L'accertamento giudiziale
della pericolosità sociale si articola in due momenti:
quello dell'analisi della personalità dell'individuo, con
accertamento delle qualità indizianti, da cui dedurre la
probabile commissione di nuovi reati e quello della prognosi criminale,
cioè il giudizio sul futuro criminale del soggetto, effettuato
sulla base di tali qualità[1].
Il codice non dice quali
siano le qualità soggettive da cui deve dedursi la pericolosità:
l'art. 203 c.p. si limita a un mero rinvio secondo cui "la
qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle
circostanze indicate nell'art. 133", onde il giudizio di
pericolosità va effettuato con riferimento alla gravità
oggettiva e soggettiva del reato commesso ed agli elementi da
cui si desume la capacità a delinquere, i quali, visti
in chiave prognostica, possono presentare un significato diverso
da quello che assumono in funzione della responsabilità,
in quanto vanno apprezzati come sintomo di probabile futura recidiva.
Si tratta comunque di un
giudizio sulla personalità del soggetto nel suo complesso
ed ha per oggetto l'accertamento della pericolosità non
tanto al momento della commissione del fatto, ma piuttosto in
quello in cui il giudice deve decidere se disporre o meno la misura
di sicurezza ed altresì quello in cui essa deve essere
in concreto eseguita. Si dovrebbe pertanto evitare, con il superamento
delle presunzioni di pericolosità sociale, l'applicazione
di una misura di sicurezza a chi, pericoloso al momento del fatto,
cessa di esserlo prima di tale pronuncia.
Autorevole dottrina fa
notare come invece non possa applicarsi una misura di sicurezza
a chi, all'opposto, sia divenuto pericoloso dopo la commissione
del fatto per cause sopravvenute, opponendosi a ciò il
principio del nulla periculositas sine crimine, che esige un'interdipendenza
tra pericolosità e reato, presupposto garantista indefettibile
in un sistema di diritto penale a base oggettiva[2].
Il problema fondamentale
in materia è quello dell' individuazione di criteri certi
ed univoci per la delimitazione del concetto di pericolosità:
questa infatti è concepita come il risultato di una prognosi
sui comportamenti futuri, secondo un giudizio di probabilità,
non di certezza; ne discende che "la certezza deve essere
nelle premesse e nelle garanzie di univocità di un giudizio
finalisticamente orientato a collegare il presente al futuro,
nell'ambito di un' evoluzione criminologicamente rilevante"[3].
Mantovani nota che "circa
la pericolosità accertata, come in generale per l'esame
della personalità del delinquente, si lamenta che il giudizio
resta in gran parte affidato all'intuizione, quando non anche
all'ideologia del giudice. Ciò sia, anzittutto, per la
genericità degli elementi dell'art. 133 c.p., sia per la
impreparazione criminologica del giudice, sia per il divieto della
perizia criminologica" [4]
ex art. 220 comma 2 c.p.p.
Si sono avuti in dottrina
tentativi di individuare, a partire da tali elementi, qualità
soggettive indizianti di pericolosità[5]:
in base agli elementi previsti dall' art. 133 comma 1 (da cui
si desume la gravità del reato) il giudice potrà
valutare se trattasi di un delinquente crudele o di normale sensibilità,
se si tratti di un delinquente che cede facilmente al delitto
o se vi cede solo spinto da grandi prospettive, se si tratti di
un delinquente passionale o di un delinquente freddo; ma ai fini
della prognosi criminale sono di maggiore importanza gli elementi
di cui al comma 2 (da cui si desume la capacità a delinquere),
per cui sono considerate qualità indizianti di pericolosità
sociale, ad esempio: riguardo ai motivi del delinquere, l'attitudine
a seguire impulsi sproporzionati rispetto al mezzo criminoso usato
e al di fuori di particolari situazioni ambientali determinanti;
per quanto riguarda il carattere del reo, l'essere portato a superare
le normali inibizioni sociali per aggressività o per incapacità
a resistere alle suggestioni esterne; per quanto riguarda le condizioni
di vita, l'incapacità psichica a svincolarsi da un ambiente
criminogeno; per quanto riguarda i precedenti penali, l'attitudine
radicata a commettere reati della stessa indole o aventi motivazioni
analoghe. In generale il giudizio di pericolosità sarà
tanto più negativo quanto più il reato commesso
appaia come fenomeno isolato nel complesso di una vita in contrasto
con esso, così come quando la condotta contemporanea e
susseguente al reato ne contraddica i motivi e sia in antitesi
con essi[6].
La giurisprudenza a sua
volta non ha fornito strumenti certi per l'individuazione dei
limiti del concetto di pericolosità sociale: la stessa
Corte di Cassazione ha in passato affermato che essa può
essere "desunta da situazioni che giustificano sospetti o
presunzioni, purché gli uni e le altre appaiano fondate
su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati",
per esempio la compagnia di pregiudicati, l'omertà, la
mancanza di uno stabile lavoro, denunzie penali indipendentemente
dall' esito, etc. (Cassaz. 9/4/68, 26/1/77, 9/3/77, 7/10/77).
A questi fattori si aggiunge
l'impreparazione criminologica del giudice ed il perdurante divieto
di perizia criminologica posto dall' art. 314 del vecchio codice
di procedura penale e ribadito dall' art. 220 del nuovo, che ammette
solo perizie psichiatriche, mentre vieta in fase di cognizione
le perizie volte a stabilire l'abitualità, la professionalità
nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità
dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti
da cause patologiche; ciò per finalità garantistiche
nei confronti dell'imputato, ma anche a riprova della perdurante
sfiducia nei giudizi predittivi delle scienze criminologiche[7].
Ma innanzitutto deve rilevarsi
che "il riconoscimento della struttura probabilistica della
pericolosità porta da sempre con sé enormi dubbi
sul rispetto del principio di determinatezza ... l'accettazione
del concetto di pericolosità postula infatti 'a monte'
una risposta soddisfacente ad una questione non meno scabrosa,
relativa alla stessa ammissibilità politico-criminale del
ricorso a un presupposto a struttura probabilistica in funzione
della privazione della libertà personale", con le
conseguenti preoccupazioni di ordine garantistico[8].
Un giudizio con conseguenze
così profonde sulla libertà personale non può
essere lasciato al metodo intuitivo che sembra dominare nella
prassi; né d'altro canto sembra rintracciabile alcun metodo
di accertamento che possa garantire una esecuzione almeno uniforme
delle prognosi di pericolosità: non il c.d. 'metodo statistico'
della valutazione per tabelle, per l'incompletezza della base
prognostica che necessariamente esclude variabili personali che
nel caso concreto possono essere decisive; non il c.d. 'metodo
clinico', che attraverso l'intervento del perito individualizza
maggiormente il giudizio ma si traduce spesso in difficoltà
di collaborazione costruttiva tra giudice e periti e in soggettivismi
derivanti dalla non omogeneità delle premesse teoriche
a cui questi ultimi si rifanno[9].
La questione si fa più
problematica nelle ipotesi in cui il giudice ritenga di non disporre
di elementi sufficienti per operare il giudizio prognostico di
pericolosità: Luigi Fornari fa notare come il problema
dei casi dubbi non possa ricondursi semplicisticamente alla scelta
tra una delle due massime 'in dubio pro reo' e 'in dubio contra
reum'. Si è ricercata la soluzione in un'interpretazione
teleologica della norma che possa orientare il giudice nella scelta
dell' ambito a cui ricondurre i casi dubbi[10].
Ma anche tale teoria basandosi
su una distinzione tra ipotesi di prognosi certa e casi dubbi
postula che le scienze criminologiche siano in grado di offrire
un patrimonio di conoscenze empiriche su cui fondare la prognosi
stessa, assunto che è tutt'altro che scontato[11].
Di fronte all'incontestabile
inadeguatezza del criterio intuitivo ed alla necessità
di una cooperazione tra diritto penale e scienze criminologiche
ai fini dell'accertamento della pericolosità, Ferrando
Mantovani ha indicato come via preferibile, tra gli opposti estremismi
delle presunzioni legali e dell'accertamento caso per caso, la
tipizzazione di "fattispecie legali di pericolosità
criminologicamente fondate" o di indici di pericolosità
individuati dalla legge in base alle conoscenze acquisite dai
criminologi in materia di comportamento recidivante che guidino
il giudice nel giudizio prognostico sulla pericolosità,
rendendo inoltre "più rigorosi i presupposti di accertamento
fondati innanzitutto sulla gravità dei precedenti reati
del soggetto e del reato commesso". Tale soluzione ha il
vantaggio di offrire parametri comuni e preventivamente determinati
e fonda il giudizio sulla pericolosità su 'giudizi individualizzati'[12].
Certo si avrebbe una perdita
di certezza legale rispetto al sistema presuntivo, ma che dovrebbe
essere compensata da una maggiore certezza scientifica attraverso
l'auspicata specializzazione nelle scienze criminologiche e attraverso
l'ammissione della perizia criminologica anche in fase di cognizione.
Si eviterebbe così di incorrere nella tanto criticata prassi
che attualmente vede l'accertamento della pericolosità
lasciato all'alternativa tra l'intuizione del giudice (che dalla
perizia trae una giustificazione pseudo-scientifica) e la delega
al perito di una decisione di tale rilevanza (con relativa deresponsabilizzazione
del giudice).
Bisogna quindi prendere
atto della forte crisi del concetto di pericolosità sociale
che porta Giacomo Canepa a sostenere che "nelle forme legali
in cui è stato recepito, il concetto della pericolosità
ha perduto molto della sua concretezza, diventando spesso il simbolo
di una società la quale, anche se non più preoccupata
soltanto di punire il delinquente, tende ad assumere un prevalente
atteggiamento di difesa, isolando dal consorzio umano il delinquente
stesso, appunto perché pericoloso"[13].
Secondo Bandini si deve
"concludere che i risultati sono stati del tutto fallimentari,
non corrispondendo per nulla alle aspettative dei teorici di questa
dottrina"[14]:
in primo luogo infatti non è possibile predire la pericolosità
con gli strumenti clinici fino ad ora utilizzati tanto che lo
psichiatra, nella formazione del suo giudizio, tiene conto più
di parametri giuridici (quali la recidiva, la gravità del
reato, ecc.) che di parametri scientifici; in secondo luogo l'introduzione
della pericolosità presunta nel nostro ordinamento si è
rivelata una fonte di arbitrii ed ingiustizie, non funzionali
nemmeno ad esigenze di difesa sociale, cui è conseguito
un eccesso di discrezionalità conferita all'autorità
giudiziaria e ai periti chiamati a collaborare con essa nel disporre
un trattamento psichiatrico fortemente stigmatizzante che ha portato
all'emarginazione di un numero rilevante di persone[15].
Discrezionalità
che però si è ulteriormente dilatata con l'abrogazione
delle presunzioni di pericolosità, disposta con la legge
Gozzini, senza fornire parametri di giudizio alternativi.