Trattamenti
con strumenti elettronici
Modalità tecniche
da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato
e dellincaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione
informatica
1. Il trattamento di dati
personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati
dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento
o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione
consistono in un codice per lidentificazione dellincaricato
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal
medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso
e uso esclusivo dellincaricato, eventualmente associato
a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una
caratteristica biometrica dellincaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono
assegnate o associate individualmente una o più credenziali
per lautenticazione.
4. Con le istruzioni impartite
agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie
cautele per assicurare la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso
ed uso esclusivo dellincaricato.
5. La parola chiave, quando
è prevista dal sistema di autenticazione, è composta
da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al
massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente
riconducibili allincaricato ed è modificata da questultimo
al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In
caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la
parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per lidentificazione,
laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati,
neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione
non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate
anche in caso di perdita della qualità che consente allincaricato
laccesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni
agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo
strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando laccesso
ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente
mediante uso della componente riservata della credenziale per
lautenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con
le quali il titolare può assicurare la disponibilità
di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza
o impedimento dellincaricato che renda indispensabile e
indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività
e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie
delle credenziali è organizzata garantendo la relativa
segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente
lincaricato dellintervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema
di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema
di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali
destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati
sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è
utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione,
per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono
individuati e configurati anteriormente allinizio del trattamento,
in modo da limitare laccesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque
almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni
per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nellambito dellaggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dellindividuazione
dellambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono
protetti contro il rischio di intrusione e dellazione di
programmi di cui allart. 615-quinquies del codice penale,
mediante lattivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici
dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità
di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati
almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari laggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati
con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico
sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni
anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati
giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato,
un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni
riguardo:
19.1. lelenco dei trattamenti
di dati personali;
19.2. la distribuzione dei
compiti e delle responsabilità nellambito delle strutture
preposte al trattamento dei dati;
19.3. lanalisi dei rischi
che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare
per garantire lintegrità e la disponibilità
dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali,
rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri
e delle modalità per il ripristino della disponibilità
dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo
punto 23;
19.6. la previsione di interventi
formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti
dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione
dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano e delle modalità
per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione è programmata già al momento dellingresso
in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni,
o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri
da adottare per garantire ladozione delle misure minimedi
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformità al codice, allesterno della struttura
del titolare;
19.8. per i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui
al punto 24, lindividuazione dei criteri da adottare per
la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati
personali dellinteressato.
Ulteriori misure in caso
di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari
sono protetti contro laccesso abusivo, di cui all
art. 615-ter del codice penale, mediante lutilizzo di idonei
strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche per la custodia e luso dei supporti
rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi
non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili
contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono
distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati
da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non
sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure
per garantire il ripristino dellaccesso ai dati in caso
di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici,
in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non
superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari
e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità
di cui allarticolo 22, comma 6, del codice, anche al fine
di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli
altri dati personali che permettono di identificare direttamente
gli interessati. I dati relativi allidentità genetica
sono trattati esclusivamente allinterno di locali protetti
accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati
allesterno dei locali riservati al loro trattamento deve
avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta
misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla
propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dallinstallatore
una descrizione scritta dellintervento effettuato che ne
attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare
tecnico.
26. Il titolare riferisce,
nella relazione accompagnatoria del bilancio desercizio,
se dovuta, dellavvenuta redazione o aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza lausilio
di strumenti elettronici
Modalità tecniche
da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato,
e dellincaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi
da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite
istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia,
per lintero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni
di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nellambito dellaggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dellindividuazione dellambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può
essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti
contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati
agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi
dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi
non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti
al termine delle operazioni affidate.
29. Laccesso agli archivi
contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le
persone ammesse, a qualunque titolo, dopo lorario di chiusura,
sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati
di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone
che vi accedono sono preventivamente autorizzate.