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PORNOGRAFIA MINORILE ED INTERNET:
LA NORMATIVA ITALIANA


[di Leo Stilo]



L'aumento del numero di notizie di reati perpetrati attraverso lo sfruttamento sessuale di minori ha profondamente sconvolto in questi ultimi anni l'opinione pubblica [1] provocando un aumento dell'attenzione della stessa verso un problema che appare sempre meno consumato nel buio di una solitaria e personale deviazione sessuale e sempre più un fenomeno di vaste dimensioni che vede coinvolte organizzazioni criminali complesse e fornite di strutture "cellulari" a carattere transnazionale[2].

Al fenomeno di violenza diretta sui minori (dal singolo episodio criminale al "turismo sessuale" verso paesi ricchi di povertà e miseria) si affianca quello concernente il mercato clandestino di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale di minori; ed è proprio tale mercato a destare particolare interesse alla luce dell'enorme volume d'affari che riesce a generare attraverso l'utilizzo della Rete Internet e delle nuove tecnologie informatiche.

Appare necessario, prima di procedere oltre, premettere e circoscrivere l'oggetto di questo breve scritto: il commento di alcune "forme" di delitti contro minori consumati, principalmente, attraverso l'uso delle nuove tecnologie informatiche e comunemente ricondotte all'interno della definizione "pedofilia telematica".

L'enorme diffusione delle reti telematiche, tra tutte Internet, sempre più intese come insostituibili strumenti di lavoro e utili momenti di distrazione, ha favorito la nascita di organizzazioni criminali dedite a diversi tipi di attività illecite di carattere transnazionale [3].

Tra queste attività un ruolo rilevante è occupato dalla commercializzazione di materiale pedo-pornografico. La possibilità di scambiare informazioni in modo veloce, riservato e per molti versi anonimo, infatti, ha costituito l'elemento chiave che ha persuaso diverse organizzazioni criminali, a preferire come fonte privilegiata di reperimento e commercializzazione del materiale illecito la Rete delle reti.

"Su Internet sarebbero oltre 30.000 i siti a contenuto pedofilo denunciati alle polizie di tutto il mondo negli ultimi tre anni, ma secondo le ultime stime ne nascerebbero più di 3000 al mese. L'epicentro della pedofilia in rete - secondo il Telefono Arcobaleno - è rappresentato dagli Stati Uniti, che ospitano il 55% dei server con immagini pedofile. Seguono, nell'ordine, il Giappone (20%), i Paesi dell'Est (13%) e quelli europei. Più indietro i Paesi mediorientali (5%)"[4].

Dalle dimensioni citate si può facilmente dedurre che lo sviluppo delle nuove tecnologie consente di distribuire il materiale incriminato con estrema facilità e con costi irrilevanti in rapporto al giro d'affari del mercato della pedofilia.

Da tale ragionamento deriva il motivo per il quale imponenti organizzazioni criminali, articolate e ben attrezzate, si siano decise ad interessarsi a tale settore e ad acquisire in esso posizioni di vertice[5]. A questa considerazione si deve aggiungere l'estrema facilità, sotto il profilo tecnico ed economico, con cui è possibile creare e gestire siti web dislocati in qualsiasi luogo della Terra e attraverso cui cedere o semplicemente scambiare materiale pornografico realizzato con lo sfruttamento di minori.

Con quanto detto non si vuole affermare l'attuale inesistenza di un mercato che può essere definito, in rapporto a quello on-line, cartaceo; semplicemente, si vuole evidenziare come oggi questa seconda "fonte" sembra destinata ad esaurirsi o comunque a divenire un fenomeno estremamente marginale rispetto all'oceano di materiale reperibile "comodamente" e in modo anonimo on-line.

La Rete è un luogo in cui i c.d. "pedofili" di tutto il mondo possono, anche grazie all'uso di un vero e proprio linguaggio convenzionale che si è andato formando nel corso del tempo, scambiarsi materiale in forma più o meno riservata: tra i tanti canali spiccano quelli rappresentati dalle "chat " o da altri canali di discussione in cui non solo è possibile inviare e ricevere materiale pedo-pornografico, ma tentare di adescare le future giovani vittime.

La legge del 3 agosto del 1998, n. 269 [6], intitolata "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", introduce nel tessuto del codice penale nuove figure di reato tese a reprimere in modo specifico quello che comunemente, ed impropriamente, è definito il reato di "pedofilia".

Prima di analizzare gli aspetti "autenticamente" giuridici della questione si riportano alcune definizioni "cliniche" del fenomeno al fine di affrontare l'argomento partendo da una descrizione, il più possibile scientifica, di una patologia conosciuta (nella gran parte dei casi) solo attraverso le notizie di cronaca divulgate dai mezzi di informazione di massa, spesso non corrispondenti alla situazione concreta del soggetto attivo coinvolto nella vicenda enfaticamente pubblicizzata:

"Il termine pedofilia è la categoria assegnata generalmente ai maschi adulti attratti da individui giovani e considerevolmente più giovani di loro: la definizione più usata è comunque "attrazione sessuale per individui in età pre-puberale" (FEIERMAN, 1994).

Essa si distingue dalla efebofilia, che significa "attrazione sessuale per individui in età puberale". In ogni caso, pedofilia e efebofilia sono esempi di parafilia, cioè "una condizione, che si verifica in uomini e donne, di compulsiva ed obbligata dipendenza da uno stimolo personalmente e socialmente inaccettabile, percepito o immaginato, per il conseguimento ed il mantenimento dell'eccitazione sessuale e/o dell'orgasmo" (MONEY, 1986)" [7];

"Letteralmente il termine pedofilia significa amore per i bambini (pais = bambino, filia = amore) ma già da tempo è stata definita come una perversione, una deviazione dal normale atto sessuale. Da un punto di vista nosografico, la collocazione della pedofilia nei trattati psichiatrici più recenti, come il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 1996), è all'interno delle parafilie. Secondo i criteri dl DSM IV, per potere parlare di pedofilia è necessario che il minore coinvolto nell'attività abbia meno di tredici anni, che sia prepubere, mentre il soggetto con pedofilia deve avere almeno cinque anni più del bambino...(omissis)..." [8].

Dopo aver esaminato la definizione "clinica" di "pedofilo" è necessario ora ritornare sul terreno del fatto empiricamente tangibile e parlare di diritto penale e di fatti previsti dalla legge come reato.

Le diverse fattispecie contenute nel codice penale, è necessario ricordarlo, non rappresentano delle liste di patologie sanzionate penalmente (sarebbe un'eresia giuridica ed un triste ritorno al temibile diritto penale d'autore) ma piuttosto una puntuale descrizione di fatti e circostanze che il legislatore ha ritenuto "tipici" e meritevoli di pena[9].

Il diritto penale non è diretto a punire il "pedofilo", quale soggetto portatore di particolari patologie (psicologiche o addirittura genetiche) ma è volto a tutelare i minori attraverso la predisposizione di idonei meccanismi giuridici contro terribili forme di violenza e di sfruttamento[10].

In ossequio, infatti, ad una logica di politica criminale più attenta a reprimere e prevenire fenomeni criminali che vedono coinvolti minori, si è avvertita l'esigenza di istituire nuovi dispositivi atti a combattere questo particolare tipo di delitti sul terreno che più di altri oggi sembra essere una fertile e feconda fonte di illeciti guadagni: Internet.

"Internet è sicuramente un potente mezzo di comunicazione che se da un lato può migliorare la qualità della vita, dall'altra espone i piccoli utenti ad alcuni rischi che non possono e non devono essere sottovalutati. Intanto, l'anonimato che la rete è in grado di fornire può favorire soggetti con pedofilia che spacciandosi per coetanei dei "piccoli", possono ottenere foto, raccogliere informazioni e, a volte, organizzare incontri con le potenziali vittime"[11].

Per tale ragione il legislatore italiano ha deciso di creare, ritagliandole dalle classiche istituzioni di polizia, strutture investigative ed organi tecnici di coordinamento altamente specializzati[12].

Sul piano dell'investigazione e della ricerca della prova, inoltre, si sono raggiunti traguardi importanti e considerevoli; basti pensare all'istituzione, mutuata dalla lotta contro altri fenomeni criminali, del c.d. agente provocatore: figura che consente agli agenti di polizia di poter procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico o perfino di poter creare dei siti "civetta" al fine di procedere all'arresto di quanti hanno, con esso, preso contatto e scambiato materiale; il tutto allo scopo di poter precostituire delle prove spendibili, con profitto, in un eventuale processo[13].

La predetta legge diviene così un fondamentale momento di "adattamento" dell'ordinamento italiano al contenuto della Convezione sui diritti del fanciullo firmata nel 1989 a New York e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, in cui si è messo in evidenza il diritto del bambino ad essere protetto contro ogni forma di comportamento atto a colpire il suo onore, la sua reputazione; inoltre, con la stessa Convenzione gli Stati si sono impegnati ad impiegare mezzi e strutture (legislative, amministrative e sociali) per impedire e perseguire ogni forma maltrattamento di minori e in particolare ogni forma, diretta o indiretta, di sfruttamento sessuale degli stessi.


NOTE


[1] SARZANA, Informatica, internet e diritto penale, II edizione (riveduta, corretta ed ampliata), Milano, 2003, 379: "La pubblicizzazione dei gravissimi reati commessi nell'ambito sessuale nei confronti dei minori ha rinfocolato in Italia e nel mondo il dibattito sul perseguimento di comportamenti di tipo pedofilo nelle reti telematiche. A questo proposito va ricordato che l'argomento relativo alla diffusione di contenuti illegali o dannosi su Internet, è da tempo, con specifico riguardo alla pornografia minorile per via telematica, all'attenzione delle maggiori organizzazioni internazionali (Unione Europea, OCSE, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite) che si sono occupate o si stanno occupando attivamente del problema".

[2] STILO, L'influenza delle nuove tecnologie informatiche sull'originale archetipo "criminalità organizzata", in Diritto della Gestione Digitale delle Informazioni, "Il Nuovo Diritto", n. 4, 2003, 17: "Le tecnologie informatiche, influenzando la vita dei soggetti comuni che in esse trovano nuovi modi di comunicare e lavorare, hanno contribuito a mutare sostanzialmente i vecchi archetipi organizzativi delle strutture criminali. Gli effetti di queste influenze si sono avvertiti, in modo immediato, sul piano della realizzazione e della messa in atto dell'intento criminoso e, in modo mediato, sulla stessa struttura organizzativa che si è dovuta adattare alle diverse "urgenze" create dall'esigenza di perseguire e ottenere nuovi e più incisivi risultati. Per quanto riguarda il primo aspetto, si assiste ad una rivoluzione copernicana del classico rapporto che lega la criminalità organizzata al territorio, classico oggetto di dominio diretto e tangibile. Per quanto riguarda il secondo punto, si assiste all'abbandono delle vecchie e monumentali strutture verticistiche non più idonee, in una società in cui tutto si muove ad estrema velocità e dove le stesse forze dell'ordine controllano in modo efficace le principali autostrade dell'informazione, a garantire la sopravvivenza del gruppo criminale. La criminalità organizzata, nelle sue varie e mutevoli forme, si è, necessariamente, adattata ad un nuovo tessuto sociale ed economico che pone al centro dei propri interessi una nuova fonte di ricchezza, simbolo essa stessa di nuova era: l'informazione".

[3] Di particolare interesse sul punto appare il capitolo XII "Criminalità organizzata e computers", dell'opera di CARLO SARZANA DI S. IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, op.cit., 83. In particolare l'insigne Autore sottolinea che : " da tempo negli Stati Uniti esperti e studiosi hanno richiamato l'attenzione del pubblico sul fatto che la criminalità organizzata sta rivolgendo la sua attenzione all'area dei computers. (omissis) La tesi svolta dagli investigatori è che il crimine organizzato deve entrare nell'area dell'elettronica se vuole mantenere i suoi profitti. Almeno in California il computer crime, infatti, era divenuto "the most lucrative form of theft" con una percentuale media di guadagno di 450.000 dollari per crimine. Va segnalato inoltre che la criminalità organizzata sta informatizzandosi sia allo scopo di gestire meglio i propri affari (traffico di droghe, scommesse illegali, prestiti usurari, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio di denaro, pornografia e pedofili, ecc.) sia allo scopo di eludere le indagini di polizia".

[4] BOEZIO - D'ALESSIO, Internet e responsabili penali, in AA.VV., Internet e responsabilità giuridiche (a cura di VACIAGO), serie Nuove voci del diritto (a cura di CASSANO), Piacenza, 2002, 282.

[5] POMANTE, Internet e Criminalità, Torino, 1999, 226: " Per comprendere appieno l'interesse che le organizzazioni criminali hanno cominciato a rivolgere all'informatica, è sufficiente riflettere sulla circostanza che, nel decennio 1982-1992, l'attività della criminalità organizzata ha subito un deciso spostamento dai settori tradizionali verso i nuovi settori dell'informatica e della telematica. La mafia, anch'essa terziarizzata, è divenuta una società di servizi finanziari che ha adeguato le proprie logiche a quelle economiche della società dell'informazione...(omissis)...la criminalità organizzata ha dunque assunto una nuova fisionomia, sovranazionale e informatizzata.".

[6] SARZANA, Informatica, internet e diritto penale, op.cit., 382; BOEZIO - D'ALESSIO, Internet e responsabili penali, op.cit. 283.

[7] ZAPPALA', Pedofilia e Internet, in AA.VV., Sessualità, diritto e processo (a cura di GULLOTTA- PEZZATTI), Milano, 2002, 242.

[8] BONIFAZI - MACRI', Pedofilia: aspetti clinici e psicosociali, in AA.VV., Proposte di criminologia applicata 2002, (a cura di CARLO SERRA), Milano, 2002, 269.

[9] CAMMARATA, Internet, il bambino e l'acqua sporca, pubblicato il 10 settembre 1998 sulla rivista telematica Interlex (www.interlex.it): "Essere pedofilo non è (o non dovrebbe essere, in uno Stato di diritto) un reato. La pedofilia, come qualsiasi altra inclinazione socialmente disapprovata, diventa reato quando danneggia un'altra persona. ...(omissis)... Altra cosa è lo sfruttamento sessuale dei minori a scopo di lucro. Qui siamo di fronte a un crimine orrendo, che desta un forte allarme sociale. Questo allarme si riflette, fra l'altro, nel suggestivo titolo della nostra recente legge anti-pedofilia, con l'immagine colorita della "riduzione in schiavitù". Il losco trafficante di bambini non dovrebbe essere confuso col pedofilo, ma purtroppo il colpevole sensazionalismo dei mezzi di informazione non aiuta la collettività a comprendere i termini del problema e le sue reali implicazioni".

[10] MONTI, Non si proteggono i minori creando nuovi mostri, pubblicato il 18 marzo del 2003 sulla rivista telematica Interlex (www.interlex.it): " Sarebbe innanzitutto da ricordare che la legge 269 punisce a vario titolo la diffusione (impropriamente definita divulgazione, che in italiano significa altro) di immagini pornografiche prodotte mediante lo sfruttamento sessuale dei minori. Viceversa, quando ci si riferisce a casi del genere, si utilizza il termine "pedofilia", che ha tuttaltro significato e che riguarda la sfera delle psicopatologie sessuali. In altri termini si opera un pericoloso ribaltamento dei criteri di imputazione della responsabilità, per cui non è sanzionato il provocare un fatto tipico e antigiuridico (come è regola nel codice penale), ma la pura e semplice "colpa per tipo d'autore"".

[11] BONIFAZI - MACRI', Pedofilia: aspetti clinici e psicosociali, in AA.VV., Proposte di criminologia applicata 2002, (a cura di CARLO SERRA), Milano, 2002, 284.

[12] Per un approfondimento in merito alla nascita, alla struttura, ai compiti ed alle operazioni più rilevanti del servizio di polizia postale e delle comunicazioni si rinvia al VI capitolo di una delle pietre angolari dell'attuale cultura giuridica penalistica e criminologica delle nuove tecnologie informatiche: GIANLUCA POMANTE, Internet e criminalità, Torino, 1999, 234 e ss.

[13] POMANTE, Internet e Criminalità, op. cit, 21: " L'art. 14 della citata legge n. 269 del 1998, infatti, fornisce alla Polizia giudiziaria strumenti organizzativi ed investigativi già adottati con successo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, a conferma del particolare rigore con il quale è stata disciplinata la materia e della rilevanza data al bene giuridico tutelato. Le Forze dell'ordine(in particolare, vertendosi in materia di crimini informatici, il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni) possono procedere, mediante utilizzo di sistemi informatici o telematici, all'acquisto simulato di materiale pornografico, all'effettuazione di opera di intermediazione, all'apertura di siti contenente materiale pornografico, ecc., con il preciso fine di individuare i soggetti autori di tali reati".


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Sez. di "Crimine Informatico" di Crimine - Dir. Leo Stilo