1. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto
al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio
del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi
di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga
notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cento milioni.
4.Chiunque, al di fuori delle ipotesi di
cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri,
anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante
lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire
tre milioni a lire dieci milioni.