1. Chiunque distrugge, deteriora o rende,
in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se ricorre una o più delle circostanze
di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro
anni.