reati colposi, violenti e sessuali a causa dell'euforia, disinibizione ed esaltazione dell'aggressività legati all'effetto delle sostanze stesse) e 'indiretta'(inducendo l'intossicazione cronica da certe sostanze, soprattutto l'eroina, uno stato di sofferenza per il bisogno di procurarsi la sostanza stessa con qualunque mezzo, tale da far perdere ogni remora morale, raggiungendo un elevato grado di pericolosità sociale).

Le 'psicosi endogene' indicano quelle alterazioni mentali che sono prive di cause organiche, quanto meno note, ma che sono considerate comunque malattie per il loro andamento processuale e per la profonda differenza ed incomprensibilità dei processi mentali rispetto a quelli abituali. Si distinguono principalmente:

1) La 'schizofrenia', la più frequente e grave delle alterazioni mentali, che colpisce per lo più soggetti giovani (18-25 anni), con decorso cronico e consistente in una profonda alterazione dell'Io, con conseguente non riconoscibilità del reale, da cui l'incomprensibilità dei comportamenti, la dissociazione del pensiero, le alterazioni dell'affettività, le allucinazioni ed i deliri. Ha spesso lunga durata, è di non facile guarigione e, si ritiene, tende ad aggravarsi per le reazioni familiari e ambientali negative che spesso suscitano, oltre che per la lunga ospedalizzazione. Proprio in conseguenza della globale alterazione dei rapporti col prossimo possono, in certi casi, presentare anche un'elevata pericolosità sociale, manifestantesi nella tendenza a rispondere alla società con azioni di difesa-offesa, specie nella fase di maggior rottura con la realtà.

2) La 'paranoia' comprende un gruppo di sindromi differenziate che hanno in comune un sistema di deliri lucidi ed irriducibili (deliri sistematizzati) perché saldamente ribaditi d un'incrollabile fede e da una capacità critica che, se può essere anche acuta, è sempre unilaterale, con nessuna o scarsa diminuzione delle altre funzioni mentali, ma con presenza di convincimenti erronei, duraturi ed immodificabili e con totale indifferenza verso la realtà, le esperienze e le prove in senso contrario (deliri di grandezza, di persecuzione, di querela, di gelosia, erotici, mistico-religiosi, etc.). Si parla anche di 'parafrenia' che si differenzierebbe per il fatto che i deliri sono meno sistematizzati, con allucinazioni che possono determinare reazioni improvvise. La pericolosità di tali soggetti può derivare dalla combattività con cui vivono la propria fede nelle proprie convinzioni, potendo commettere reati di vario tipo per farsi giustizia o per difendersi da pericoli di presunti persecutori o per ubbidire ad un principio superiore, politico, morale o religioso.

3) La 'psicosi maniaco-depressiva' è una malattia mentale che comporta una profonda alterazione dell'affettività e, più precisamente, del tono dell'umore, in modo profondo e duraturo, senza che tale alterazione possa rapportarsi ad alcun avvenimento esterno (distinguendosi in psicosi depressive, maniacali e cicliche, a seconda dell'incidenza sul tono dell'umore). Tali psicosi sono considerate, di regola, guaribili con totale riequilibrio della personalità. L'eventuale pericolosità di tali soggetti inerisce prevalentemente all'eccitamento scoordinato degli stati maniacali, accompagnati da faciloneria ed assenza di critica che possono comportare la commissione di reati di vario tipo (furti, oltraggi, violenze, reati sessuali, etc.), mentre negli stati depressivi la tendenza alla fuga dall'angoscia spesso spinge tali soggetti al suicidio, talvolta preceduto dall'omicidio delle persone più care (omicidio-suicidio).
Si parla poi di 'forme borderline' per indicare quelle ipotesi che si collocano fra nevrosi e psicosi, nella c.d. zona grigia, in quanto più sfumata, delle alterazioni mentali.
In genere si tende a ricondurre l'inimputabilità dell'autore di reato alla sussistenza di una psicosi, mentre i disturbi meno gravi delle nevrosi e delle psicopatie non si ritengono, di regola, tali da rendere il soggetto incapace di intendere e di volere. Si deve tuttavia tener presente che non può dirsi semplicisticamente che le psicosi costituiscano sempre morbi più gravi e che, viceversa, le nevrosi siano malattie meno rilevanti: "una grave nevrosi, infatti, può provocare disturbi più pesanti che non una psicosi attenuata o stabilizzata"
[7].

Le teorie multifattoriali in campo criminologico hanno portato all'affermazione di un relativismo in base al quale da tempo sono state superate quelle tendenze che individuano nei disturbi mentali il fattore di maggior significato rispetto alle condotte criminali, specialmente più gravi e recidive; la psichiatria forense ha così abbandonato l'originaria tendenza alla "espansione del patologismo individuale, in base al quale varie teorie criminologiche cercarono di spiegare il comportamento criminale" passando all'attuale tendenza alla restrizione di tale area, "il che ha portato ad una maggior tolleranza dei comportamenti devianti, ma, al tempo stesso, ad una riduzione dei benefici secondari del patologismo individuale con maggiore responsabilizzazione del soggetto"[8].

Tali affermazioni rendono l'idea delle conseguenze della già esaminata "duplicità del ruolo" dello psichiatra che opera in campo penitenziario o giudiziario tra esigenze di controllo e di cura. In modo molto schematico possiamo dire che lo psichiatra interviene nel sistema della giustizia penale con le seguenti funzioni: come perito su diretto mandato della Magistratura, ex art. 220 c.p.p.; come operatore carcerario nella fase dell'osservazione scientifica della personalità o nell'attività di trattamento e di cura; come consulente di parte a favore dell'imputato, ovvero come consulente per conto del pubblico ministero, nel corso delle varie fasi del procedimento penale.

Lo psichiatra che opera come perito deve essere cosciente di essere investito di una funzione pubblica a tutela della società che deve essere considerata preminente per cui "senza assumere atteggiamenti preconcetti nei confronti del detenuto, dovranno prevalere la neutralità e l'oggettività connesse al ruolo di rappresentante di valori sociali di cui in questa fase lo psichiatra è investito" [9].

Il soggetto sul quale lo psichiatra è chiamato ad operare giudizi può avere interesse a simulare o dissimulare stati d'animo e propositi, a cercare di manipolare e strumentalizzare l'esaminatore dal giudizio del quale possono a lui derivare concreti e attuali benefici o pregiudizi in termini di libertà personale. Da qui la considerazione che "la necessità di dedicare una riflessione specifica ai problemi dell'etica dello psichiatra che opera nell'ambito giudiziario o penitenziario, scaturisce da reali specificità deontologiche connesse al particolare ruolo che ivi ricopre e al peculiare rapporto che si instaura con le persone oggetto della sua attenzione professionale: egli opera infatti in condizioni ben diverse da quelle sue abituali, da quelle cioè del prestatore di cura in quello speciale rapporto fiduciario che si instaura fra medico e paziente, uniti in ciò che si denomina 'alleanza terapeutica'"[10].

Problematiche analoghe si pongono per lo psichiatra che opera come tecnico del trattamento: gli obiettivi che l'operatore qui si pone sono quelli del recare aiuto, di alleviare le sofferenze e le preoccupazioni, di supportare la persona di fronte alle difficoltà che frequentemente gli si prospettano nel momento della condanna, durante la carcerazione ed anche in vista dell'imminente reinserimento nella vita libera. Questo tipo di attività comporta pertanto un atteggiamento di maggiore disponibilità, di alleanza terapeutica. Abbiamo però già messo in evidenza (nella prima parte di questo lavoro) come l'attribuzione allo psichiatra di compiti di controllo sociale in aggiunta a quelli terapeutici che gli sono propri determina una grossa difficoltà e una scarsa valenza terapeutica dei rapporti tra medico e paziente.

La duplicità del ruolo ha poi riverberi particolari sul problema del segreto professionale dello psichiatra: esso potrà essere invocato solo quando il suo ruolo è esclusivamente terapeutico su richiesta del paziente. Ma quando invece il suo compito è quello di fornire informazioni richieste dall'amministrazione della giustizia per formulare programmi di trattamento o per la concessione delle misure premiali, allora non può invocarsi il segreto professionale, pena il venir meno dello scopo stesso del suo accertamento. E ciò ovviamente anche quando le informazioni acquisite possono essere dannose al soggetto in esame.

È evidente quindi che la figura dello psichiatra che opera in ambito giudiziario o penitenziario sia caratterizzata da questioni deontologiche non indifferenti, accentuate dalla duplicità di ruolo di cui egli è investito.

È però ovviamente difficile sdoppiare l'operatore nei due ruoli distinti, talché è stato più volte auspicato, anche da Ponti e Merzagora, che le due funzioni fossero effettivamente svolte da persone differenti, e non solo in momenti diversi della loro attività. Questa netta differenziazione di funzioni è stata prevista dalla legge nel momento in cui stabilisce che l'esperto facente parte del collegio giudicante del tribunale di sorveglianza non possa operare quale esperto ex art. 80 comma 4 O.P.[11].

Ragioni analoghe varrebbero per il perito, in quanto l'attività di fornire informazioni è pur sempre attività di valutazione, anche se non strettamente giudicante.


NOTE

[1] 1 TULLIO BANDINI "La valutazione psichiatrico-forense della pericolosità" in Rass. Criminol. 1981, 55.

[2] U. FORNARI - R. ROSSO "Perizia psichiatrica e prospettive terapeutiche" in Rass. Criminol. 1993, 77.

[3] TULLIO BANDINI "La valutazione psichiatrico-forense..." citata, pag. 57, ove si afferma che attualmente il concetto di "pericolosità sociale" viene sottoposto ad una decisa critica da parte di numerosi studiosi i quali osservano che "non è possibile predire la pericolosità con gli strumenti clinici fino ad ora utilizzati e che lo psichiatra, nella formulazione del suo giudizio di previsione, tiene conto più di parametri giuridici che di parametri scientifici" utilizzando prevalentemente elementi di tipo non psichiatrico, quali i precedenti penali, utilizzabili con eguale possibilità di successo anche dal magistrato.

[4] . TULLIO BANDINI "La valutazione psichiatrico-forense..." citata, pag. 60.

[5] GIUSEPPE LA GRECA "Commento all'art. 31 L.n. 663/1986" in Legisl. Pen. 1987, 238.

[6] FERRANDO MANTOVANI "Il problema della criminalità" Cedam 1984 pagg. 118-161.

[7] MARIO CANEPA - SERGIO MERLO "Manuale di diritto penitenziario" Giuffré 1996, pagg. 350-351, ove si dice anche "che l'evoluzione della psicosi è variabile da caso a caso e che la prognosi è sempre incerta. Si verificano casi che rispondono alle cure e presentano sollecita remissione; casi che rispondono alle cure soltanto dopo un trattamento protratto; casi che presentano remissioni, tuttavia non definitive, con possibilità di recidiva; casi che rispondono solo parzialmente alle cure e finiscono per cronicizzarsi; casi, infine, che diventano mal governabili e non autosufficienti".

[8] FERRANDO MANTOVANI "Il problema della criminalità" Cedam 1984 pag. 119.

[9] L.M. SALVETTI "Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo" in Rass. Penit. Criminol. 1983 267.

[10] G. PONTI - I. MERZAGORA "Psichiatria e giustizia" Cortina Editore 1993, 179.

[11] Circolare CSM n. P-98-17535 del 25.07.98 cit. punto 4.3.

 

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Sez. di Criminologia di Crimine - Dir. Leo Stilo