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TESTO
Pres. D'Urso - Rel. Gemelli
- P.m. (conf.) - D. ricorrente
Svolgimento del processo
...(Omissis)...
A seguito di giudizio abbreviato
A. F. D. è stato condannato dal Gup del Tribunale di Milano,
con sentenza del 19 febbraio 2001, alla pena di mesi 8 di reclusione
e lire 400 mila di multa, perché con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarre ingiusto profitto,
ha illecitamente utilizzato, non essendone titolare, numerazioni
di carte di credito generate attraverso programmi informatici, al
fine di stipulare polizze assicurative con la Royal Insurance e
conla Lloyd 1885.
In sede di appello la pena è stata ridotta a mesi 5 e giorni
10 di reclusione e 137, 72 euro di multa (pari a lire 266.666),
tenuto conto della diminuzione di un terzo che aveva omesso di operare
il primo giudice ex art. 442 c.p.p.
L'imputato ha acquistato,
tramite la rete Internet, agendo in modo illecito, un bene, previa
immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta
di credito altrui
abilmente individuati e sottratti sempre col sistema telematico
alla titolarità del legittimo intestatario.
Così operando, sostiene la Corte di appello di Milano, il
D. ha utilizzato indebitamente a fine di profitto, disponendo illecitamente
dei dati utili alla transazione per via telematica, la possibilità
di impiego della carta di credito ("Cartasì", attiva
e operativa, di R. H. L., "in modo analogo all'impiego del
documento materialmente e direttamente presso il fornitore di beni
o servizi".
Il D. ha proposto ricorso
deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 12 l.
5 luglio 1991, n. 197, poiché non ha mai avuto il possesso
della carta di credito della R., ma si è limitato a generare
automaticamente dei numeri corrispondenti a quelli della carta di
credito della medesima. Non essendo mai venuto nel materiale possesso
di detto documento, non ha commesso l'illecito in questione, attribuitogli
mediante una inammissibile interpretazione analogica della norma
penale.
... (omissis)...
Chiede, pertanto, annullarsi
la sentenza impugnata.
Il ricorso non è fondato.
Una delle condotte incriminate
dal citato art. 12 attiene all'indebito utilizzo, da parte di chi
non è titolare, di carte di credito o di pagamento: l'espressione
usata per indicare il comportamento illecito individua la lesione
del diritto incorporato nel documento, del quale il solo titolare
può disporre in modo esclusivo.
L'ipotesi in esame, dunque,
prescinde dal possesso del documento e si realizza con l'addebito
in banca a carico del titolare del documento e il contestuale raggiungimento
del profitto dell'utilizzatore con la conclusione del negozio giuridico
con la controparte cui l'importo dell'"operazione" è
accreditato via Internet; canale quest'ultimo che costituisce un
mezzo e un modo di realizzazione del delitto di cui trattasi, si
è, all'evidenza, al di fuori di un'applicazione analogica,
non consentita, della norma penale. E che il D. abbia agito con
dolo lo dimostra il fatto che, ottenuta la stipula delle polizze
assicurative per via telematica immettendo per il pagamento fraudolentemente
i dati della carta di credito di una terza persona, ha pagato il
premio assicurativo a mezzo di versamento in conto corrente postale
solo dopo aver avuto "esplicita comunicazione dell'avvenuto
accertamento da parte degli interessati dell'indebito utilizzo della
carta di credito altrui".
...(Omissis)...
Il ricorso, quindi, va rigettato,
con le conseguenze di legge.
...(Omissis)...
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