Un breve cenno, alla luce
di quanto in precedenza affermato, deve essere fatto ad un argomento
molto discusso in Rete che ha creato non pochi dubbi e paure tra
gli internauti.
Il problema attiene alla possibile realizzazione
dei reati di cui all'art. 600 ter, terzo o quarto comma, c.p.
e 600 quater c.p. attraverso l'utilizzo del software P2P (peer
to peer); vale a dire attraverso quei programmi che permettono
di condividere tra diversi utenti il materiale (di qualunque natura
e genere) presente all'interno dei computers.
La soluzione, in linea generale, deriva
dall'applicazione dei principi in precedenza descritti: l'utente
che decide di mettere a disposizione materiale pornografico realizzato
attraverso lo sfruttamento di minori in modo che chiunque possa
accedervi e prelevarne i contenuti commette il reato di distribuzione
e divulgazione (diffusione) di materiale pedo-pornografico (art.
600 ter, terzo comma) a prescindere dai mezzi utilizzati.
E' altrettanto ovvio che non commette reato
chi, utilizzando programmi P2P (Kazaa, Morpheus o altri cloni
Napster), per reperire e condividere materiale lecito, inavvertitamente
e inconsapevolmente scarica materiale pedo-pornografico sul proprio
computer (anche a causa della non corrispondenza tra il titolo
ingannatorio e il tipo di contenuto illecito in esso veicolato).
Naturalmente, una volta che il soggetto
prende coscienza del tipo di materiale "scaricato" e
nonostante ciò decide, consapevolmente, di conservarlo...
in quel momento le cose cambiano drasticamente e potranno venire
in essere i seguenti reati:
1. il reato di detenzione di materiale
pornografico previsto dall'art. 600 quater c.p., essendo presenti
tutti gli elementi oggettivi e soggettivi: la detenzione e la
consapevolezza di ciò che si detiene;
2. il reato di cui all'art. 600 ter, terzo
comma, c.p. se il materiale è mantenuto nella lista di
files messi in comune dal software p2p, dando ad altri la possibilità
di scaricarli senza alcun controllo o mediazione selettiva;
3. il reato di cui all'art. 600 ter, quarto
comma, c.p. se il materiale è mantenuto nella lista di
files messi in comune dal software p2p, dando ad altri la possibilità
di scaricarli solo dopo un controllo selettivo concretamente realizzato
con l'ausilio di specifici accorgimenti tecnici.
Per concludere sul punto, si deve far presente
che in quasi tutti i software p2p sono previste delle opzioni
per indicare:
1. la cartella in cui downloadare i files;
2. la cartella da cui gli altri utenti
possono prelevare materiale.
Ovviamente le due cartelle possono anche
coincidere ma non necessariamente.
In quest'ultimo caso (in ipotesi di
"cartelle" seperate) un utente potrebbe scaricare
i files incriminati ma non condividerne nessuno con gli altri
utenti (semplicemente lasciando vuota la cartella shared).
In tale ipotesi si ha solo il reato di
detenzione, perché il soggetto "detiene" in modo
consapevole il materiale pedopornografico ma non permette ad altri
l'accesso allo stesso.
Le diverse fattispecie in materia di pornografia
minorile non delineano solo elementi apprendibili materialmente
in quanto il legislatore non si limita a descrivere il reato solo
con delle "linee" costituite da oggetti e soggetti.
Il fatto tipico, oggettivamente e soggettivamente
realizzato, è un'immagine reale ed emotiva provocata da
una reazione che la società ha davanti ad un particolare
turbamento.
E', in ultima analisi, un coinvolgimento
provocato da un fatto umano.
L'attributo d'umanità derivava dall'appartenenza
non solo materiale ma anche psicologica del fatto al soggetto.
Ritornando ai reati in esame quello che
più sconvolge, quindi, non è la condotta inconsapevole
ma è la partecipazione psicologica del soggetto al fatto
realizzato; quest'atteggiamento dell'autore crea, infatti, l'esigenza
di una sanzione.
La forma creata dal legislatore possiede
oltre alle coordinate fisiche anche delle coordinate emotive senza
le quali l'immagine, in bianco e nero, non costituisce un reato.
In altre parole, il dato materiale, detenere
(o addirittura diffondere) delle immagini pedopornografiche è
la base necessaria, ma non sufficiente, per poter muovere un rimprovero
per aver commesso uno dei predetti reati.
Una giustizia che vuol effettivamente utilizzare la bilancia in
suo possesso, in particolare in queste situazioni in cui il rischio
di aggiungere ad una vittima innocente un'altra vittima è
molto forte, deve valutare attentamente il fatto, oggettivamente
e soggettivamente qualificato, e la persona che l'ha commesso
(valutando, ad esempio, con estrema attenzione le sue qualità
e conoscenze tecniche- informatiche).
Il giudizio complessivo che il giudice
penale è chiamato ad esprimere deve essere il frutto di
una valutazione consapevole di realtà diverse: l'una attinente
alla dimensione fattuale del reato; l'altra attinente all'autore.
In conclusione, si ricorda che il "patto
sociale" è rotto da chi si scaglia volontariamente
contro le sue regole e non dalla loro mera inosservanza.