[a cura di Leo Stilo]

Norme Art. 615 ter c. p.

Art. 615 TER
ACCESSO ABUSIVO
AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

 

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ; negli altri casi si procede d'ufficio.

 

NOTE

 

Per un approfondimento si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in questo sito:

[[20/08/2003]
Accesso abusivo ad un sistema informatico.

Per un approfondimento si rinvia alle seguenti sentenze della Corte di cassazione:


[Violazione domicilio informatico]

Cass. sent. 6 dicembre 2000, n.12732



 

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Sez. di "Crimine Informatico" di Crimine - Dir. Leo Stilo