1. Chiunque abusivamente si introduce in
un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita
di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione
fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da
uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio
, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle
cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del
sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,
ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni
o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo
e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica
o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione
da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile
a querela della persona offesa ; negli altri casi si procede d'ufficio.