2. "Lista facoltativa": elenco
di comportamenti e fatti ritenuti non eccessivamente offensivi,
ma che tuttavia richiedevano un intervento del legislatore nazionale
[4] .
Il fatto che, nei vari Stati membri, non
vi sia un numero elevato di procedimenti penali tesi all'accertamento
ed alla repressione dei c.d. crimini informatici che riesca ad
andare a "buon fine", non vuol dire che tali violazioni
non siano perpetrate in modo diffuso. E' vero, presumibilmente,
il contrario; infatti, in numero elevato, ad esempio, sono violate
le norme indicate all'art. 615 ter e quelle relative alla tutela
penale della privacy da parte di chi, inserendo all'interno di
programmi generalmente freeware ed adware software di tipo spyware,
monitorizza e raccoglie dati personali all'insaputa dell'internauta.
Il tema della c.d. "cifra nera" dei reati informatici
realmente perpetrati si presenta come un fenomeno di interesse
globale ed esponenzialmente in crescita che, purtroppo, le autorità
statali (governative, legislative e giudiziarie) non riescono
ad arginare. La diffusione di particolari software facilmente
reperibile on-line permette a "pseudo-hacker", senza
alcun bagaglio tecnico di grado elevato, di poter attuare impunemente
comportamenti offensivi contro la privacy e la sicurezza dei sistemi
informatici e telematici di istituzioni pubbliche, aziende private
o semplicemente di un personal computer bersaglio. Bisogna prendere
coscienza, quindi, che le violazioni informatiche, in particolare
quelle relative alla violazione del diritto all'autoderminazione
informativa e del c.d. domicilio informatico, sono poste in essere
ad un ritmo e con una cadenza del tutto simile a quelle relative
alle più comuni violazioni del codice della strada.
Il vero dramma risiede nel silenzio che
la vittima dell'avvenuto attacco, dell'accesso abusivo, della
frode informatica, spesso un'importante azienda commerciale e
finanziaria, mantiene anche nei confronti delle forze dell'ordine.
Molte società preferiscono, ad esempio, incassare il colpo
e rivolgersi, per porre rimedio all'insicurezza del loro sistema,
a consulenti tecnici privati capaci di migliorare la protezione
dei loro dati e delle strutture più riservate. Il rischio
legato alla pubblicizzazione della notizia del crimine è
quello di determinare un grave danno, superiore a quello già
subito, all'immagine e al profitto della stessa società-vittima.
" In effetti, la società
che ha subito un accesso abusivo - affrontando dei costi - tenterà
di rendere maggiormente sicuro il proprio sistema, anche se verosimilmente
l'autore di tale forma di reato, andato a buon fine senza conseguenze
giudiziarie, potrà avere un forte stimolo psicologico a
riprovare l'esperienza, così vanificando di fatto l'aggiornamento
dei sistemi di sicurezza" [5] .
L'aumento vertiginoso della c.d. cifra
nera dei reati informatici è determinato, inoltre, dalla
mancanza di una diffusa consapevolezza dell'estrema vulnerabilità
di un sistema informatico rispetto ad attacchi portati a termine
da soggetti esperti.
Gli autori dei computer crimes, normalmente,
dopo aver compiuto il reato tendono a dedicare particolare cura
alla cancellazione delle tracce lasciate nel sistema-bersaglio.
Questo modo di procedere determina, in
modo paradossale, il fatto che gli attacchi o gli accessi abusivi
più eclatanti e pubblicizzati, spesso dagli stessi autori,
siano meno gravi e pericolosi di quelli attuati in modo silente,
perché perpetrati da soggetti che non hanno intenzione
di violare il sistema per fini ludici o ideologici [6],
ma semplicemente per scopi criminali.
Il legislatore penale italiano, dietro
impulso dell'Europa, ha deciso di affrontare e risolvere, almeno
in parte, i problemi legati all'uso delle nuove tecnologie informatiche
e telematiche varando la legge n. 547 del 1993 recante "modificazioni
e integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura
penale in materia di criminalità informatica".
Con tale legge si è effettuata una
duplice operazione: da una parte un innesto di nuove fattispecie
nel vecchio tronco dell'impianto codicistico; dall'altro si è
proceduto alla modifica di preesistenti fattispecie penali.
Questa operazione di "chirurgia legislativa"
è stata attuata con il chiaro intento di stigmatizzare
i nuovi e dilaganti fenomeni di criminalità informatica.
La repressione dei c.d. reati informatici
non venne perseguita solo con l'approvazione del contenuto della
predetta legge, ma anche con altri puntuali provvedimenti normativi.
"Gli anni Novanta saranno senza
dubbio ricordati per la massiccia opera legislativa nel campo
dei c.d. computer crimes, soprattutto se si considera tale ambito
in senso lato." [7]
In estrema sintesi, gli interventi possono
così riassumersi [8]:
1) il D.L. n. 143 del 1991, convertito nella legge n.197 del 1991
in materia di documenti elettronici; 2) il D.Lgs. n. 518 del 1992
in materia di software; 3) la legge n. 547 del 1993; 3) la legge
n. 675 del 1996 in tema di dati personali; 4) il D.P.R. 513 del
1997 e il D.P.R. n. 445 del 2000; la legge n. 269 del 1998 in
tema di lotta alla pedofilia e alla pedopornografia; il D.Lgs.
n.169 del 1999 e la legge n. 248 del 2000 in tema di diritto d'autore.
Per terminare questa breve introduzione
sul tema dei computer crimes, una riflessione da sussurrare al
legislatore italiano ed europeo: correre verso la penalizzazione
dei comportamenti illeciti perpetrati con e sulle nuove tecnologie
al fine di arginare fenomeni dilaganti e, in qualche modo, inarrestabili
nella loro diffusione trasversale nel tessuto sociale è
la via giusta da seguire?
Dilatare l'area del penalmente rilevante
in un terreno così poco conosciuto e determinabile che
muta ad un ritmo che le classiche fonti di produzione del diritto
penale non riescono a sostenere, presenta una qualche utilità
nel lungo periodo o serve solo come semplice simbolo ?
Il diritto penale, si ricorda, è
uno strumento che ha un'altissima precisione nel colpire mali
particolarmente gravi, percepiti dalla società come maligni
e d'eccezionale virulenza, però allo stesso tempo si presenta
poco efficace per sconfiggere ed arginare situazioni non ben definite
e generalizzate.
Non si può pretendere di prosciugare
un oceano, tutti gli accessi abusivi ad un sistema informatico
e telematico o il fenomeno delle c.d. copie "pirata"
o contraffatte, con una cannuccia di pochi millimetri di diametro.
Con lo stesso strumento, però, quando
è utilizzato da mani esperte, si può asportare un
tumore particolarmente grave avvertito come tale dalla generalità
dei consociati.
Il fatto di reato è quindi la descrizione
di un singolo e puntuale fatto offensivo che rappresenta normativamente
una modalità d'aggressione ad un bene giuridico fondamentale
per la coesistenza pacifica della società e l'ipertrofia
che si sta sviluppando all'interno del diritto delle nuove tecnologie,
purtroppo ancora una volta, tende a svilire tale strumento che
dovrebbe essere utilizzato con parsimonia e solo in casi di extrema
ratio.