[a cura di Leo Stilo]

Norme Art. 635 bis c. p.

Art. 635-bis Codice Penale
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

 

 

1. Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

 



 

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Sez. di "Crimine Informatico" di Crimine - Dir. Leo Stilo