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PORNOGRAFIA
MINORILE ED INTERNET:
LA NORMATIVA ITALIANA
[di Leo
Stilo]
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L'aumento del numero di notizie di reati
perpetrati attraverso lo sfruttamento sessuale di minori ha profondamente
sconvolto in questi ultimi anni l'opinione pubblica [1]
provocando un aumento dell'attenzione della stessa verso un problema
che appare sempre meno consumato nel buio di una solitaria e personale
deviazione sessuale e sempre più un fenomeno di vaste dimensioni
che vede coinvolte organizzazioni criminali complesse e fornite
di strutture "cellulari" a carattere transnazionale[2].
Al fenomeno di violenza diretta sui minori
(dal singolo episodio criminale al "turismo sessuale"
verso paesi ricchi di povertà e miseria) si affianca quello
concernente il mercato clandestino di materiale pornografico realizzato
attraverso lo sfruttamento sessuale di minori; ed è proprio
tale mercato a destare particolare interesse alla luce dell'enorme
volume d'affari che riesce a generare attraverso l'utilizzo della
Rete Internet e delle nuove tecnologie informatiche.
Appare necessario, prima di procedere oltre,
premettere e circoscrivere l'oggetto di questo breve scritto:
il commento di alcune "forme" di delitti contro minori
consumati, principalmente, attraverso l'uso delle nuove tecnologie
informatiche e comunemente ricondotte all'interno della definizione
"pedofilia telematica".
L'enorme diffusione delle reti telematiche,
tra tutte Internet, sempre più intese come insostituibili
strumenti di lavoro e utili momenti di distrazione, ha favorito
la nascita di organizzazioni criminali dedite a diversi tipi di
attività illecite di carattere transnazionale [3].
Tra queste attività un ruolo rilevante
è occupato dalla commercializzazione di materiale pedo-pornografico.
La possibilità di scambiare informazioni in modo veloce,
riservato e per molti versi anonimo, infatti, ha costituito l'elemento
chiave che ha persuaso diverse organizzazioni criminali, a preferire
come fonte privilegiata di reperimento e commercializzazione del
materiale illecito la Rete delle reti.
"Su Internet sarebbero oltre 30.000
i siti a contenuto pedofilo denunciati alle polizie di tutto il
mondo negli ultimi tre anni, ma secondo le ultime stime ne nascerebbero
più di 3000 al mese. L'epicentro della pedofilia in rete
- secondo il Telefono Arcobaleno - è rappresentato dagli
Stati Uniti, che ospitano il 55% dei server con immagini pedofile.
Seguono, nell'ordine, il Giappone (20%), i Paesi dell'Est (13%)
e quelli europei. Più indietro i Paesi mediorientali (5%)"[4].
Dalle dimensioni citate si può facilmente
dedurre che lo sviluppo delle nuove tecnologie consente di distribuire
il materiale incriminato con estrema facilità e con costi
irrilevanti in rapporto al giro d'affari del mercato della pedofilia.
Da tale ragionamento deriva il motivo per
il quale imponenti organizzazioni criminali, articolate e ben
attrezzate, si siano decise ad interessarsi a tale settore e ad
acquisire in esso posizioni di vertice[5].
A questa considerazione si deve aggiungere l'estrema facilità,
sotto il profilo tecnico ed economico, con cui è possibile
creare e gestire siti web dislocati in qualsiasi luogo della Terra
e attraverso cui cedere o semplicemente scambiare materiale pornografico
realizzato con lo sfruttamento di minori.
Con quanto detto non si vuole affermare
l'attuale inesistenza di un mercato che può essere definito,
in rapporto a quello on-line, cartaceo; semplicemente, si vuole
evidenziare come oggi questa seconda "fonte" sembra
destinata ad esaurirsi o comunque a divenire un fenomeno estremamente
marginale rispetto all'oceano di materiale reperibile "comodamente"
e in modo anonimo on-line.
La Rete è un luogo in cui i c.d.
"pedofili" di tutto il mondo possono, anche grazie all'uso
di un vero e proprio linguaggio convenzionale che si è
andato formando nel corso del tempo, scambiarsi materiale in forma
più o meno riservata: tra i tanti canali spiccano quelli
rappresentati dalle "chat " o da altri canali di discussione
in cui non solo è possibile inviare e ricevere materiale
pedo-pornografico, ma tentare di adescare le future giovani vittime.
La legge del 3 agosto del 1998, n. 269
[6], intitolata "Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù",
introduce nel tessuto del codice penale nuove figure di reato
tese a reprimere in modo specifico quello che comunemente, ed
impropriamente, è definito il reato di "pedofilia".
Prima di analizzare gli aspetti "autenticamente"
giuridici della questione si riportano alcune definizioni "cliniche"
del fenomeno al fine di affrontare l'argomento partendo da una
descrizione, il più possibile scientifica, di una patologia
conosciuta (nella gran parte dei casi) solo attraverso le notizie
di cronaca divulgate dai mezzi di informazione di massa, spesso
non corrispondenti alla situazione concreta del soggetto attivo
coinvolto nella vicenda enfaticamente pubblicizzata:
"Il termine pedofilia è
la categoria assegnata generalmente ai maschi adulti attratti
da individui giovani e considerevolmente più giovani di
loro: la definizione più usata è comunque "attrazione
sessuale per individui in età pre-puberale" (FEIERMAN,
1994).
Essa si distingue dalla efebofilia,
che significa "attrazione sessuale per individui in età
puberale". In ogni caso, pedofilia e efebofilia sono esempi
di parafilia, cioè "una condizione, che si verifica
in uomini e donne, di compulsiva ed obbligata dipendenza da uno
stimolo personalmente e socialmente inaccettabile, percepito o
immaginato, per il conseguimento ed il mantenimento dell'eccitazione
sessuale e/o dell'orgasmo" (MONEY, 1986)" [7];
"Letteralmente il termine pedofilia
significa amore per i bambini (pais = bambino, filia = amore)
ma già da tempo è stata definita come una perversione,
una deviazione dal normale atto sessuale. Da un punto di vista
nosografico, la collocazione della pedofilia nei trattati psichiatrici
più recenti, come il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disturbi Mentali, 1996), è all'interno delle parafilie.
Secondo i criteri dl DSM IV, per potere parlare di pedofilia è
necessario che il minore coinvolto nell'attività abbia
meno di tredici anni, che sia prepubere, mentre il soggetto con
pedofilia deve avere almeno cinque anni più del bambino...(omissis)..."
[8].
Dopo aver esaminato la definizione "clinica"
di "pedofilo" è necessario ora ritornare sul
terreno del fatto empiricamente tangibile e parlare di diritto
penale e di fatti previsti dalla legge come reato.
Le diverse fattispecie contenute nel codice
penale, è necessario ricordarlo, non rappresentano delle
liste di patologie sanzionate penalmente (sarebbe un'eresia giuridica
ed un triste ritorno al temibile diritto penale d'autore) ma piuttosto
una puntuale descrizione di fatti e circostanze che il legislatore
ha ritenuto "tipici" e meritevoli di pena[9].
Il diritto penale non è diretto
a punire il "pedofilo", quale soggetto portatore di
particolari patologie (psicologiche o addirittura genetiche) ma
è volto a tutelare i minori attraverso la predisposizione
di idonei meccanismi giuridici contro terribili forme di violenza
e di sfruttamento[10].
In ossequio, infatti, ad una logica di
politica criminale più attenta a reprimere e prevenire
fenomeni criminali che vedono coinvolti minori, si è avvertita
l'esigenza di istituire nuovi dispositivi atti a combattere questo
particolare tipo di delitti sul terreno che più di altri
oggi sembra essere una fertile e feconda fonte di illeciti guadagni:
Internet.
"Internet è sicuramente un
potente mezzo di comunicazione che se da un lato può migliorare
la qualità della vita, dall'altra espone i piccoli utenti
ad alcuni rischi che non possono e non devono essere sottovalutati.
Intanto, l'anonimato che la rete è in grado di fornire
può favorire soggetti con pedofilia che spacciandosi per
coetanei dei "piccoli", possono ottenere foto, raccogliere
informazioni e, a volte, organizzare incontri con le potenziali
vittime"[11].
Per tale ragione il legislatore italiano
ha deciso di creare, ritagliandole dalle classiche istituzioni
di polizia, strutture investigative ed organi tecnici di coordinamento
altamente specializzati[12].
Sul piano dell'investigazione e della ricerca
della prova, inoltre, si sono raggiunti traguardi importanti e
considerevoli; basti pensare all'istituzione, mutuata dalla lotta
contro altri fenomeni criminali, del c.d. agente provocatore:
figura che consente agli agenti di polizia di poter procedere
all'acquisto simulato di materiale pornografico o perfino di poter
creare dei siti "civetta" al fine di procedere all'arresto
di quanti hanno, con esso, preso contatto e scambiato materiale;
il tutto allo scopo di poter precostituire delle prove spendibili,
con profitto, in un eventuale processo[13].
La predetta legge diviene così un
fondamentale momento di "adattamento" dell'ordinamento
italiano al contenuto della Convezione sui diritti del fanciullo
firmata nel 1989 a New York e ratificata con la legge 27 maggio
1991, n. 176, in cui si è messo in evidenza il diritto
del bambino ad essere protetto contro ogni forma di comportamento
atto a colpire il suo onore, la sua reputazione; inoltre, con
la stessa Convenzione gli Stati si sono impegnati ad impiegare
mezzi e strutture (legislative, amministrative e sociali) per
impedire e perseguire ogni forma maltrattamento di minori e in
particolare ogni forma, diretta o indiretta, di sfruttamento sessuale
degli stessi.
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NOTE
[1] SARZANA, Informatica, internet
e diritto penale, II edizione (riveduta, corretta ed ampliata),
Milano, 2003, 379: "La pubblicizzazione dei gravissimi reati
commessi nell'ambito sessuale nei confronti dei minori ha rinfocolato
in Italia e nel mondo il dibattito sul perseguimento di comportamenti
di tipo pedofilo nelle reti telematiche. A questo proposito va
ricordato che l'argomento relativo alla diffusione di contenuti
illegali o dannosi su Internet, è da tempo, con specifico
riguardo alla pornografia minorile per via telematica, all'attenzione
delle maggiori organizzazioni internazionali (Unione Europea,
OCSE, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite) che si sono occupate
o si stanno occupando attivamente del problema".
[2]
STILO, L'influenza delle nuove tecnologie informatiche sull'originale
archetipo "criminalità organizzata", in Diritto
della Gestione Digitale delle Informazioni, "Il Nuovo Diritto",
n. 4, 2003, 17: "Le tecnologie informatiche, influenzando
la vita dei soggetti comuni che in esse trovano nuovi modi di
comunicare e lavorare, hanno contribuito a mutare sostanzialmente
i vecchi archetipi organizzativi delle strutture criminali. Gli
effetti di queste influenze si sono avvertiti, in modo immediato,
sul piano della realizzazione e della messa in atto dell'intento
criminoso e, in modo mediato, sulla stessa struttura organizzativa
che si è dovuta adattare alle diverse "urgenze"
create dall'esigenza di perseguire e ottenere nuovi e più
incisivi risultati. Per quanto riguarda il primo aspetto, si assiste
ad una rivoluzione copernicana del classico rapporto che lega
la criminalità organizzata al territorio, classico oggetto
di dominio diretto e tangibile. Per quanto riguarda il secondo
punto, si assiste all'abbandono delle vecchie e monumentali strutture
verticistiche non più idonee, in una società in
cui tutto si muove ad estrema velocità e dove le stesse
forze dell'ordine controllano in modo efficace le principali autostrade
dell'informazione, a garantire la sopravvivenza del gruppo criminale.
La criminalità organizzata, nelle sue varie e mutevoli
forme, si è, necessariamente, adattata ad un nuovo tessuto
sociale ed economico che pone al centro dei propri interessi una
nuova fonte di ricchezza, simbolo essa stessa di nuova era: l'informazione".
[3] Di
particolare interesse sul punto appare il capitolo XII "Criminalità
organizzata e computers", dell'opera di CARLO SARZANA DI
S. IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, op.cit.,
83. In particolare l'insigne Autore sottolinea che : " da
tempo negli Stati Uniti esperti e studiosi hanno richiamato l'attenzione
del pubblico sul fatto che la criminalità organizzata sta
rivolgendo la sua attenzione all'area dei computers. (omissis)
La tesi svolta dagli investigatori è che il crimine organizzato
deve entrare nell'area dell'elettronica se vuole mantenere i suoi
profitti. Almeno in California il computer crime, infatti, era
divenuto "the most lucrative form of theft" con una
percentuale media di guadagno di 450.000 dollari per crimine.
Va segnalato inoltre che la criminalità organizzata sta
informatizzandosi sia allo scopo di gestire meglio i propri affari
(traffico di droghe, scommesse illegali, prestiti usurari, sfruttamento
della prostituzione, riciclaggio di denaro, pornografia e pedofili,
ecc.) sia allo scopo di eludere le indagini di polizia".
[4] BOEZIO
- D'ALESSIO, Internet e responsabili penali, in AA.VV., Internet
e responsabilità giuridiche (a cura di VACIAGO), serie
Nuove voci del diritto (a cura di CASSANO), Piacenza, 2002, 282.
[5] POMANTE,
Internet e Criminalità, Torino, 1999, 226: " Per comprendere
appieno l'interesse che le organizzazioni criminali hanno cominciato
a rivolgere all'informatica, è sufficiente riflettere sulla
circostanza che, nel decennio 1982-1992, l'attività della
criminalità organizzata ha subito un deciso spostamento
dai settori tradizionali verso i nuovi settori dell'informatica
e della telematica. La mafia, anch'essa terziarizzata, è
divenuta una società di servizi finanziari che ha adeguato
le proprie logiche a quelle economiche della società dell'informazione...(omissis)...la
criminalità organizzata ha dunque assunto una nuova fisionomia,
sovranazionale e informatizzata.".
[6]
SARZANA, Informatica, internet e diritto penale, op.cit., 382;
BOEZIO - D'ALESSIO, Internet e responsabili penali, op.cit. 283.
[7] ZAPPALA',
Pedofilia e Internet, in AA.VV., Sessualità, diritto e
processo (a cura di GULLOTTA- PEZZATTI), Milano, 2002, 242.
[8] BONIFAZI
- MACRI', Pedofilia: aspetti clinici e psicosociali, in AA.VV.,
Proposte di criminologia applicata 2002, (a cura di CARLO SERRA),
Milano, 2002, 269.
[9] CAMMARATA,
Internet, il bambino e l'acqua sporca, pubblicato il 10 settembre
1998 sulla rivista telematica Interlex (www.interlex.it): "Essere
pedofilo non è (o non dovrebbe essere, in uno Stato di
diritto) un reato. La pedofilia, come qualsiasi altra inclinazione
socialmente disapprovata, diventa reato quando danneggia un'altra
persona. ...(omissis)... Altra cosa è lo sfruttamento sessuale
dei minori a scopo di lucro. Qui siamo di fronte a un crimine
orrendo, che desta un forte allarme sociale. Questo allarme si
riflette, fra l'altro, nel suggestivo titolo della nostra recente
legge anti-pedofilia, con l'immagine colorita della "riduzione
in schiavitù". Il losco trafficante di bambini non
dovrebbe essere confuso col pedofilo, ma purtroppo il colpevole
sensazionalismo dei mezzi di informazione non aiuta la collettività
a comprendere i termini del problema e le sue reali implicazioni".
[10] MONTI,
Non si proteggono i minori creando nuovi mostri, pubblicato il
18 marzo del 2003 sulla rivista telematica Interlex (www.interlex.it):
" Sarebbe innanzitutto da ricordare che la legge 269 punisce
a vario titolo la diffusione (impropriamente definita divulgazione,
che in italiano significa altro) di immagini pornografiche prodotte
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori. Viceversa, quando
ci si riferisce a casi del genere, si utilizza il termine "pedofilia",
che ha tuttaltro significato e che riguarda la sfera delle psicopatologie
sessuali. In altri termini si opera un pericoloso ribaltamento
dei criteri di imputazione della responsabilità, per cui
non è sanzionato il provocare un fatto tipico e antigiuridico
(come è regola nel codice penale), ma la pura e semplice
"colpa per tipo d'autore"".
[11]
BONIFAZI - MACRI', Pedofilia: aspetti clinici e psicosociali,
in AA.VV., Proposte di criminologia applicata 2002, (a cura di
CARLO SERRA), Milano, 2002, 284.
[12]
Per un approfondimento in merito alla nascita, alla struttura,
ai compiti ed alle operazioni più rilevanti del servizio
di polizia postale e delle comunicazioni si rinvia al VI capitolo
di una delle pietre angolari dell'attuale cultura giuridica penalistica
e criminologica delle nuove tecnologie informatiche: GIANLUCA
POMANTE, Internet e criminalità, Torino, 1999, 234 e ss.
[13]
POMANTE, Internet e Criminalità, op. cit, 21: " L'art.
14 della citata legge n. 269 del 1998, infatti, fornisce alla
Polizia giudiziaria strumenti organizzativi ed investigativi già
adottati con successo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti,
a conferma del particolare rigore con il quale è stata
disciplinata la materia e della rilevanza data al bene giuridico
tutelato. Le Forze dell'ordine(in particolare, vertendosi in materia
di crimini informatici, il Servizio di Polizia Postale e delle
Comunicazioni) possono procedere, mediante utilizzo di sistemi
informatici o telematici, all'acquisto simulato di materiale pornografico,
all'effettuazione di opera di intermediazione, all'apertura di
siti contenente materiale pornografico, ecc., con il preciso fine
di individuare i soggetti autori di tali reati".
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