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TESTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Lecce, con ordinanza del 17 aprile
2001, dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti di D'A.M., indagato per il delitto di cui all'art. 600
ter, terzo comma, cod. pen. per avere "per via telematica attraverso
internet, tramite una particolare procedura di collegamento denominata
F-server, che permette nel corso di una chat di accedere e scambiare
automaticamente i files esistenti sul disco rigido dell'interlocutore,
distribuito e divulgato materiale fotografico avente ad oggetto
minori degli anni 18, ritratti nel corso di rapporti sessuali tra
loro e con adulti".
Il tribunale del riesame
di Lecce, con ordinanza del 27 aprile 2001, rigettò la richiesta
di riesame confermando la misura.
L'indagato propone ricorso
per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 14
della legge 269/1998; mancanza e manifesta illogicità della
motivazione ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.
proc. pen. e dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. in relazione
all'art. 14 della legge 269/1998. Lamenta che fra gli atti su cui
si fonda l'ordinanza genetica non sono compresi i provvedimenti
autorizzativi di cui al citato art. 14, in forza dei quali l'agente
della polizia postale di Reggio Calabria effettuò lo scambio
di foto pornografiche con l'utenza intestata al prevenuto. Invero,
il giudice per le indagini preliminari che dispose la misura cautelare
doveva essere messo nelle condizioni di valutare la legittimità
dell'operato della polizia di Stato ed analogo accertamento doveva
essere effettuato dal tribunale del riesame. La carenza del provvedimento
autorizzativo, del resto, rende inutilizzabile la prova illegittimamente
ed incostituzionalmente acquisita.
b) violazione del 600 ter
cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione
ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. e
dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen. in relazione all'art.
600 ter cod. pen. Lamenta che erroneamente l'ordinanza impugnata
ha sussunto nella nozione di "materiale pornografico"
anche la fotografia raffigurante "due ragazzini nudi",
dal momento che il nudo, in assenza di qualsivoglia rapporto sessuale
in atto, rientra nel concetto di erotismo e non in quello di pornografia.
Inoltre, nella specie non è configurabile il reato ipotizzato,
il quale, a differenza di quello di cui al successivo quarto comma,
richiede che vi sia la divulgazione delle immagini incriminate ad
un numero indeterminato di persone e non a soggetti determinati.
Nel caso in esame, le modalità con cui avvenne lo scambio
di fotografie tra l'indagato e l'agente di polizia mostrano che
si trattava di un colloquio privato e non di distribuzione del materiale
ad un numero illimitato di soggetti.
c) violazione degli artt. 272, 273, 274 cod. proc. pen.; mancanza
e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.
606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. e dell'art. 125, terzo
comma, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 272, 273, 274 cod.
proc. pen. Lamenta, quanto al fumus del reato, che non vi sono prove
che si trattasse di foto di minori e che sul punto la motivazione
del tribunale si fonda su un'inammissibile inversione dell'onere
della prova. Quanto alle esigenze cautelari osserva che l'ordinanza
impugnata fa riferimento ad elementi del tutto inconsistenti, quali
"l'impiego di strumentazione informatica e di software",
ossia ad una circostanza indispensabile per la stessa commissione
del reato contestato.
d) violazione dell'art. 275, secondo comma bis, cod. proc. pen.;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine
al giudizio di prognosi negativa sulla concessione della sospensione
condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che hanno portato
all'adozione della misura cautelare nei confronti del ricorrente
si ricavano dall'ordinanza impugnata e da quelle precedenti del
giudice per le indagini preliminari di Lecce e del giudice per le
indagini preliminari di Reggio Calabria.
Nell'ottobre del 1999, agenti della polizia postale di Reggio Calabria
iniziarono un'attività di indagine in internet alla ricerca
di eventuale traffico di materiale pornografico a carattere pedofilo.
L'indagine si svolse dapprima con la verifica di siti campioni (come,
www.ausmail.com) e poi con l'individuazione di numerose liste (o
gruppi) di discussione a tema specificamente pedofilo (come, alt.binaries.pictures.erotica.early-teens).
Dati questi risultati, raggiunti - così si legge nelle citate
ordinanze - grazie all'utilizzo di "personale altamente qualificato",
in data 11 aprile 2000 il pubblico ministero di Reggio Calabria
autorizzò - a quanto sembrerebbe - gli agenti di polizia
ad acquistare in rete materiale pornografico e ad individuare soggetti
interessati allo scambio di esso. A seguito di ciò, il 6
luglio 2000 un agente della polizia postale, attraverso l'uso del
sistema IRC, entrò in un canale Mirc denominato "fotoporno",
relativo al servitore IRC-Net, ed usando lo pseudonimo di "Mario123"
iniziò a dialogare con altri utenti, tra cui uno di nome
"Belfagor", il quale ad un certo punto chiese lo scambio
di foto pornografiche. L'agente entrò allora in colloquio
privato con Befagor inviandogli delle foto e ricevendone due, di
cui una definita "a contenuto podopornografico" e l'altra
ritraente due minori nude. Mentre l'agente, attraverso il programma
"Visual Route", stava rilevando l'indirizzo IP dinamico
dell'interlocutore, questi gli intimò di fermarsi e poi troncò
la comunicazione. Attraverso il riscontro dei tabulati telefonici
si risalì quindi all'utenza telefonica dell'odierno ricorrente,
ed il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio
Calabria, con ordinanza del 29 marzo 2001, gli applicò misura
degli arresti domiciliari, dichiarando contemporaneamente la propria
incompetenza territoriale. Il giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Lecce, poi, con ordinanza del 17 aprile 2001, confermò
l'applicazione della misura.
Ciò ricordato, per
una migliore comprensione delle questioni, va subito osservato che
il ricorso è fondato sotto diversi profili.
Per quanto concerne il primo
motivo, deve rilevarsi che dinanzi al tribunale del riesame l'indagato
aveva eccepito che tra gli atti tra cui si fondava l'ordinanza impositiva
non erano compresi i provvedimenti autorizzativi di cui all'art.
14 della legge n. 269 del 1998, provvedimenti la cui presenza era
invece necessaria perché le condotte a lui addebitate erano
state accertate grazie all'impiego di personale della polizia che
operava sotto copertura proprio ai sensi del citato art. 14 e che
agiva proprio sulla base delle disposizioni impartite.
Il tribunale del riesame ha omesso di esaminare nel merito questa
eccezione ritenendo che essa fosse del tutto irrilevante in quanto
la eventuale mancanza dei provvedimenti autorizzativi comunque "non
inficia né il gravato provvedimento, né tantomeno
rileva ai fini di una declaratoria di inefficacia della misura per
violazione dell'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen. in relazione
all'art. 291, primo comma, cod. proc. pen.". E ciò sia
per il motivo "che l'attività investigativa sfociata
nella richiesta misura è genericamente inquadrabile nella
previsione legislativa" di cui al secondo comma del chiamato
art. 14 delle legge 269/1998, sia per il motivo che "nessuna
disposizione del vigente ordinamento o elaborazione giurisprudenziale
consente infatti di equiparare la disciplina delle indagini per
via informatica o telematica... a quella delle intercettazioni di
conversazioni telefoniche o ambientali (con le note conseguenze
di nullità-inutilizzabilità nel caso di assenza dei
relativi decreti autorizzativi o di illegittimità dei medesimi,
od omessa trasmissione ex art. 309 co. 5 c.p.p.".
In altre parole il tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante
l'eccezione perché è partito dalla opinione che quand'anche
le investigazioni della polizia postale si fossero svolte senza
una preventiva autorizzazione della autorità giudiziaria
ciò non avrebbe avuto nessuna conseguenza né sulla
validità delle indagini né sulla utilizzabilità
dei relativi risultati.
Questo assunto, però, non può essere condiviso. Va
permesso che l'inquadramento dell'ipotesi in esame in quella di
cui al secondo comma del citato art. 14 è esatta. Tale disposizione
prevede due diverse forme di autorizzazione da parte dell'autorità
giudiziaria per le attività investigative dirette a contrastare
l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione
e della pornografia minorili. Il primo comma si riferisce all'attività
investigativa di iniziativa della polizia giudiziaria (e precisamente
all'attività svolta nell'ambito di operazioni disposte dal
questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo
di appartenenza) e prevede che l'autorità giudiziaria possa
autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture
specializzate ivi indicate a procedere all'acquisto simulato di
materiale pornografico ed alle relative attività di intermediazione,
nonché a partecipare alle iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile, al solo scopo di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti in questione. Il secondo
comma, invece, si riferisce alle investigazioni dell'organo del
ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità delle
telecomunicazioni e dispone che detto organo, nell'ambito dei compiti
di polizia delle telecomunicazioni, su richiesta dell'autorità
giudiziaria motivata a pena di nullità, svolge le attività
occorrenti per il contrasto dei delitti in questione commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico
e dispone altresì che a tal fine il personale addetto può
utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle
reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti
o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad essi.
Affinché ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, quindi,
occorre: a) che l'attività investigativa sia svolta nell'ambito
di operazioni disposte dal questore o dal responsabile provinciale;
b) che l'attività sia svolta da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) che gli ufficiali di polizia giudiziaria appartengano alle strutture
specializzate ivi indicate, ed in tal caso l'autorizzazione dell'autorità
giudiziaria ha ad oggetto soltanto l'acquisto simulato di materiale
pornografico, le relative attività di intermediazione e la
partecipazione ad iniziative turistiche. E' pertanto evidente come
nella specie si esuli del tutto da questa ipotesi perché
non risulta che l'operazione fu disposta dal questore o dal responsabile
provinciale, perché le indagini furono condotte non da ufficiali
di polizia giudiziaria ma da semplici agenti e comunque perché
l'attività di indagine è consistita anche nello scambio
di foto pornografiche nella rete internet con uso di nomi di copertura.
E' perciò palese che si versi nell'ipotesi di cui al secondo
comma, il quale richiede appunto che le investigazioni dell'organo
specializzato di polizia avvengano "su richiesta dell'autorità
giudiziaria, motivata a pena di nullità". La norma quindi,
richiamando chiaramente le prescrizioni dell'art. 15 Cost., pone
una doppia garanzia, richiedendo: a) che l'attività di polizia
giudiziaria avvenga su richiesta dell'autorità giudiziaria;
b) che tale richiesta sia motivata, e disponendo espressamente che
la mancanza di tale richiesta motivata comporta la nullità
delle indagini e dei relativi accertamenti. Del resto, la stessa
ordinanza impugnata mette in evidenza le ragioni che hanno indotto
il legislatore a prevedere la richiesta motivata a pena di nullità,
osservando che la necessità di motivazione della richiesta
deriva non solo dalla necessità di scriminare l'agente ma
anche dall'esigenza di non violare la disposizione di cui all'art.
15 Cost., dato che l'attività investigativa viene svolta
attraverso l'ingresso ed il monitoraggio di sistemi in cui si realizzano
forme di comunicazione e nei quali quindi la libertà deve
essere tutelata con idoneo provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Sennonché, dopo questa esatta premessa, l'ordinanza impugnata
osserva che la mancanza della richiesta motivata non avrebbe alcuna
conseguenza perché nessuna disposizione legislativa consentirebbe
di equiparare la disciplina delle indagini per via informatica o
telematica (come quelle in esame) a quella delle intercettazioni
di conversazioni telefoniche o ambientali. Questo assunto è
però infondato sotto un duplice profilo. Innanzitutto, invero,
non è esatto che nessuna disposizione legislativa equipari
i due tipi di indagini dal momento che, come giustamente rileva
il ricorrente, è sufficiente ricordare in senso contrario
la legge 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni alle norme
del codice penale e di procedura penale in tema di criminalità
informatica, che ha tra l'altro introdotto l'art. 266 bis cod. proc.
pen., preposto proprio alla disciplina delle "intercettazioni
di comunicazioni informatiche o telematiche". In ogni modo,
la questione della equiparabilità o meno della disciplina
dei due tipi di indagini è irrilevante perché, per
quanto riguarda le attività investigative come quella in
esame, la disciplina è posta direttamente dall'art. 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269, il quale, come si è visto, espressamente
dispone che la polizia in tanto può svolgere indagini dirette
a reprimere i delitti in questione mediante l'impiego di sistemi
informatici o telematici o mediante l'utilizzo di reti di telecomunicazione
disponibili al pubblico ed in tanto può utilizzare indicazioni
di copertura, attivare siti ed aree di comunicazione o scambio e
parteciparvi, soltanto in quanto tali indagini siano precedute da
una richiesta motivata della autorità giudiziaria. E le conseguenze
sono puntualmente indicate dalla medesima disposizione, la quale
stabilisce che la mancanza di richiesta e la mancanza di motivazione
della stessa comporta la nullità delle indagini. Ai sensi
dell'art. 191 cod. proc. pen., poi, deriva l'inutilizzabilità,
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle
prove acquisite illegittimamente in violazione del divieto stabilito
dal ricordato art. 14.
Le suesposte considerazioni, peraltro, comportano soltanto un difetto
di motivazione dell'ordinanza impugnata e non anche la conseguenza
che nel caso in esame le risultanze delle investigazioni debbano
senz'altro ritenersi inutilizzabili. L'indagato, infatti, ha lamentato
soltanto la mancata trasmissione al tribunale del riesame dell'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 14 citato e
non ha anche eccepito che la polizia avrebbe agito di sua iniziativa
senza richiesta del pubblico ministero. Anzi, dovrebbe ritenersi
che la richiesta vi sia stata, dal momento che sia l'ordinanza del
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria
sia quella del giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Lecce parlano di una autorizzazione del pubblico ministero, che
sarebbe stata rilasciata in data 11 aprile 2000.
D'altra parte, la semplice mancata trasmissione del provvedimento
di autorizzazione non è di per sé sola sufficiente
a far sì che in questa sede di legittimità possa essere
dichiarata l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 cod.
proc. pen. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema
Corte, in sede di impugnazione dell'ordinanza cautelare, la sanzione
della inefficacia della misura non scaturisce in ogni caso di incompleta
trasmissione degli atti al tribunale del riesame (o dell'appello),
ma solo quando i detti atti, comprensivi dei decreti autorizzativi
delle intercettazioni telefoniche, rimessi al giudice per le indagini
preliminari nella loro interezza, pervengano al tribunale solo in
parte, poiché dal coordinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art.
309 cod. proc. pen., deriva che la perdita di efficacia del provvedimento
custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di
tutti gli atti a suo tempo trasmessi al giudice per le indagini
preliminari (Sez. I, 13 ottobre 1998, C., m. 212.065; Sez. V, 7
aprile 1998, P., m. 210.930; Sez. VI, 26 marzo 1997, Z., m. 208.894;
Sez. Un., 20 novembre 1996, G., m. 206.955). Ed è stato altresì
affermato che la disposizione di cui all'art. 309, commi quinto
e decimo, cod. proc. pen. in esame non va intesa formalisticamente,
nel senso che la mancata trasmissione al tribunale del riesame di
uno qualsiasi degli atti presentati dal pubblico ministero al giudice
per le indagini preliminari in occasione della richiesta della misura
determini automaticamente l'inefficacia di quest'ultima, dovendosi
escludere tale effetto quando siano stati trasmessi al giudice del
riesame gli atti posti a base del provvedimento impugnato, ovvero
il contenuto di essi sia integralmente ricostruibile sulla base
degli atti trasmessi (Sez. III, 25 gennaio 2000, Ga., m. 216.967).
Altre decisioni hanno poi ritenuto che la rigidità della
norma processuale deve trovare temperamento nel senso che la conseguenza
della perdita di efficacia della misura non può essere ricollegata
alla omessa o tardiva trasmissione di un atto che, ai fini della
decisione del tribunale, sia manifestamente irrilevante (Sez. II,
3 ottobre 2000, La., m. 217.596).
E' quindi in ogni caso necessario che il giudice del merito compia
tutti questi accertamenti.
Per la verità, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha anche
affermato, peraltro molto sommariamente, che si tratterebbe di un
atto non utilizzato dal giudice per le indagini preliminari in sede
di applicazione degli arresti domiciliari e non indispensabile per
la validità della ordinanza genetica. Anche tale affermazione,
però, soffre di carenza di motivazione non essendo ben chiaro
quale sarebbe l'atto non utilizzato dal giudice per le indagini
preliminari, se quest'atto sia stato comunque trasmesso dal pubblico
ministero al giudice per le indagini preliminari ovvero non gli
sia mai pervenuto, se il contenuto di esso sia ricostruibile sulla
base degli atti trasmessi, e per quale ragione, comunque, si tratterebbe
di un atto non indispensabile per l'applicazione della misura. E'
quindi evidente come in ogni caso si imponga un nuovo accertamento
ed un nuovo giudizio del giudice del merito sul punto.
Per economia processuale giova esaminare sommariamente anche gli
altri motivi. Il secondo motivo è anch'esso fondato. Dinanzi
al tribunale del riesame l'indagato aveva eccepito che una delle
due foto da lui inviate al suo interlocutore non poteva in alcun
modo considerarsi come pornografica, in quanto ritraeva due soggetti
nudi e quindi aveva semmai un semplice contenuto erotico. Su tale
eccezione è ovviamente competente a decidere esclusivamente
il giudice del merito. Tuttavia, il tribunale del riesame ha totalmente
omesso di esaminare l'eccezione stessa e di fornire la benché
minima motivazione in proposito sebbene, come esattamente rileva
il ricorrente, la circostanza che eventualmente si tratti di una
sola fotografia, anziché di due fotografie penalmente significative,
non può in astratto ritenersi irrilevante in relazione alla
valutazione sia delle esigenze cautelari sia della possibilità
di applicare la sospensione condizionale della pena, essendo entrambi
detti profili connessi con la gravità delle condotte ipotizzate.
L'indagato aveva altresì espressamente eccepito che l'altra
foto, quella a contenuto pornografico, raffigurava un rapporto sessuale
con una giovane che non poteva ritenersi con sicurezza essere una
minorenne. Aveva anche rilevato che a favore della maggiore età
della ragazza ritratta nella foto stava il fatto che lo scambio
di foto era avvenuto in un canale Mirc denominato "fotoporno",
e cioè in un canale di contenuto pornografico ma non specificamente
rivolto alla pedofilia e quindi era evidente che l'utente denominato
Belfagor, nel chiedere lo scambio di foto, si era riferito a foto
legate al tema pornografico del sito, ma non risultava assolutamente
che si trattasse di foto in qualche modo attinenti a minori. Aveva
quindi concluso nel senso che l'assoluta incertezza sul fatto che
si potesse trattare di una minorenne precludeva di ravvisare i gravi
indizi di colpevolezza.
Il tribunale del riesame ha rigettato questa eccezione in base alla
sola considerazione che "il collegio non ha elementi per ritenere
che i soggetti riprodotti siano adulti". E' di tutta evidenza
l'erroneità e la manifesta illogicità della motivazione,
che pretende di basarsi su un'inammissibile inversione dell'onere
della prova, in quanto spetta all'accusa, anche in sede cautelare,
fornire la prova dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza
e quindi della sussistenza degli elementi costituivi del reato addebitato,
e non già alla difesa fornire la prova della loro inesistenza.
Spettava quindi all'accusa provare che vi erano gravi indizi che
si trattasse di minorenni, e non già alla difesa provare
che si trattava di maggiorenni. Il tribunale, pertanto, avrebbe
dovuto prospettare in motivazione quegli elementi che - in base
al suo giudizio di merito insindacabile in questa sede se logicamente
motivato - fondavano la convinzione di trovarsi di fronte ad una
foto che ritraeva uno o più soggetti minorenni, e non invece
ricercare gli elementi per ritenere che i soggetti stessi fossero
adulti. Ed infatti, anche l'elemento costitutivo del reato rappresentato
dalla minore età del soggetto coinvolto nel rapporto sessuale
doveva essere coperto dai gravi indizi di colpevolezza necessari
per il mantenimento in vita del titolo coercitivo, sicché
è erroneo ed immotivato il ragionamento del tribunale di
Lecce, il quale, anziché preoccuparsi di chiarire l'iter
logico che avrebbe condotto al riconoscimento della minore età
e dunque alla sussistenza del delitto, ha preteso di imporre alla
difesa l'onere di contrastare la apoditticità della tesi
accusatoria.
Ma la motivazione dell'ordinanza impugnata appare carente anche
sotto un altro profilo. All'indagato è stato contestato il
delitto di cui all'art. 603 ter, terzo comma, cod. pen., il quale
punisce, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire cinque milioni a lire cento milioni, tra l'altro, chi, non
avendo commesso uno dei fatti di cui al primo o al secondo comma,
ossia non avendo sfruttato un minore degli anni diciotto al fine
di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico
e non avendo fatto commercio del detto materiale pornografico, "con
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga
o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma".
Il successivo quarto comma, invece, punisce con la reclusione fino
a tre anni oppure con la multa da lire tre milioni a lire dieci
milioni chi "consapevolmente cede ad altri, anche a titolo
gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento
sessuale dei minori degli anni diciotto".
Orbene, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che
"ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.
600 ter, comma terzo, cod. pen. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione
del materiale pornografico di cui al precedente comma primo con
qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta
la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è
sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del
fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo
materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di
destinatari" (Sez. III, 14 luglio 2000, Sa., m. 216.880), e
che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 600 ter cod. pen.
"la divulgazione e pubblicazione, le quali richiedono sia che
la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata
di persone, con cui l'agente ha stabilito un rapporto di comunicazione,
sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di
soggetti" (Sez. III, 13 giugno 2000, Te., m. 217.214).
Non può però ritenersi che, per la sussistenza del
delitto di cui al terzo comma dell'art. 600 ter cod. pen., sia sufficiente
- come a volte invece capita di leggere - la mera circostanza che
le foto pornografiche di minori siano "veicolate attraverso
la rete internet", a parte che non si comprende che cosa si
intenda con tale espressione, data la sua vaghezza. Così,
il delitto in esame è certamente configurabile qualora il
soggetto, ad esempio, inserisca le foto pornografiche minorili in
un sito accessibile a tutti ovvero quando le propaghi attraverso
usenet, inviandole ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque
le possa scaricare. Al converso, pare ipotizzabile non il delitto
in esame, ma quello più lieve di cui al quarto comma, quando,
ad esempio, il soggetto invii la foto ad una persona determinata
allegandola ad un messaggio di posta elettronica. E nemmeno sembra
significativo, per la configurabilità del reato in questione,
limitarsi a rilevare che la cessione delle foto è avvenuta
attraverso un programma o stanza o canale di discussione (in inglese,
"chat line") del tipo IRC, come quello utilizzato nella
specie, o similari, dovendosi invece distinguere l'ipotesi in cui
si sia trattato di una sola isolata cessione avvenuta nel corso
di una discussione privata con una singola determinata persona,
di modo che la foto sia stata di fatto ceduta ad una sola persona
e solo questa abbia avuto la possibilità di prelevarla, dall'ipotesi
in cui invece la foto sia stata ceduta in un canale aperto a tutti
gli utenti, di modo che qualsiasi soggetto si trovi nella stanza
o nel canale abbia avuto la possibilità di prelevarla, oppure
sia stata ceduta comunque ad una pluralità di soggetti sia
pure attraverso una serie di diverse conversazioni private.
Ed infatti, nella specie, il capo di imputazione non si limita a
contestare all'indagato di aver ceduto le foto nel corso di una
discussione in un canale IRC, ma gli contesta di averle distribuite
e divulgate effettuando la cessione "tramite una particolare
procedura di collegamento che permette nel corso di una discussione
di accedere e scambiare direttamente i documenti esistenti sul disco
rigido di un interlocutore". E, se così fosse, sarebbe
senz'altro ipotizzabile il delitto di cui al terzo comma dell'art.
600 ter cod. pen. Deve invero ritenersi che si realizza una distribuzione
o divulgazione delle foto pornografiche ad una serie indeterminata
di persone anche quando la loro cessione avvenga attraverso programmi
(come, ad esempio, Napster nel caso di archivi musicali ovvero uno
dei tanti programmi similari che si basano sullo stesso o su analogo
principio di scambio dei documenti) che permettono a chi li utilizzi
e sia collegato in quel momento e in quella particolare rete la
condivisione di cartelle, archivi e documenti. Se infatti il soggetto,
attraverso l'uso di un programma e di una rete del genere, condivide
con gli altri utenti le foto pornografiche registrate sul suo disco
rigido o in un altro supporto, nel senso che mette a disposizione
di tutti la parte del suo disco rigido o di altra memoria di massa
dove sono contenute le foto pornografiche minorili in modo che chiunque
possa accedere alle cartelle condivise e prelevare direttamente
le foto, è evidente che è configurabile una ipotesi
di distribuzione e divulgazione ad un numero indeterminato di persone.
Ora, su questo aspetto, essenziale per la configurabilità
del reato ipotizzato, la motivazione della ordinanza impugnata in
parte è manifestamente illogica e contraddittoria ed in parte
manca, non avendo invero il tribunale risposto alle eccezioni che
in proposito l'indagato aveva avanzato con la memoria difensiva.
Il tribunale del riesame, infatti, ha ritenuto esatta la qualificazione
giuridica del fatto soltanto sulla base della considerazione che
"ai fini della sussistenza di tale reato è sufficiente
che il materiale pedo-pornografico venga propagato ad un numero
indeterminato di destinatari, come appunto si verifica nel caso
in cui tale cessione venga effettuata mediante l'uso di una chat-line,
e quindi attraverso la rete internet attesa la possibilità
di un qualunque ignoto utente interessato (dotato di adeguata strumentazione)
di partecipare alla chat". E' chiaro come questa motivazione
sia non solo erronea, come dianzi osservato, ma anche totalmente
elusiva, per la sua genericità, delle puntuali osservazioni
avanzate dalla difesa e comunque manifestamente illogica, perché
contrastante con elementi fattuali che emergono dallo stesso testo
del provvedimento impugnato. Innanzitutto, infatti, è pacifico
che vi fu un unico "collegamento", intervenuto il 6 luglio
2000, tra gli agenti di polizia giudiziaria e l'utenza del ricorrente.
In ogni caso, dall'originaria ordinanza cautelare del giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria risulta
che, dopo un primo contatto in una stanza di discussione, l'agente
di polizia entrò "in colloquio privato" con l'indagato,
inviandogli delle foto e ricevendo le due foto in questione. Nella
medesima ordinanza si legge poi che è "particolare degno
di menzione... che mentre il personale operante, tramite il programma
Visual Route, stava rilevando l'indirizzo IP dinamico, l'interlocutore
intimava di fermarsi, e poi troncava la comunicazione, segno evidente
che lo stesso fosse in possesso di software idoneo a controllare
l'accesso alle porte del proprio F-server". Inoltre, l'ordinanza
del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce afferma
espressamente che il 6 luglio 2000 l'agente di polizia postale "riuscì
ad entrare in contatto con... Belfagor", e cioè ad instaurare
un rapporto diretto con l'indagato, e che fu proprio Belfagor che
"permise l'ingresso nella memoria del proprio server ed il
trasferimento in favore dell'agente di polizia" delle due fotografie.
Il difensore aveva espressamente osservato che tali circostanze
dimostravano non solo che l'indagato aveva semmai ceduto le foto
nel corso di un "colloquio privato" ma anche che egli
era capace di interdire l'accesso alle porte del proprio elaboratore
a terzi estranei, così come in effetti lo interdì
immediatamente nel momento in cui l'agente a cui aveva ceduto le
foto provò ad entrarvi senza il suo consenso. Aveva quindi
dedotto la difesa che per l'odierno ricorrente non potevano valere
le osservazioni riferite ad altri coindagati, perché il ricorrente
non aveva mai permesso l'indiscriminato accesso al disco rigido
del suo elaboratore e lo scambio continuo degli archivi e quindi
non aveva mai determinato la distribuzione o la divulgazione delle
foto ad un numero illimitato, indeterminato ed indeterminabile di
soggetti, ed anzi era in possesso di programmi idonei a controllare
l'accesso alle proprie porte, di modo che nessuno poteva accedervi
direttamente e senza il suo consenso ed egli era in grado di cedere
a quel singolo determinato interlocutore unicamente il materiale
predeterminato da lui voluto, senza alcuna possibilità di
scaricare la restante documentazione presente sul disco rigido.
Orbene, il tribunale di Lecce ha totalmente omesso di considerare
le suddette circostanze indicate dalla difesa, sebbene le stesse
fossero certamente rilevanti perché astrattamente idonee
ad incidere sulla qualificazione giuridica del fatto e perché
la eventuale configurabilità del delitto di cui al quarto
comma dell'art. 600 ter cod. pen. al posto di quello contestato
avrebbe escluso la possibilità di mantenere il vincolo cautelare,
per carenza del presupposto costituito dal limite edittale della
pena in astratto comminata. E' comunque manifestamente illogica
l'affermazione che il possesso di un software idoneo a controllare
l'accesso alle proprie porte sia indizio non già di selezione
negli accessi bensì di accesso indiscriminato da parte di
terzi ai propri documenti.
La motivazione dell'ordinanza impugnata è infine carente
anche sotto un ulteriore profilo. L'indagato aveva infatti prospettato
al tribunale del riesame una serie di considerazioni che inducevano
a ritenere che con la sentenza potesse essere concessa la sospensione
condizionale della pena, con conseguente impossibilità di
disporre la misura della custodia cautelare ai sensi dell'art. 275,
secondo comma bis, cod. proc. pen., osservando in particolare che
il delitto contestato è punito con la reclusione da uno a
cinque anni; che egli era del tutto incensurato; che vi era stato
un solo episodio di cessione di una sola foto a contenuto pornografico;
che il rapporto sessuale raffigurato da tale foto non interessava
certamente una bambina ma tutt'al più una ragazza costituzionalmente
sviluppata; che egli era assente da altre indagini precedenti e
successive; che la condotta contestata era ormai lontana nel tempo.
Orbene, il tribunale di Lecce ha completamente omesso di prendere
in considerazione anche tali osservazioni e di motivare al riguardo,
limitandosi alla apodittica affermazione di non avere "elementi
in base ai quali formulare una prognosi di concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena, né essendo indicativo
a tal fine il pregresso stato formale di incensuratezza". Anche
senza voler sottolineare anche in questo caso l'inammissibile inversione
dell'onere della prova, non essendo spiegato perché lo stato
di incensuratezza sarebbe "formale", e comunque perché
non sarebbe significativo, è evidente la totale mancanza
di motivazione.La ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata
con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Lecce, che si uniformerà
ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con
rinvio al tribunale di Lecce.
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