CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto
di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai
sensi dellarticolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza
dei suoi servizi, lintegrità dei dati relativi al
traffico, dei dati relativi allubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche ladozione di misure che riguardano la rete, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dallAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti,
se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dellambito di applicazione delle misure che il fornitore
stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti
i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
è resa al Garante e allAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui allarticolo 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate
nel presente capo o ai sensi dellarticolo 58, comma 3, volte
ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici è consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nellallegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dellindividuazione dellambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto
a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35
(Trattamenti senza lausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato senza lausilio di strumenti elettronici
è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nellallegato B), le seguenti
misure minime:
Art. 36
(Adeguamento)
a) aggiornamento periodico
dellindividuazione dellambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per unidonea custodia di atti
e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata allidentificazione degli incaricati.
1. Il disciplinare tecnico di cui allallegato B), relativo
alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.