[a cura di Leo Stilo]

Norme Art. 600 quater c. p.

Art. 600 QUATER
DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.

 

NOTE

L'Articolo è stato inserito nel codice penale dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 1998, n. 269.

Per un approfondimento si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in questo sito:

[17/08/2003]
La sindrome del "pedofilo telematico": effetti collaterali di una indiscriminata demonizzazione di internet.

[16/08/2003]
Pedofilia e p2p tra roghi telematici e gogne mediatiche.

[15/08/2003]
Pornografia minorile ed internet: i sintomi di un reato (una sintesi).

[04/03/2003] - [ modif. il 22/06/2003]
Pornografia minorile ed Internet: dal codice penale al P2P.

[03/03/2003] - [ modif. il 22/06/2003]
Pornografia minorile ed Internet: la normativa italiana



 

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Sez. di "Crimine Informatico" di Crimine - Dir. Leo Stilo