1. La definizione di
pornografia infantile.
Il primo punto affrontato
nel documento è quello relativo alla necessaria delimitazione
delle definizioni utilizzate nellambito della stessa decisione
quadro.
Innanzitutto, si deve prendere
atto dellestensione della definizione di bambino
sino a comprendere «ogni persona detà inferiore
a 18 anni».
Successivamente, uno dei
punti che desta maggiore interesse è la precisazione di
ciò che deontologicamente deve rientrare nel concetto di
«pornografia infantile».
Il punto da esaminare è
la definizione contenuta nel primo articolo tesa ad identificare
come materiale illecito quello che ritrae o rappresenta visivamente
«un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta
sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali
o dell'area pubica».
Questultimo inciso,
nelleconomia della disposizione, assume un valore meramente
esemplificativo poiché lo stesso legislatore premette,
utilizzando lespressione fra cui, la volontà
manifesta di fornire un semplice esempio di materiale pornografico
rientrante nella precedente definizione di carattere generale.
Tuttavia, ad unattenta
riflessione si può supporre, a parere dello scrivente con
estrema certezza, che la scelta del predetto esempio non sia stata
casuale ma al contrario sia stata diretta a chiarire, giocando
danticipo, i parametri minimi identificativi del materiale
pornografico ritraente soggetti minori.
Il secondo punto della
lett. b) dellart. 1, inoltre, fa rientrare nella definizione
di materiale pornografico infantile anche il materiale
che ritrae o rappresenta visivamente immagini di «una persona
reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella
suddetta condotta
».
Con questa disposizione
si estende il concetto di pornografia infantile sino a farvi rientrare
anche le condotte di persone reali che appaiono, si manifestano,
come minore.
Rientra nel concetto di
materiale pedo-pornografico, secondo quanto affermato, ogni immagine
di persona ritratta che abbia le fattezze di un minore a prescindere
dalla rilevanza concreta delletà del soggetto ritratto.
Sempre per quanto attiene
alla definizione di materiale pornografico infantile, la decisione
quadro contiene una terza specificazione: è materiale pornografico
infantile quello che ritrae o rappresenta visivamente «immagini
realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella
suddetta condotta». Si tratta, dunque, di dover fare rientrare
entro il concetto di pedo-pornografia anche le rappresentazioni
artificiali, che appaiono reali, di soggetti minori coinvolti
nelle condotte in precedenza descritte.