Lesercizio dellazione
penale.
Larticolo 8 detta
alcune linee guida per la determinazione della giurisdizione e
per lesercizio dellazione penale. Nelle ipotesi di
reato di cui allart. 2 (Reati relativi allo sfruttamento
sessuale dei bambini), 3 (Reati di pornografia infantile) e 4
(Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo)
gli Stati membri si devono premunire di adottare le misure necessaria
per stabilire la propria competenza.
Le ipotesi descritte si
riferiscono:
a) al reato commesso, anche
parzialmente, sul territorio statale;
b) al reato commesso fuori
dal territorio statale.
Ladozione di questultima
circostanza è facoltativa (sia in merito al se
che al come) [1], nei limiti in cui l'autore sia un
cittadino dello Stato interessato ed in cui il reato sia commesso
a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio
di tale Stato membro.
Lo Stato membro, nel cui
ordinamento giuridico non è consentita lestradizione
allestero dei propri cittadini che commettono i reati in
esame, deve porre in essere tutte quelle misure idonee a perseguirli
nel proprio territorio stabilendone la competenza giurisdizionale.
Il legislatore nazionale
dovrà, inoltre, in questa particolare condizione perseguire
comunque i propri cittadini che pur non trovandosi fuori dal proprio
territorio commettono i reati di cui allart. 2, 3 e 4.
Per quanto riguarda la
c.d. pedofilia telematica, ossia i reati di pornografia infantile
previsti dallart. 3[20, ciascuno Stato membro si deve preoccupare
di garantire la propria competenza giurisdizionale ogniqualvolta
il reato sia stato « commesso a mezzo di un sistema informatico
a cui l'autore ha avuto accesso dal suo territorio,a prescindere
dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio».
In argomento di esercizio
dellazione penale di particolare interesse è la disposizione
contenuta nel primo paragrafo dellart. 9.
Questa norma pone a carico
degli Stati il dovere di organizzare le procedure relative alle
indagini e allazione penale in modo da non far dipendere
il loro avvio da una necessaria denuncia o accusa da parte della
persona offesa.
La procedibilità
dufficio deve essere garantita almeno per le ipotesi più
gravi contenute negli articoli 2 ,3 e 4.
In conclusione, la vittima
deve essere considerata come un soggetto estremamente vulnerabile
e il cui intervento nel procedimento penale deve essere circondato
da norme dirette a garantirne lincolumità fisica
e psichica.
In questo quadro, gli
Stati membri devono porre attenzione anche alla famiglia della
vittima sia in senso assistenziale che in merito alla ricerca
di eventuali responsabilità penali.
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[1] Nel caso in cui gli
Stati membri decidano di avvalersi della facoltà indicata
devono informare il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione,specificando
in che modo e in che misura intendono adeguarsi alle disposizioni
di cui al paragrafo 1,lettere b)e c).
[2] Ai reati di cui allart.
3 si devono associare anche le ipotesi di istigazione, concorso
e tentativo di cui allart. 4.