Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio
del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
1. All'art. 1 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì protetti i programmi per elaboratore
come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399".
Art.
2
1. Dopo il n. 7) dell'art.
2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente
numero:
"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purchè originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i princìpi che stanno alla
base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche
il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".
Art.
3
1. Dopo l'art. 12 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. Salvo patto contrario, qualora un programma
per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di
lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica del programma creato".
Art.
4
1. Dopo l'art. 27 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 27-bis. La durata dei diritti di utilizzazione
economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni
della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma".
Art.
5
1. Dopo la sezione V del capo
IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta
la seguente sezione:
"Sezione VI - Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli
64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente
legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonchè la
produzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti
di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
La prima vendita di una copia del programma nella Comunità
Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il
suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di
controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia
dello stesso.
Art. 64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art.
64-bis, lettere a) e b), allorchè tali attività
sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente
alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa
la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto
di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria
per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma,
allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui
è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli
compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli
ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in
violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater. 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non
è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma
di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art.
64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma
del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni
necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri
programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente
purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario
o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma
oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti
indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate ai fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di
consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua
forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il
diritto di autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1
e 2 sono nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo
non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma".
Art.
6
1. All'art. 103 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Alla Società italiana degli autori ed editori
è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene
registrato il nome del titolare del diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi
per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".
b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti
utilizzando mezzi e strumenti informatici".
Art.
7
1. Dopo il secondo comma dell'art.
105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Per i programmi per elaboratore la registrazione è
facoltativa ed onerosa".
Art.
8
1. All'art. 161 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche
a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria
o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione
di un programma per elaboratore".
Art. 9
1. Al primo comma dell'art.
171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono premesse le seguenti
parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis".
Art.
10
1. Dopo l'art. 171 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica a fini
di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo
o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede
in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena
della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000
a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati
a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è
inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L.
1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero
se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione
sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione
su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione
della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più
periodici specializzati"
Art.
11
1. Dopo l'art. 199 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 199-bis. 1. Le disposizioni della presente legge
si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata
in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti
acquisiti anteriormente a tale data".
Art.
12
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società
italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della seguente legge saranno determinate le caratteristiche
del registro, le modalità di registrazione di cui agli
articoli 6 e 7 e le relative tariffe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.