Art. 600 QUATER
DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO
Chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente
si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante
lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore
a lire tre milioni.