[a cura di Leo Stilo]

Giurisprudenza Cass.sent...

CASSAZIONE
SENTENZA DEL N. 5 NOVEMBRE 2002, N.37115

 

 

MASSIMA
[a cura di Leo Stilo]

Il reato di indebito utilizzo di carte di credito (art. 12 l. 5 luglio 1991, n. 197) è posto a tutela del diritto incorporato nel documento, del quale il solo titolare può disporre in modo esclusivo. La realizzazione di tale reato prescinde, quindi, dal possesso materiale della "carta" o del documento e si realizza con il raggiungimento del profitto dell'utilizzatore (nel caso specifico: il profitto si realizza con la conclusione del negozio giuridico con la controparte cui l'importo dell'"operazione" è accreditato via Internet).

TESTO

Pres. D'Urso - Rel. Gemelli - P.m. (conf.) - D. ricorrente

Svolgimento del processo

...(Omissis)...

A seguito di giudizio abbreviato A. F. D. è stato condannato dal Gup del Tribunale di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2001, alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 400 mila di multa, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarre ingiusto profitto, ha illecitamente utilizzato, non essendone titolare, numerazioni di carte di credito generate attraverso programmi informatici, al fine di stipulare polizze assicurative con la Royal Insurance e conla Lloyd 1885.
In sede di appello la pena è stata ridotta a mesi 5 e giorni 10 di reclusione e 137, 72 euro di multa (pari a lire 266.666), tenuto conto della diminuzione di un terzo che aveva omesso di operare il primo giudice ex art. 442 c.p.p.

L'imputato ha acquistato, tramite la rete Internet, agendo in modo illecito, un bene, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui
abilmente individuati e sottratti sempre col sistema telematico alla titolarità del legittimo intestatario.
Così operando, sostiene la Corte di appello di Milano, il D. ha utilizzato indebitamente a fine di profitto, disponendo illecitamente dei dati utili alla transazione per via telematica, la possibilità di impiego della carta di credito ("Cartasì", attiva e operativa, di R. H. L., "in modo analogo all'impiego del documento materialmente e direttamente presso il fornitore di beni o servizi".

Il D. ha proposto ricorso deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 12 l. 5 luglio 1991, n. 197, poiché non ha mai avuto il possesso della carta di credito della R., ma si è limitato a generare automaticamente dei numeri corrispondenti a quelli della carta di credito della medesima. Non essendo mai venuto nel materiale possesso di detto documento, non ha commesso l'illecito in questione, attribuitogli mediante una inammissibile interpretazione analogica della norma penale.
... (omissis)...

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso non è fondato.

Una delle condotte incriminate dal citato art. 12 attiene all'indebito utilizzo, da parte di chi non è titolare, di carte di credito o di pagamento: l'espressione usata per indicare il comportamento illecito individua la lesione del diritto incorporato nel documento, del quale il solo titolare può disporre in modo esclusivo.

L'ipotesi in esame, dunque, prescinde dal possesso del documento e si realizza con l'addebito in banca a carico del titolare del documento e il contestuale raggiungimento del profitto dell'utilizzatore con la conclusione del negozio giuridico con la controparte cui l'importo dell'"operazione" è accreditato via Internet; canale quest'ultimo che costituisce un mezzo e un modo di realizzazione del delitto di cui trattasi, si è, all'evidenza, al di fuori di un'applicazione analogica, non consentita, della norma penale. E che il D. abbia agito con dolo lo dimostra il fatto che, ottenuta la stipula delle polizze assicurative per via telematica immettendo per il pagamento fraudolentemente i dati della carta di credito di una terza persona, ha pagato il premio assicurativo a mezzo di versamento in conto corrente postale solo dopo aver avuto "esplicita comunicazione dell'avvenuto accertamento da parte degli interessati dell'indebito utilizzo della carta di credito altrui".
...(Omissis)...

Il ricorso, quindi, va rigettato, con le conseguenze di legge.

...(Omissis)...

 

 

NOTE

1. Per un approfondimento si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in questo sito:

[17/08/2003]
La sindrome del "pedofilo telematico": effetti collaterali di una indiscriminata demonizzazione di internet.

[16/08/2003]
Pedofilia e p2p tra roghi telematici e gogne mediatiche.

[15/08/2003]
Pornografia minorile ed internet: i sintomi di un reato (una sintesi).

[04/03/2003] - [ modif. il 22/06/2003]
Pornografia minorile ed Internet: dal codice penale al P2P.

[03/03/2003] - [ modif. il 22/06/2003]
Pornografia minorile ed Internet: la normativa italiana

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3. Per un approfondimento giurisprudenziale, inoltre, si rinvia alle massime ed ai testi delle seguenti sentenze:

Cass. sent. 27 settembre 2000, n.2842
Cass. sent. 3 febbraio 2003, n.4900
Cass. sent. 11 febbraio 2002, n.5397

Cass. sent. 17 luglio 2002, n.26608



 

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Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo