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DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI
DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2003:
:
LA "DEFINIZIONE" DI PORNOGRAFIA INFANTILE.

[di Leo Stilo]

[DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
]

1. La definizione di pornografia infantile.

Il primo punto affrontato nel documento è quello relativo alla necessaria delimitazione delle definizioni utilizzate nell’ambito della stessa decisione quadro.

Innanzitutto, si deve prendere atto dell’estensione della definizione di “bambino” sino a comprendere «ogni persona d’età inferiore a 18 anni».

Successivamente, uno dei punti che desta maggiore interesse è la precisazione di ciò che deontologicamente deve rientrare nel concetto di «pornografia infantile».

Il punto da esaminare è la definizione contenuta nel primo articolo tesa ad identificare come materiale illecito quello che ritrae o rappresenta visivamente «un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica».

Quest’ultimo inciso, nell’economia della disposizione, assume un valore meramente esemplificativo poiché lo stesso legislatore premette, utilizzando l’espressione “fra cui”, la volontà manifesta di fornire un semplice esempio di materiale pornografico rientrante nella precedente definizione di carattere generale.

Tuttavia, ad un’attenta riflessione si può supporre, a parere dello scrivente con estrema certezza, che la scelta del predetto esempio non sia stata casuale ma al contrario sia stata diretta a chiarire, giocando d’anticipo, i parametri minimi identificativi del materiale pornografico ritraente soggetti minori.

Il secondo punto della lett. b) dell’art. 1, inoltre, fa rientrare nella definizione di “materiale pornografico infantile” anche il materiale che ritrae o rappresenta visivamente immagini di «una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta…».

Con questa disposizione si estende il concetto di pornografia infantile sino a farvi rientrare anche le condotte di persone reali che appaiono, si manifestano, come minore.

Rientra nel concetto di materiale pedo-pornografico, secondo quanto affermato, ogni immagine di persona ritratta che abbia le fattezze di un minore a prescindere dalla rilevanza concreta dell’età del soggetto ritratto.

Sempre per quanto attiene alla definizione di materiale pornografico infantile, la decisione quadro contiene una terza specificazione: è materiale pornografico infantile quello che ritrae o rappresenta visivamente «immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta». Si tratta, dunque, di dover fare rientrare entro il concetto di pedo-pornografia anche le rappresentazioni artificiali, che appaiono reali, di soggetti minori coinvolti nelle condotte in precedenza descritte.




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Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo