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DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI
DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2003:
REATI RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI.


[di
Leo Stilo]

[DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
]

1. Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini.

Dopo aver chiarito nel primo articolo gli elementi di base delle successive disposizioni, la decisione quadro, con il secondo e terzo articolo, si sofferma a descrivere le condotte che dovranno essere oggetto di intervento legislativo nazionale[15].

La prima fattispecie descritta è diretta a rendere punibile la condotta intenzionale di chi costringe (lett. a) e induce (lett. b) un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico.

Si tratta della descrizione delle condotte più gravi perpetrate ai danni di un minore e in cui la stessa violenza diviene elemento prodromico per la realizzazione di un’ignobile attività lucrativa.

L’elemento che caratterizza le diverse ipotesi è rappresentato dal comportamento di chi costringe, attraverso l’uso di violenza (fisica e/o psicologica) o minacce, il minore a prostituirsi o a prendere parte a spettacoli pornografici.

Sono altresì da punire anche le condotte di chi intenzionalmente «trae profitto» dalle predette condotte o comunque le «sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini».

La decisione quadro tende così a far punire dagli Stati membri tutte quelle condotte poste in essere da chi direttamente o indirettamente trae profitto dallo sfruttamento sessuale dei bambini.

Infine, l’ultima condotta presa in considerazione è quella diretta a punire il comportamento di chi partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove
«i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
ii) dia in pagamento denaro,o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure
iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino».

2.Reati di pornografia infantile: definizioni minime ed eccezioni.

L’articolo 3 delinea, a sua volta, le figure di illecito rientranti nella definizione di “Reati di pornografia infantile”.

Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché le suddette condotte intenzionali, attuate o meno per mezzo di un sistema informatico, siano rese punibili come reato, quando queste non siano autorizzate.

Rientrano nella definizione data tutte le condotte che ruotano attorno allo sfruttamento del materiale pornografico infantile dal momento della produzione, passando per la distribuzione, diffusione o trasmissione per giungere sino all’acquisto o al semplice possesso.

A queste ipotesi si devono aggiungere anche quelle contenute nell’art. 4 che impone l’adozione delle misure necessarie a rendere punibili l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso nelle predette ipotesi di reato relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile.

Per quanto riguarda la previsione del tentativo questo è ammesso per le ipotesi di produzione, distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile (art. 3, par. 1 lett. a e b).

Di estrema rilevanza appaiono, inoltre, le disposizioni, contenute nel secondo comma dell’art. 3, dirette a delineare delle eccezioni che gli Stati membri possono adottare per escludere la responsabilità penale di alcune condotte connesse alla pornografia infantile.

Si tratta di ipotesi in cui lo Stato membro può decidere di escludere la responsabilità penale.

Con la prima si crea un’eccezione a quanto disposto nell’art. 1, lett. b, punto ii), in tema di pornografia infantile c.d. “apparente”, definendo come non responsabile penalmente il soggetto che mette in atto delle condotte relative ai reati di pornografia infantile quando la persona reale ritratta, nonostante appaia un bambino, abbia in realtà 18 anni o un’età superiore.

La seconda eccezione è relativa sia alle ipotesi classiche di cui all’art. 1 lett. b), punto i) e sia a quelle di più recente istituzione contenute nel punto ii) e in precedenza analizzate.
Anche in questi casi, trattandosi di produzione e possesso, le immagini devono essere state prodotte e detenute per uso privato con il consenso degli stessi soggetti ritratti[16].

La terza eccezione adottabile dagli Stati membri si riferisce alle ipotesi di cui all’art. 1 alla lett. b, punto iii) relative alla pornografia infantile c.d. “virtuale”[17].

In quest’ultima ipotesi si ritiene non penalmente responsabile il soggetto che dimostra di aver prodotto o detenuto il suddetto materiale solo per uso privato, «…purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti i)e ii),e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale».


NOTE

[15] Ciascuno Stato membro ha l’obbligo di impegnarsi ad adottare le misure necessarie per adattare il proprio diritto penale ai principi contenuti nel documento in esame.

[16] Si deve aggiungere che il consenso si considera valido quando i minori abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale e quando l'autore l'ha ottenuto non avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore.

[17] Materiale illecito che appare reale ma in realtà è frutto di una creazione grafica artificiale.



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Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo