«Gli elevati costi
connessi alla progettazione dei programmi per elaboratore e la
relativa semplicità ed economicità con cui possono
essere copiati, hanno messo in luce fin dallingresso sul
mercato di questi nuovi prodotti tecnologici lesigenza di
una tutela giuridica di tipo esclusivo, lunica in grado
di remunerare gli elevati investimenti, sia in termini di risorse
umane che finanziarie, necessari per la realizzazione del software»
[1].
Questa esigenza trova in
Italia sfogo nella disciplina entrata in vigore con il D. Lgs.
del 29 dicembre 1992, n. 518 che, in sede dattuazione della
Direttiva 91/250/CEE [2], ha
modificato la legge n. 633 del 1941 estendendo la tutela propria
del diritto dautore ai programmi per elaboratore:
«In particolare sono comprese nella protezione:
(omissis)
8)
I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dellautore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di
un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso» [3].
Il legislatore italiano,
così come quello europeo, si è astenuto dal fornire
una definizione dettagliata di programma per elaboratore";
il motivo di questa lacuna risiede probabilmente nella stessa
natura tecnica del bene in oggetto, destinato a mutare a ritmi
vertiginosi in piena simbiosi con il rapido sviluppo tecnologico
che caratterizza questa particolare branca della scienza umana.
Lampia definizione
è così idonea a inglobare, con i dovuti limiti,
le nuove espressioni tecnologiche con cui i programmi per elaboratore
potranno venire in essere. In sede internazionale, sin dai primi
anni Settanta, divenne sempre più pressante lesigenza
di trovare un istituto giuridico che riuscisse ad accogliere al
proprio interno il software al fine di garantirne una reale tutela.
Varie e numerose furono
le ipotesi avanzate dai singoli legislatori nazionali, le principali
delle quali possono essere, in modo sintetico, individuate in
tre "macrosfere" di tutela :
A) la prima è quella riguardante il diritto d'autore;
B) la seconda coinvolge la disciplina dei brevetti;
C) la terza, infine, attiene ad un regime normativo di tutela
che prende spunto, contemporaneamente, dalla disciplina del diritto
d'autore e da quella dei brevetti, prelevando da queste realtà
solo gli aspetti che appaiono maggiormente affini e compatibili
con le nuove esigenze e le caratteristiche del bene "programma
per elaboratore".
La particolare attenzione
per il risultato economico delle attività svolte in campo
industriale, determinò un precoce e particolare interesse
da parte degli Stati Uniti d'America per il bene software.
Risale, infatti, al 1980
il "Computer software Amendment Act" (Public Law 96-517,
12-12-80) con cui la più avanzata potenza economica dell'Occidente
industrializzato cristallizzò l'indirizzo che divenne,
in breve tempo, quello dominante a livello mondiale: fu creata,
ai fini della tutela, un'affinità elettiva tra il software
e il diritto d'autore.
Negli anni successivi,
infatti, furono emanate discipline normative contenenti una tutela
del software derivata dai principi base del Computer software
Amendment Act in Australia, in Francia, in Germania, in Gran Bretagna,
in Spagna e in Giappone [4].
A livello europeo, l'esigenza
di armonizzare la disciplina posta a tutela dei programmi per
elaboratore fu avvertita come un problema da risolvere, in tempi
brevi, al fine di garantire non solo la competitività,
ma la stessa futura esistenza, del mercato interno di tali prodotti.
La ricerca di un meccanismo giuridico di difesa dei programmi
per elaboratore sfociò nella Direttiva n. 250 del 1991.
Con tale atto, fonte di
diritto comunitario, si fissarono gli obiettivi di tutela da raggiungere
in una prospettiva idonea ad includere il software nell'ambito
della tutela assicurata al diritto d'autore.
«La scelta della
tutela nel diritto dautore svincola la nascita e lesercizio
del diritto da formalità, anche se qualche legislazione
ha adottato alcune forme di pubblicità notizia(omissis),
ma spesso contrastata con gli interessi delle industrie che vorrebbero
lacquisto del complesso dei diritti a titolo originario
senza tener conto degli autori persone fisiche che hanno creato
i programmi» [5].
Tra le ragioni che hanno
contribuito a far propendere il legislatore comunitario verso
le linee adottate dai precedenti legislatori internazionali in
materia di software, vi è, dunque, una forte motivazione
economica: «il diritto dautore ha per caratteristica
di nascere con la creazione dellopera, non richiedendo formalità
quali il deposito o la registrazione per ottenere protezione immediata
e, dunque, offre una tutela di facile accesso. Sulla base di queste
considerazioni, è stato ritenuto che il diritto dautore
fosse lo strumento più idoneo a favorire gli interessi
dei produttori contro la riproduzione illegale e contro le manipolazione
e, allo stesso tempo, fosse uno strumento capace di favorire lo
sviluppo tecnologico» [6].
L'Europa ha cercato, quindi,
con la suddetta Direttiva di fornire un'efficace risposta al dilagante
fenomeno della copia e della distribuzione illegale di programmi
per elaboratore: la c.d. PIRATERIA del software. Alcuni
Autori suddividono questo preoccupante fenomeno in due categorie
corrispondenti a diverse realtà economiche e criminologiche:
1. la prima è definita pirateria commerciale,
tale forma di illecito «si realizza mediante la riproduzione
di copie di software che vanno ad alimentare un autentico mercato
parallelo» [7];
2. la seconda, pirateria industriale, consistente
«nella riscrittura del codice sorgente di un programma in
maniera, e secondo una struttura sostanzialmente analoga a quella
del software copiato ma caratterizzato da alcune, più o
meno rilevanti, operazioni di maquillage estetico volte a dissimulare
il plagio realizzato» [8].
Problemi particolari sono stati sollevati in dottrina a causa
dellequiparazione che il legislatore ha attuato tra software
e opera letteraria. Per poter affrontare tale argomento, anche
se in modo superficiale, è necessario esaminare con estrema
attenzione, quanto dispone lart. 1 della Legge n. 633 del
1941:
« Sono protette ai sensi di questa legge le opere dellingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, allarchitettura, al teatro
ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore
come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, (omissis).»
Il primo punto da approfondire
è quello riguardante le ragioni per cui il legislatore
ha fatto rientrare il software allinterno della categoria
opera letteraria. Il programma per elaboratore è
protetto poiché considerato opera letteraria;
è solo da tale comparativo riconoscimento,
infatti, che trae origine e forza la suddetta tutela.
E utile esaminare,
sulla scorta di quanto suggerito da PASTORE, la reale attività
svolta da un programmatore al fine di comprendere, almeno nelle
linee essenziali, di cosa si parla discutendo di software.
Lattività
del programmatore è suddivisa in varie fasi cui spesso,
allinterno di strutture aziendali complesse (ad es. software-house),
corrispondono diverse figure professionali.
Lesigenza di creare
un programma nasce dalla constatazione dellesistenza di
un problema pratico da risolvere.
Una volta esaminato il
problema nelle sue svariate ed ipotetiche sfaccettature, il soggetto
chiamato a risolverlo cerca di individuare con gli strumenti tecnici-culturali
a sua disposizione una possibile soluzione. Il raggiungimento
di tale soluzione avviene tramite lidentificazione del principio
descrivente i passaggi logici attraverso cui pervenire al risultato
così pianificato (c.d. algoritmo).
Una volta conclusa questa
fase non rimane che scegliere quella che può essere definita,
per comodità espositiva, una forma despressione con
cui tradurre lalgoritmo in un linguaggio comprensibile alla
macchina [9].
«La scelta tra le possibili forme espressive della soluzione
tecnica è concepita come il momento della creazione, ossia
il momento in cui lo sforzo intellettuale del programmatore si
estrinseca ed è reso tangibile. (omissis) Il software non
soddisfa alcuna esigenza di tipo intellettuale e, tantomeno in
esso è ravvisabile un diretto fine culturale. Si tratta
di un linguaggio che non è rivolto alle persone, ma alla
macchina
ciò nonostante, il dettato normativo è
chiaro nellequiparazione del software allopera della
letteratura, ravvisando nellinsieme delle istruzioni che
costituiscono il programma una sorta di narrazione del principio
di soluzione» [10].
Tra le critiche più
incisive, alla suddetta scelta, si ricordano quelle di ZENO ZENCOVICH,
il quale rileva come il software possa essere considerato opera
letteraria quanto una formula matematica, e quella di GUGLIELMETTI
che rileva la stravaganza di tale equiparazione e ammette, semmai,
la fondatezza di tale paragone solo per alcuni complessi videogiochi
in cui realmente sussiste una trama ed una colonna sonora che
ricorda vagamente unopera cinematografica [11].
Un secondo momento di
riflessione deve essere dedicato al fatto che non tutto ciò
che è definibile astrattamente software rientra nella categoria
che il legislatore nazionale ed europeo ha inteso tutelare. Il
programma deve presentare un autonomo carattere creativo e risultare
come un originale prodotto dell'ingegno del suo autore.
Il requisito dell'originalità
appare, quindi, come insopprimibile condizione per l'attribuzione
dell'esclusiva propria del diritto d'autore. Rispetto alle opere
letterarie, la stessa natura funzionale e pratica del software
impone una particolare valutazione del grado di originalità
che lo stesso deve presentare ai fine della tutela.
Il momento è di
particolare rilievo dato che la scelta del criterio da adottare
in sede di valutazione d'originalità, incide in modo rilevante
sulla possibilità di ricorrere alla tutela giuridica.
Il legislatore comunitario
propende per un approccio di tipo soggettivo, disponendo che un
programma per elaboratore è tutelato solo se originale,
ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore.
La scelta del criterio
soggettivo si rivela l'unica percorribile e praticabile al fine
di non escludere dalla tutela d'autore la gran parte dei programmi
per elaboratore, in ragione della particolare natura tecnica di
questo bene.
Il software, si ricorda,
rappresenta nella sua più intima essenza una modalità
di risoluzione di problemi tecnici; per questo motivo è
difficile, salvo casi eccezionali e limitatissimi, che vengano
alla luce programmi totalmente nuovi e innovativi rispetto a quelli
preesistenti. Linnovazione tecnologica raramente procede
per salti, presentandosi sempre come un discorso, direttamente
o indirettamente, causalmente legato ai traguardi e alla conquiste
precedenti. « Il risultato di tale intervento legislativo
è stato quello rendere meritevole di tutela ogni programma
per elaboratore che risulti frutto di un'attività intellettiva
dell'autore e non di una mera azione di copiatura» [12].
Il terzo, ed ultimo, aspetto
da approfondire è quello relativo ai confini della tutela
riconosciuta al software.
Rientra sotto l'egida di
tale tutela, infatti, solo la forma espressiva dell'opera e non
i contenuti posti alla base del programma. L'art. 2, n.8 della
legge sul diritto d'autore così dispone: « ...restano
esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi
quelli alla base delle sue interfacce». In altre parole:
essendo il software essenzialmente un risolutore di problemi squisitamente
tecnici e pratici, l'idea risolutrice non è di per sé
tutelata dal diritto; quest'ultimo tutela, infatti, solo le diverse
tipologie d'espressione attraverso cui si manifesta e si concretizza
l'ingegno.
Questa soluzione, se da
un lato si presenta in sintonia con i precedenti, legislativi
e giurisprudenziali, in tema di tutela delle opere dellingegno,
dallaltra crea non pochi problemi interpretativi di
rigetto nel momento in cui viene trapiantata in una realtà
particolare come quella del software.
In questo bene, infatti,
la forma espressiva non è facilmente distinguibile e separabile
dal suo contenuto, con la conseguenza di creare dei momenti di
incertezza sicuramente non auspicabili in un settore così
delicato e complesso.
L'idea, nellintenzione
del legislatore, è così svincolata "dall'espressione
proprietaria", rimando libera di diventare fonte causale
di successivi e fecondi sviluppi da parte di altri autori che
potranno ad essa ispirarsi realizzando, con espressioni differenti,
tecniche più vantaggiose e segnando, così, un originale
progresso degno della tutela garantita dal diritto.
Il problema, nonostante
le buone intenzioni del legislatore, rimane irrisolto perché
la disciplina della tutela dei programmi per elaboratore appare
soffrire di un grave difetto genetico.
Il DNA del diritto dautore,
e nella specie dellopera letteraria, non si rivela ad un
attento esame perfettamente compatibile con il patrimonio genetico
tecnico-pratico del software che rigetta, con forza, tale disciplina
nel momento in cui, in concreto, si procede alla verifica della
tenuta dellibrido impianto normativo posto a sua tutela.