CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati
personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela
dellordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione
di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dellinterno sono individuati,
nellallegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolari.
Art. 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità
di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire
in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento
dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, lacquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine
gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi
o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3
e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità
dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità
di cui allarticolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura laggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui allarticolo 11 in riferimento ai dati
trattati anche senza lausilio di strumenti elettronici,
e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o,
per i trattamenti effettuati senza lausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti
che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un danno allinteressato,
con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici,
a tecniche basate su dati relativi allubicazione, a banche
di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e allintroduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dellinteressato
prescritti ai sensi dellarticolo 17 sulla base di preventiva
comunicazione ai sensi dellarticolo 39.
Art. 56
(Tutela dellinteressato)
1. Le disposizioni di cui
allarticolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche,
oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione
dati di cui allarticolo 53, a dati trattati con lausilio
di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dellinterno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono individuate le modalità
di attuazione dei principi del presente codice relativamente al
trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
allarticolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,
uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.
378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
dEuropa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione
di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità
di analisi;
b) allaggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità
relative ai dati trattati senza lausilio di strumenti elettronici
e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti
da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dellarticolo 11, dellindividuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata
da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) allindividuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nellambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti
sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche allestero
o per lesercizio di un diritto o di un interesse legittimo,
e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f) alluso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.