La più recente dottrina
psichiatrica e criminologica osserva come il reato nell'individuo
portatore di disturbi psichici si debba considerare in termini
di risposta o comunicazione congrua alla percezione del proprio
ambiente e delle sue relazioni con esso.
Nel caso delle forme schizofreniche
paranoidi vediamo che il malato dà luogo a determinate
condotte in linea con il delirio ed è proprio nei tentativi
di autodifesa che spesso si originano atteggiamenti di aggressione
e di ribellione che possono estrinsecarsi in ogni specie di reato
(danneggiamenti, ingiuria, diffamazione, lesioni, omicidio).
Nelle psicosi maniaco-depressive
la commissione dei reati può dipendere dalla percezione
della propria realtà secondo una connotazione drammatica
e di rovina. Nei casi di insufficienza mentale il soggetto delinque
spesso con lo scopo di mettersi in mostra, compensando la propria
emarginazione, gli insuccessi lavorativi e relazionali, spesso
senza afferrare in pieno il significato delle proprie azioni (sono
frequenti le anomalie nel comportamento sessuale, delitti sessuali,
furti, falsificazioni).
In dottrina si afferma
che "il reato connesso al disturbo psichico assume la veste
di sintomo che, anche se violento e contro le leggi, è
pur sempre sintomo da ricollegare alla storia individuale e sociale
del reo malato e come tale elemento per la diagnosi e la cura"[1].
Secondo Ugo Fornari un
giudizio di pericolosità sociale psichiatrica può
basarsi: "1) sulla presenza di una sintomatologia psicotica
molto florida e riccamente partecipativa a livello emotivo, con
assoluta assenza di consapevolezza di malattia; 2) oppure sull'accertamento
di un grave deterioramento o una grave destrutturazione psicotica
della personalità, con o senza pluriricoveri o plurirecidive;
3) notizia di uno o più scompensi comportamentali ravvicinati,
sia in senso 'auto' che 'etero' distruttivi; 4) progressione di
gravità nelle condotte di scompenso; 5) scarsa o nulla
risposta alle terapie praticate, purché adeguate e purché
non si tratti di simulatore; 6) necessità di protezione
del malato e della società dagli acting-out che i disturbi
psicotici hanno indotto e probabilmente, se non certamente, indurranno"[2].
La Cattedra di Psicopatologia
Forense dell'Università di Torino ha condotto una ricerca
empirica su 309 perizie psichiatriche eseguite negli anni '80
da cinque periti diversi di quattro Regioni del Nord Italia allo
scopo di indagare i criteri usati in sede peritale per l'accertamento
della pericolosità[3].
Da tale studio, pur rilevandosi
come "esistessero, a volte, grandi distanze tra gli intendimenti
teorici" dei vari periti che hanno messo a disposizione i
loro lavori, emergono elementi di notevole interesse. Il giudizio
di pericolosità non sembra correlato in alcun modo al livello
di istruzione dell'autore di reato così come la presenza
o l' assenza di ricoveri nell'infanzia o nell'adolescenza, mentre
più significativa risulta la presenza o meno di precedenti
psichiatrici. Una certa correlazione col giudizio di pericolosità
è stato invece riscontrata con l'essere il soggetto occupato
o meno.
La più forte correlazione
col giudizio di pericolosità è stata riscontrata,
nelle perizie esaminate, con l' esistenza di precedenti penali,
a proposito dei quali si fa rilevare come si tratti di un elemento
di tipo non psichiatrico e per la cui valutazione non sarebbe
necessaria la specifica competenza del perito. Non sembra invece
che il tipo di reato commesso influisca sul giudizio di riesame,
privilegiando l' esame della patologia mentale su quello dei fatti
commessi, ma disattendendo le istanze teoriche che vorrebbero
il giudizio sulla pericolosità fondato non tanto sulla
probabilità di commettere qualsiasi reato, ma piuttosto
sulla probabilità che vengano commessi atti lesivi dell'incolumità
personale (del resto una valutazione di tale elemento interesserà
il giudice più che il perito psichiatra).
L'essere stato il soggetto
periziando già sottoposto o meno a precedenti perizie psichiatriche
appare cosa non indifferente al venir giudicato pericoloso, essendosi
verificata una certa tendenza alla concordanza diagnostica e prognostica
rispetto alle precedenti perizie. Inoltre, come era logico aspettarsi,
si ha una concordanza tra giudizio di pericolosità sociale
e diagnosi peritale consistente nell'inquadramento nosografico
del caso, cioè con il dato di più diretta pertinenza
psichiatrica, risultando significativamente associata tale pericolosità
alla rilevazione di un deficit intellettivo, alterazioni deliranti
del pensiero, alterazioni dell'umore o della sfera affettiva o
disturbi psicotici del rapporto con la realtà e con gli
altri.
Sembrerebbe quindi potersi
dire, secondo l'autore di tale studio, che si possa dire che il
perito sia orientato a focalizzare la propria attenzione sui criteri
propri della sua disciplina, più che farsi distrarre da
quelli di pertinenza giuridica, a meno che non si verifichi che
"il perito, in perfetta buona fede, operi una traduzione
del reato stesso in una situazione psicopatologica ... di conseguenza,
formulando la prognosi si potrebbe ritenere che lo faccia in base
alla presenza e alla persistenza di sintomi psicopatologici mentre,
di fatto, si pronuncia in base anche alla fattispecie e alla gravità
del reato". Ipotizzare simili operazioni non pare inverosimile
ove si consideri che in alcuni test usati nelle perizie numerosi
comportamenti devianti appaiono classificati come sintomo della
malattia[4].
Inoltre l'autore citato
aggiunge che non di rado "i periti, nel caso di individui
che potrebbero essere prosciolti, ma che risultino bisognevoli
di cure psichiatriche tendono a fare un uso strumentale del giudizio
di pericolosità, conferendo aspetti 'terapeutici' alla
misura di sicurezza che può venire applicata"[5].
Altra ricerca molto interessante
circa la validità dei giudizi prognostici in tema di pericolosità
sociale psichiatrica è quella effettuata da Riccardo Cavaliere
e Vilma Ballocco in relazione ad un gruppo di 100 soggetti che
presentavano infermità di natura psichica, sottoposti a
perizia psichiatrica presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università
di Genova, controllando il parere prognostico espresso dai periti
con il comportamento recidivante o meno dei soggetti stessi in
un periodo successivo, della durata di almeno cinque anni, trascorso
in libertà, effettuata mediante acquisizione dei certificati
penali e dei carichi pendenti[6].
Dall'esame di tali perizie
si rileva che il parere di pericolosità è stato
espresso nel 53% dei casi esaminati ed è stato motivato
dalla persistenza di sintomi psicopatologici ancora presenti al
momento dell'indagine peritale, tali da far dedurre che fossero
ancora in atto quelle situazioni che avevano favorito la commissione
del reato. In linea di massima la previsione di pericolosità
è risultata più frequente per i soggetti particolarmente
giovani (18-21 anni), di sesso maschile, non coniugati, di condizioni
economiche modeste o modestissime, con precedenti penali o psichiatrici
(soprattutto per intossicazione cronica da alcool o stupefacenti,
seguiti dalle affezioni da stati schizofrenici, cerebropatie infettive
o congenite, psicosi borderline, epilessia ed altre patologie
mentali).
Sono state quindi messe
in evidenza quattro situazioni distinte:
1) Casi valutati come pericolosi ed effettivamente recidivati,
pari al 30%.
2) Casi valutati come non pericolosi ed effettivamente non recidivati,
pari al 38%.
3) Casi valutati come non pericolosi, in realtà recidivati
pari al 9%.
4) Casi valutati come pericolosi, in realtà non recidivati,
pari al 23%.
Da tale studio emerge innanzitutto che le concordanze tra la prognosi
peritale ed il successivo comportamento tenuto in libertà
(casi 1 e 2) sono decisamente superiori, per un totale del 68%,
rispetto alle discordanze (casi 3 e 4) limitate al 32%. Ciò
potrebbe far ritenere quindi che i giudizi di pericolosità
basati su presupposti clinici di infermità psichiatrica
siano, in linea di massima, abbastanza affidabili; va però
notato come tra le discordanze una percentuale non indifferente
di casi sia stata riconosciuta pericolosa mentre nella realtà
dei fatti non si è dimostrata tale (23% contro il 9% rappresentato
dall'ipotesi inversa) per cui, pur interpretando tale dato con
le opportune riserve circa la possibilità di errori nella
rilevazione dei dati consistenti nell'omessa valutazione di comportamenti
recidivanti non conosciuti, sembrerebbe evidenziarsi una tendenza
ad un "errore di sovrapredizione" della pericolosità
sociale. Gli autori concludono che "sebbene molti ritengano
che le ricerche sulla validità dei giudizi prognostici
in tema di pericolosità sociale abbiano messo in crisi
tale concetto, le ricerche sull'argomento non forniscono ancora
dati univoci"[7].
Di particolare complessità
poi risulta la valutazione psichiatrico-forense del c.d. "dual
disorder", termine con il quale si indica una sindrome caratterizzata
dalla presenza di due o più disturbi psichiatrici di cui
almeno uno costituito da un abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
[8], in
cui è considerato 'primario' il disturbo che si manifesta
più precocemente e 'secondario' quello che si manifesta
successivamente.
Tali sindromi pongono problemi
non agevoli già dal punto di vista della diagnosi, soprattutto
per le difficoltà di distinguere tra disturbo primario
e secondario: forme giovanili di schizofrenia possono essere,
per i primi tempi, mascherate da un abuso di sostanze psicotrope.
Da un punto di vista clinico evidenti difficoltà derivano
sia dal fatto che non sempre lo psichiatra ha specifica preparazione
nel settore delle dipendenze, sia per l' attuale compartimentazione
degli interventi organizzati in due distinti servizi territoriali
(SERT e CSM) non sempre in sintonia operativa.
Tali sindromi rendono particolarmente
problematica anche la prognosi di pericolosità sociale,
essendo molto difficile prevedere come i due ordini di disturbo
psichiatrico possono influire tra di loro in relazione alla probabilità
di una futura recidiva[9].