CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di
ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nellallegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente
a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più
uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al
comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati
sono riportati nellallegato C) con decreto del Ministro
della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento
di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni
di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonché le attività ispettive su uffici giudiziari.
Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per lordinaria
attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi
o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di
atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui lautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti
e documenti da soggetti pubblici, lacquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate
dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro
della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto
del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334,
le disposizioni regolamentari necessarie per lattuazione
dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui allarticolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di
notizie o immagini idonee a consentire lidentificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio
di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi allautorità giudiziaria
di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dellautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o
segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo
e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dellautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, linteressato può
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dellufficio che procede prima che
sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a
cura della medesima cancelleria o segreteria, sulloriginale
della sentenza o del provvedimento, unannotazione volta
a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento
in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, lindicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati
sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, lautorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre dufficio che sia apposta lannotazione
di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità
degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, allatto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi
appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante lindicazione degli estremi del presente articolo:
In caso di diffusione omettere le generalità e gli
altri dati identificativi di......
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o
di altri provvedimenti recanti lannotazione di cui al comma
2, o delle relative massime giuridiche, è omessa lindicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dellinteressato.
5. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dellautorità giudiziaria di ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dellannotazione
di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi
o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente lidentità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia
e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dellarticolo 825 del
codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del
lodo e gli arbitri appongono sul lodo lannotazione di cui
al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai
sensi dellarticolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali.