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TESTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con l'ordinanza sopra menzionata
è stato rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto
dell'istanza di remissione in libertà di T. C., indagato
per il reato di cui all'articolo 600 ter terzo comma e 81 c.p. per
avere ripetutamente - l'attività durava da quasi un anno
- e per via telematica, operando con il nickname "tcbsx",
distribuito o comunque divulgato materiale pornografico avente ad
oggetto minori di diciotto anni ritratti nel corso di rapporti sessuali
tra loro e con adulti, cedendolo nel corso di tali attività
ad ufficiali di p.g. del compartimento di polizia postale e delle
telecomunicazioni "Veneto", che agivano sotto copertura:
secondo il Tribunale, il fatto che con il sistema della chat line,
che non prevede una divulgazione a tutti i presenti, "l'interlocutore
via internet debba di volta in volta mostrarsi interessato a quel
prodotto e accettare di ricevere e scambiare le foto, non è
incompatibile con il concetto di divulgazione, atteso che in detto
colloquio "privilegiato" l'interlocutore è sconosciuto,
può essere potenzialmente costituito nella realtà
fisica (non virtuale) da un gruppo di persone (nel caso in esame,
ad esempio, erano almeno due gli agenti sotto copertura), delle
quali non è dato conoscere nulla, nemmeno l'età".
Una violazione dell'articolo
600 ter c.p. in relazione all'articolo 129 c.p.p. è colta
dal ricorrente in tale concetto di divulgazione, che, esteso alla
trasmissione "direct client to client", comprenderebbe
anche il caso, escluso invece da Cassazione 5397/02, dell'invio
di un singolo messaggio ad un singolo indirizzo di posta elettronica.
D'altro canto, il C. nega di aver ammesso che "l'attività
durava da quasi un anno", come riferito nell'ordinanza, avendo
piuttosto affermato di essersi interessato alla pornografia "tra
adulti" dall'inizio dell'anno e che la trasmissione di immagini
"pedofile" era avvenuta soltanto per i due episodi di
cui al capo di imputazione: nel fatto è, quindi, da ravvisarsi
la fattispecie prevista dal quarto comma, e non dal terzo, dell'articolo
600 ter c.p. con conseguente illegittimità dell'arresto.
Il ricorso è fondato
in diritto, ancorché si imponga un nuovo esame del fatto
alla luce dei principi che qui si formulano. Posto che l'ordinanza
dà per "pacifico che le trasmissioni dei files contenenti
immagini pornografiche sono avvenute su richiesta di chi si è
messo per via informatica in "dialogo privilegiato" con
il C.", è da escludere che tale trasmissione diretta
tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo
sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione
o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata. Ed
invero, tali attività implicano la comunicazione con un numero
indeterminato di persone (Cassazione 2842/00, ced 216880; 2421/2000,
ced 217214; 5397/2002, ced 221337), quale l'uso del veicolo internet
non vale di per sé ad assicurare.
Né ad integrare il numero
indeterminato di persone è sufficiente la considerazione
che esso possa annidarsi in un nickname, perché - anche a
prescindere dall'onere della prova, che l'accusa non può
assolvere con la mera evocazione di tale possibilità - altrimenti
verrebbe ad ipotizzarsi il delitto in esame - piuttosto che, come
ritenuto da Cassazione ult. cit., quello più lieve, di cui
al quarto comma - anche nel caso dell'invio della foto, allegata
ad un messaggio di posta elettronica, ad un indirizzo determinato,
dietro il quale ugualmente potrebbe allocarsi una pluralità
di persone.
Perché vi sia divulgazione
o distribuzione occorre, invece, che l'agente inserisca le foto
pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori
di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo
o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le
invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione,
realizzando cioè una serie di conversazioni private (e, quindi,
di cessioni) con diverse persone (come nella specie contestato all'indagato,
ma da questi negato). Di conseguenza, quando la cessione avvenga,
come nel caso in esame, attraverso un canale di discussione (cosiddetta
chat line), è necessario verificare, al fine della contestazione
dell'ipotesi del terzo comma, se il programma consenta a chiunque
si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti
le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi
e, senza formalità rivelatrici di una sua volontà
specifica e positiva, prelevare direttamente le foto. Laddove, invece,
il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà
dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nell'ipotesi
più lieve di cui al quarto comma. L'ordinanza dev'essere,
pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale, che
si uniformerà ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M., la Corte di cassazione
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste
per nuovo esame.
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