1. Reati relativi allo
sfruttamento sessuale dei bambini.
Dopo aver chiarito nel
primo articolo gli elementi di base delle successive disposizioni,
la decisione quadro, con il secondo e terzo articolo, si sofferma
a descrivere le condotte che dovranno essere oggetto di intervento
legislativo nazionale[15].
La prima fattispecie descritta
è diretta a rendere punibile la condotta intenzionale di
chi costringe (lett. a) e induce (lett. b) un bambino alla prostituzione
o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico.
Si tratta della descrizione
delle condotte più gravi perpetrate ai danni di un minore
e in cui la stessa violenza diviene elemento prodromico per la
realizzazione di unignobile attività lucrativa.
Lelemento che caratterizza
le diverse ipotesi è rappresentato dal comportamento di
chi costringe, attraverso luso di violenza (fisica e/o psicologica)
o minacce, il minore a prostituirsi o a prendere parte a spettacoli
pornografici.
Sono altresì da
punire anche le condotte di chi intenzionalmente «trae profitto»
dalle predette condotte o comunque le «sfrutta sotto qualsiasi
forma a tali fini».
La decisione quadro tende
così a far punire dagli Stati membri tutte quelle condotte
poste in essere da chi direttamente o indirettamente trae profitto
dallo sfruttamento sessuale dei bambini.
Infine, lultima condotta
presa in considerazione è quella diretta a punire il comportamento
di chi partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove
«i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
ii) dia in pagamento denaro,o ricorra ad altre forme di remunerazione
o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività
sessuali; oppure
iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità
o influenza nel bambino».
2.Reati di pornografia
infantile: definizioni minime ed eccezioni.
Larticolo 3 delinea,
a sua volta, le figure di illecito rientranti nella definizione
di Reati di pornografia infantile.
Ciascuno Stato membro deve
adottare le misure necessarie affinché le suddette condotte
intenzionali, attuate o meno per mezzo di un sistema informatico,
siano rese punibili come reato, quando queste non siano autorizzate.
Rientrano nella definizione
data tutte le condotte che ruotano attorno allo sfruttamento del
materiale pornografico infantile dal momento della produzione,
passando per la distribuzione, diffusione o trasmissione per giungere
sino allacquisto o al semplice possesso.
A queste ipotesi si devono
aggiungere anche quelle contenute nellart. 4 che impone
ladozione delle misure necessarie a rendere punibili listigazione,
il favoreggiamento, il concorso nelle predette ipotesi di reato
relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia
infantile.
Per quanto riguarda la
previsione del tentativo questo è ammesso per le ipotesi
di produzione, distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia
infantile (art. 3, par. 1 lett. a e b).
Di estrema rilevanza appaiono,
inoltre, le disposizioni, contenute nel secondo comma dellart.
3, dirette a delineare delle eccezioni che gli Stati membri possono
adottare per escludere la responsabilità penale di alcune
condotte connesse alla pornografia infantile.
Si tratta di ipotesi in
cui lo Stato membro può decidere di escludere la responsabilità
penale.
Con la prima si crea uneccezione
a quanto disposto nellart. 1, lett. b, punto ii), in tema
di pornografia infantile c.d. apparente, definendo
come non responsabile penalmente il soggetto che mette in atto
delle condotte relative ai reati di pornografia infantile quando
la persona reale ritratta, nonostante appaia un bambino, abbia
in realtà 18 anni o unetà superiore.
La seconda eccezione è
relativa sia alle ipotesi classiche di cui allart. 1 lett.
b), punto i) e sia a quelle di più recente istituzione
contenute nel punto ii) e in precedenza analizzate.
Anche in questi casi, trattandosi di produzione e possesso, le
immagini devono essere state prodotte e detenute per uso privato
con il consenso degli stessi soggetti ritratti[16].
La terza eccezione adottabile
dagli Stati membri si riferisce alle ipotesi di cui allart.
1 alla lett. b, punto iii) relative alla pornografia infantile
c.d. virtuale[17].
In questultima ipotesi
si ritiene non penalmente responsabile il soggetto che dimostra
di aver prodotto o detenuto il suddetto materiale solo per uso
privato, «
purché per la produzione di tale
materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui
all'articolo 1, lettera b), punti i)e ii),e purché l'atto
non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale».