Preambolo
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
Modifiche al codice penale
1. In adesione ai principi
della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione
finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31
agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento
e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico,
spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito
dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo
XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono
inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art.
2
Prostituzione minorile
1. Dopo l'articolo 600 del
codice penale è inserito il seguente:
"Art. 600-bis
Prostituzione minorile
" Chiunque induce alla prostituzione una persona di età
inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra
i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra
utilità economica, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci
milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette
il fatto è persona minore degli anni diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:
"Art. 25-bis
Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere
sessuale"
1. Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un
minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà
immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del
minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina
di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti
utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero
e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale
per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza
in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale
per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma
1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse
del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni
internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero
degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine
o di appartenenza".
Art.
3
Pornografia minorile
1. Dopo l'articolo 600-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-ter
Pornografia minorile
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo
comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo
e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione
fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci
milioni".
Art. 4
Detenzione di materiale pornografico
1. Dopo l'articolo 600-ter
del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con
la multa non inferiore a lire tre milioni".
Art. 5
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile
1. Dopo l'articolo 600-quater
del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione
di attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento milioni".
Art.
6
Circostanze aggravanti ed attenuanti
1. Dopo l'articolo 600-quinquies
del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 600-sexies
Circostanze aggravanti ed attenuanti
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un
terzo alla metà se il fatto è commesso in danno
di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter
la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il
fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo,
o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro
il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato
per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia,
lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è
commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione
psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter
la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza
o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è
ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente
in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria
autonomia e libertà".
Art. 7
Pene accessorie
1. Dopo l'articolo 600-sexies
del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 600-septies. Pene accessorie
Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata
la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura
degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti
previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della
licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione
per le emittenti radio-televisive".
Art. 8
Tutela delle generalità e dell'immagine del minore
1. All'articolo 734-bis del
codice penale, prima delle parole: "609-bis " sono inserite
le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,".
Art.
9
Tratta di minori
1. All'articolo 601 del codice
penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori
degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è
punito con la reclusione da sei a venti anni".
Art.
10
Fatto commesso all'estero
1. L'articolo 604 del codice
penale è sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni
di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresi
quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano,
ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero
in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il
cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto
per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta
del Ministro di grazia e giustizia".
Art.
11
Arresto obbligatorio in flagranza
1. All'articolo 380, comma
2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole:
"articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto
di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo
comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-quinquies".
Art.
12
Intercettazioni
1. All'articolo 266 del codice
di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è
aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma,
del codice penale".
Art. 13
Disposizioni processuali
1. Nell'articolo 33-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo
le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti:
"da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede
per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter,
600- quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma
4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se
il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui
all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater
e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del
reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite
le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art.
14
Attività di contrasto
1. Nell'ambito delle operazioni
disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale
dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria
delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali
o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il
contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono,
previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo
fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui
agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo
e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente
legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico
e alle relative attività di intermediazione, nonché
partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della
presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato,
differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni,
definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione
svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata
a pena di nullità, le attività occorrenti per il
contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi
di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione
disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può
utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle
reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su
reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il
predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità
le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato,
ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione
dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero
per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è
identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il
provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il
minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale
o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in
custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia
giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività
di contrasto di cui al presente articolo.
Art.
15
Accertamenti sanitari
1. All'articolo 16, comma
1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole:
"per i delitti di cui agli articoli" sono inserite
le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art.
16
Comunicazioni agli utenti
1. Gli operatori turistici
che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri
hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti
dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente
nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei
primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché
nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni,
la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai
materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati
successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma
1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Art. 17
Attività di coordinamento
1. Sono attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della
legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle
attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e
tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi
del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti
dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura
di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto
vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater
e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2,
comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo
è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili,
al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti
previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo
comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale,
sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione
e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri
Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica
istruzione, della sanità, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli
affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali,
sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei
minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela
dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle
attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la
spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato
dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto
ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento
sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni
questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria,
avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi presso la sede
centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente
il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle
indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle
con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria
sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti
dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art.
18
Abrogazione di norme
1. All'articolo 4, numero
2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni,
le parole:
" di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.
Art.
19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.