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TESTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai signori magistrati:
Presidente B.Foscarini
Relatore A.Nappi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata
la Corte dappello di Torino confermò la dichiarazione
di colpevolezza di A.Z. e di D. M. in ordine al delitto di accesso
abusivo al sistema informatico della (omissis)., gestrice di contabilità
per conto terzi, e dichiarò colpevole del massimo reato,
quale autore materiale dei fatti, il programmatore V. B., che in
primo grado ne era stato assolto per difetto di dolo.
Risulta dalle sentenze di merito che A. Z., già socio di
F. V. nella (omissis), nel 1994 era uscito dalla società
per intraprendere analoga attività con il commercialista
D. M., già collaboratore esterno della (omissis), e, non
avendo ottenuto di poter utilizzare come locatario limpianto
informatico della società, ne aveva copiato i dati su un
analogo calcolatore con laiuto di V. B., facilitandosi così
lacquisizione di un gran numero di clienti della (omissis).
Ricorrono per cassazione
gli imputati, che hanno proposto cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti
lamentano mancanza di motivazione sul motivo dappello con
il quale era stato dedotto che V. B. e il suo datore di lavoro V.
C., proprietario del programma concesso in uso sia alla (omissis)
sia a A. Z. e D. M., avevano diritto di copiare e modificare il
software. E con il connesso terzo motivo si lamenta che i giudici
dappello abbiano omesso di considerare il fatto, ben valorizzato
invece dal tribunale, che V. B. agiva su disposizioni di V. C. e
non aveva motivo di dubitare della legittimità di tali disposizioni
anche con riferimento alle copie effettuate in favore di A. Z. e
D.M..
Con il secondo motivo i ricorrenti
deducono violazione dellart.615 ter c.p., lamentando che i
giudici del merito abbiano ritenuto configurabile il reato contestato
anche in mancanza di protezioni di sicurezza interne al sistema,
mentre la dottrina è concorde nellescludere la rilevanza
di protezioni esterne.
Con il quarto motivo i ricorrenti
deducono mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della
pena, irrogata in misura identica a tutti gli imputati, senza alcuna
considerazione per e diverse posizioni soggettive.
Con il quinto motivo infine
i ricorrenti deducono violazione dellart.538 comma 1 c.p.p.,
lamentando che i giudici del merito si siano pronunciati su una
domanda in realtà non proposta dalla parte civile (omissis),
che, costituitasi per il reato di cui allart. 640 ter c.p.originariamente
contestato, non aveva rinnovato la costituzione anche per il reato
di cui allart.615 ter c.p., contestato in udienza.
I motivi del ricorso sono
stati successivamente illustrati con ampia memoria depositata il
10 maggio 2000.
Una memoria è stata
altresì depositata dalla parte civile.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo del ricorso,
come il motivo dappello cui si riferisce per lamentarne limmotivato
Rigetto, non distingue tra il programma informatico, di cui si assume
fosse proprietario V. C., e i dati informatici, non del software.Sicchè
era manifestamente infondato il motivo dappello con il quale
si deduceva linesistenza del reato in relazione al diritto
di C., del proprietario del programma, di copiarlo e aggiornarlo.
E secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere
considerato privo di fondamento il motivo del ricorso per cassazione
con il quale si deduce mancanza di motivazione in ordine ad un motivo
dappello inammissibile o manifestamente infondato ( Cass.,
sez 1, 23 marzo 1987, Imbimbo, m. 176707, Cass., sez1, 28 settembre
1987, Cisco, m. 177007, Cass., sez 4 , 26 settembre 1990, Pilloni,
m. 185682, Cass., sez 1, 5 marzo 1991, Calò, m. 186972, Cass.,
sez 5, 18 febbraio 1992, Cremonini, m. 189818, Cass., sez 1, 28
marzo1996, Bruno, m. 204548).
Ne consegue anche linammissibilità,
per violazione dellart.606 comma 3 c.p.p., del terzo motivo
del ricorso, con il quale si lamenta lerronea affermazione
della responsabilità di V. B., perché, una volta chiarita
la distinzione tra i dati informatici e il programma destinato a
elaborarli, la censura rimane riferibile a una mera valutazione
di merito circa la consapevolezza da parte dellimputato di
una tale distinzione e della conseguente illiceità della
copia dei dati.
Il secondo motivo del ricorso
pone il problema della natura della protezione di sicurezza rilevante
ai fini della configurabilità del delitto previsto dallart.615
ter c.p..
La corte dappello ha
ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato, assumano
rilevanza non solo le protezioni interne al sistema informatico,
come le chiavi daccesso, ma anche le protezioni esterne, come
la custodia degli impianti, in particolare quando, come nel caso
in esame, si tratti di banche dati private, per definizione interdette
a coloro che sono estranei all'impresa che le gestisce.
I ricorrenti sostengono,
invece, che soltanto la protezione interna al sistema è idonea
a manifestare la volontà del proprietario di escludere terzi,
come dimostrerebbe il fatto che il D.P.R. n. 318 del 1999 richiede
come necessaria una chiave d'accesso nel trattamento dei dati personali.
Il motivo di ricorso è
infondato.
L'art. 615 ter comma 1 c.p.
punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico
o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà
esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Ne consegue che la violazione
dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume
rilevanza di per se, bensì solo come manifestazione di una
volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente
dispone.
Non si tratta perciò
di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi,
perchè altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi,
dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si
mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta di
un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni
del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio,
che è stato notoriamente il modello di questa nuova fattispecie
penale, tanto da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente,
la tutela di un domicilio informatico.
Certo è necessario
che l'accesso al sistema informatico non sia aperto a tutti, come
talora avviene soprattutto quando si tratti di sistemi telematici.
Ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del
delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei
soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando
si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi,
in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui
gli impianti sono custoditi. Ed è certamente corretta, in
questa prospettiva, la distinzione operata dalla corte d'appello
tra le banche dati offerte al pubblico a determinate condizioni
e le banche dati destinate a un'utilizzazione privata esclusiva,
come i dati contabili di un'azienda.
In questo secondo caso è
evidente, infatti, che, anche in mancanza di meccanismi di protezione
informatica, commette il reato la persona estranea all'organizzazione
che acceda ai dati senza titolo o autorizzazione, essendo implicita,
ma intuibile, la volontà dell'avente diritto di escludere
gli estranei.
Daltro canto, lanalogia
con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre a
concludere integri la fattispecie criminosa anche chi, autorizzato
allaccesso per una determinata finalità, utilizzi il
titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi,
non rispetti le condizioni alle quali era subordinato laccesso.
Infatti, se laccesso richiede unautorizzazione e questa
e questa è destinata a un determinato scopo, lutilizzazione
dellautorizzazione per uno scopo diverso non può non
considerarsi abusiva. Sicchè correttamente i giudici del
merito hanno ritenuto configurabile il reato nella condotta di V.
B.,che, autorizzato allaccesso per controllare la funzionalità
del programma informatico, si avvalse dellautorizzazione per
copiare i dati dal quel programma gestiti.
Privo di qualsiasi pertinenza
al caso in esame è, infine, il regolamento recante norme
per lindividuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dellart. 15 comma
2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Infatti la mancata adozione
delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali
è prevista come reato dallart.36 della legge n. 675
del 1996; ma evidentemente la consumazione di questo reato non esime,
comunque, da responsabilità chi violi i pur insufficienti
meccanismi di protezione esistenti.
Il quarto motivo del ricorso
è inammissibile per violazione dellart. 606 comma 3
c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della
decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla
ritenuta gravità della violazione del rapporto fiduciario
con la parte lesa, comune a tutti gli imputati.
Come sè detto,
con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione dellart.538
c.p.p., lamentando che i giudici del merito si siano pronunciati
su una domanda di risarcimento danni non proposta dalla parte civile
per il reato di cui allart. 615 ter c.p., contestato in udienza.
Tuttavia gli stessi ricorrenti
riconoscono che, sin dal primo grado del giudizio, la parte civile
concluse chiedendo la condanna degli imputati al risarcimento anche
dei danni derivanti dal reato previsto dallart.615 ter c.p.;
sicchè non si può dire che i giudici del merito si
siano pronunciati su una domanda non proposta.
In realtà i ricorrenti
pongono una questione diversa da quella formalmente enunciata, perché
essi lamentano che per il nuovo reato contestato in udienza non
vera stata costituzione di parte civile; e sostengono che
una tale rinnovata costituzione sarebbe stata invece necessaria,
secondo quanto previsto anche dalla sentenza n. 98 del 1996 della
Corte Costituzionale.
Sennonchè la giurisprudenza
di questa Corte, richiamata anche dalla Corte Costituzionale, ha
ben chiarito che occorre distinguere tra la posizione della persona
offesa non costituita, che in caso di nuove contestazioni ha diritto
alla sospensione del dibattimento onde poter eventualmente costituire
parte civile per la nuova udienza, e il caso della persona offesa
già ma solo in vista della possibile modifica, sotto il profilo
tanto della causa petendi quanto del petitum, del già costituito
rapporto processuale (Cass., sez III, 27 settembre 1995, Roncati).
Sicchè, per la parte civile già costituita non occorre
rinnovare la costituzione in relazione al nuovo reato contestato
in udienza allimputato, ma è sufficiente modificare
la domanda già proposta. E nel caso in esame deve ritenersi
che un idoneo aggiornamento della domanda si ebbe appunto con la
formulazione delle conclusioni in chiusura del dibattito di primo
grado.
Il ricorso va pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento
e inoltre al rimborso delle spese in favore della parte civile,
liquidate in complessive £ 2.306.000, di cui £ 2.000.000
per onorari.
Roma, 7 novembre 2000.
Depositata in Cancelleria il
6 dicembre 2000.
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