1. .Pene e circostanze
aggravanti.
Le sanzioni previste nella
decisione quadro per i reati di sfruttamento sessuale dei minori
e per quelli di pornografia infantile sono essenzialmente di 3
tipi: 1. pene dirette a privare il responsabile della libertà
personale, 2. pene di natura interdittiva, 3. sanzioni di carattere
non penale. Per quanto concerne le pene dirette a privare il responsabile
della libertà personale le pene sono suddivise in due macrocategorie:
1) nella prima rientrano
i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 punibili con sanzioni privative
della libertà personale di durata massima compresa «tra
almeno 1 e 3 anni»;
2) nella seconda rientrano
i reati punibili con sanzioni privative della libertà personale
di durata massima compresa «tra almeno 5 e 10 anni»:
2.1) di cui all'articolo 2, lettera a)
che consistono nel «costringere un bambino alla prostituzione
o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico »;
2.2) i reati di cui all'articolo 2, lettera
c), punto i) commessi da chi partecipa ad attività sessuali
con un bambino,laddove « faccia uso di coercizione, forza
o minaccia»;
2.3 ) i reati di cui all'articolo 2,
lettera a) che consistono nel «trarre profitto o sfruttare
il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini » e i reati
di cui all'articolo 2, lettera b) commessi da chi induce un
bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a
carattere pornografico quando in entrambe le ipotesi si verifichi
almeno una delle seguenti circostanze:
2.3.1) «la vittima sia un bambino
che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista
dalla legislazione nazionale»
2.3.2) «l'autore
del reato,deliberatamente o per negligenza,ha messo in pericolo
la vita del bambino»
2.3.3) «il reato è stato
commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino
un pregiudizio grave»
2.3.4) «il reato
è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale
ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello
di sanzione previsto in detta azione comune»
2.4) i reati di cui all'articolo 2, lettera
c), punti ii) e iii), commessi rispettivamente da chi partecipa
ad attività sessuali con un bambino facendo uso di coercizione,
forza o minaccia e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a),
b) e c), commessi rispettivamente da chi, con o senza lutilizzo
di un sistema informatico, produce, distribuisce, diffonde o
trasmette e acquista o possiede materiale pornografico infantile
nei casi in cui :
2.4.1) la vittima sia un bambino che
non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale prevista
dalla legislazione nazionale.
2.4.2) l'autore del reato, deliberatamente
o per negligenza,ha messo in pericolo la vita del bambino,
2.4.3) il reato è stato commesso
ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio
grave,
2.4.4) il reato è stato commesso
nel contesto di un'organizzazione criminale.
Per quanto riguarda le
sanzioni interdittive, il terzo paragrafo dellarticolo 5 dispone
chiaramente che gli Stati membri devono adottare tutte quelle misure
necessarie per far sì che le persone che siano state condannate
per i reati descritti entro lampia categoria dei reati di
sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile possano
essere interdette (in via temporanea o perpetua) dallesercizio
dellattività professionale che ruotano attorno alla
cura dei minori.
Infine, il paragrafo 4 pone delle eccezioni a quanto disposto nelle
precedenti disposizioni in argomento di pena per le condotte, in
materia di pornografia infantile, di cui allart. articolo
1, lettera b), punto iii) relative ad « immagini realistiche
di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta»
(pornografia c.d. virtuale»).
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