1. Introduzione.
La decisione quadro 2004/68/GAI
del Consiglio del 22 dicembre 2003 [1] si colloca entro il complesso
fenomeno della comunitarizzazione del diritto penale[2].
Lultimo baluardo
del principio di sovranità statale, la legislazione penale,
sembra ormai destinato a sgretolarsi, almeno per quanto riguarda
alcune fenomenologie di reato, sotto i colpi di unUnione
europea che riesce a rendere omogenei nei diversi Stati membri
tanto gli aspetti giuridici relativi ad elementi che hanno unimmediata
ricaduta economica, quanto taluni argomenti che solo indirettamente
possono essere ad essi riconducibili[3].
Il passo decisivo, chiara
epifania della volontà politica di andare oltre gli aspetti
squisitamente economici, è stato il Trattato di Maastricht
(1992)[4].
Lintervento dellUnione
europea, infatti, si è nel tempo focalizzato in settori
che coinvolgono sempre più in profondità i diritti
fondamentali della persona.
Tuttavia, il processo di
comunitarizzazione del diritto penale subisce inevitabilmente
i limiti e i rallentamenti derivanti dalla mancanza di una potestà
legislativa diretta in seno alle organizzazioni internazionali,
dovuta principalmente al duplice motivo:
1. dellesistenza
di una resistenza, fisiologica, dei vecchi Stati nazionali a cedere
sovranità in una materia di estremo valore strategico e
politico[5];
2. dalla presenza, sempre
più scomoda, del c.d. deficit democratico comunitario[6].
Alla luce di quanto affermato,
lunico modo per tutelare in modo incisivo gli interessi
comunitari attraverso il diritto penale è quello di adottare
degli atti vincolanti che possano garantire una tutela soltanto
indiretta rendendo nuovamente unici protagonisti, nella fase della
formulazione legislativa di rilevanza nazionale, gli Stati.
Questa tutela è
realizzata, generalmente, tramite la spontanea adesione dello
Stato membro a quanto disposto in sede comunitaria in ossequio
agli obblighi derivanti dai Trattati.
Le tecniche utilizzate
per realizzare della tutela indiretta sono diverse[7] e tra queste,
quella che desta maggiore interesse ai fini della presente trattazione
è la tecnica dellarmonizzazione dei diritti
penali nazionali.
Il fine perseguito con
tale procedimento è quello di dettare degli atti di indirizzo
comuni che servano come punto di riferimento per lemanazione
da parte degli Stati membri di una normativa sostanziale e sanzionatoria
quanto più possibile omogenea.
Lobiettivo, in estrema
sintesi, è quello di identificare una o più categorie
di beni giuridici ritenuti di estrema rilevanza e dettare le linee
guida per reprimerne, in modo uniforme, le offese più gravi
nei diversi Stati membri dellUnione.
Questapproccio si
rivela utile non solo in riferimento alla fase processuale del
giudizio penale ma anche nelle fasi necessariamente antecedenti
delle indagini e della determinazione della soglia desercizio
dellazione penale.
Nel solco tracciato da
questa linea evolutiva del diritto penale comunitario ha assunto
un ruolo determinante la disciplina contenuta nel Titolo VI del
trattato di Maastricht.
La decisione quadro 2004/68/GAI
del Consiglio, rientrando nellopera di armonizzazione del
diritto penale in tema di lotta allo sfruttamento sessuale dei
bambini ed alla pornografia infantile, si inserisce allinterno
del piano dazione del Consiglio e della Commissione teso
ad attuare le norme del Trattato di Amsterdam dirette a realizzare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in seno allUnione
Europea ed a rendere operative le conclusioni che lo stesso Consiglio
europeo ha raggiunto a Tampere.
2. Breve analisi dei
considerando.
La decisione quadro 2004/68/GAI
del Consiglio[8] rappresenta unulteriore tappa della guerra
contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in generale, e la
pornografia minorile, in particolare.
Il punto nevralgico diviene,
alla luce dellesperienza pratica e del carattere transnazionale
della criminalità, quello di tentare di individuare delle
misure minime necessarie a garantire unomogeneità
di disciplina tra i Paesi membri dellUnione europea per
meglio contrastare un reato che nella sua intima essenza si presenta
senza frontiere.
Nel recente passato, sono
stati numerosi gli interventi in materia di tutela dei minori
e tra questi si ricordano ad esempio: lazione comune[9]
del Consiglio diretta a stabilire un programma di incentivazione
e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro
la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;
le diverse azioni comuni in materia di collegamento e integrazione
della rete giudiziaria europea[10] e dellampliamento della
collaborazione tra magistrati[11] e forze dellordine dei
vari Stati membri; ed altre diverse iniziative tese a contrastare
in modo risoluto la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento
sessuale dei bambini[12] e la pornografia infantile su Internet[13].
Tuttavia, nonostante questi
interventi[14] il trend dello sfruttamento sessuale e della pornografia
minorile veicolata attraverso Internet non ha dato segni di flessione.
LUnione europea,
alla luce di alcuni significati e preoccupanti dati statistici,
ha avvertito lesigenza di intervenire nuovamente sullargomento
cercando di rendere maggiormente omogenee le diverse normative
nazionali, nella consapevolezza che lincisività stessa
della lotta al crimine dipende da quanto le autorità giudiziarie
dei diversi Stati riusciranno a collaborare in sintonia.
Il presupposto logico necessario
per garantire una fruttuosa collaborazione tra Stati diviene lindividuazione
del comune nemico da combattere attraverso lindividuazione
degli elementi costitutivi delle condotte criminose dirette ad
offendere i diritti del bambino.
Un aspetto che deve guidare
lopera dei legislatori nazionali è quello relativo
allattenzione che questi ultimi dovranno porre alla realizzazione
di normative idonee a far svolgere gli interrogatori in modo da
tutelare i minori coinvolti nelle varie fasi del procedimento
penale per non aggiungere, ad una grave offesa, unaltra
offesa non meno gravida di conseguenze negative.