1. Premessa
Il 24 settembre 2004 si è tenuto
a Roma il Convegno Levoluzione
del documento e della posta elettronica certificata nella Società
dellInformazione: aspetti normativi e pratici.
Gli organizzatori e promotori del Convegno,
il Centro
Studi Informatica Giuridica
[1] e la società EUR SpA, hanno saputo
riunire in un unico evento numerosi esperti della materia offrendo
ai presenti non solo lopportunità di apprendere nuovi
aspetti della materia ma, anche e soprattutto, loccasione
di compiere alcune riflessioni critiche in merito ai classici
strumenti di approccio speculativo alle questioni giuridiche nella
società dellinformazione.
Lintento di questo scritto è
quello di ripercorrere alcuni momenti del convegno, affiancando
ad essi delle considerazioni di carattere generale, al fine di
offrire una descrizione, seppure breve, delle questioni giuridiche
attualmente aperte, in una società in cui linformatica
è un elemento compiutamente integrato nelle diverse realtà
fenomeniche dellagire umano.
2. Il documento amministrativo elettronico
nella Pubblica Amministrazione
Lintervento del Prof. Avv. Aldo Loiodice
si è incentrato sullesame normativo della disciplina
del documento amministrativo con particolare attenzione alle problematiche
relative alla sicurezza del documento informatico.
Il riferimento al tema della sicurezza
ha offerto lopportunità di soffermarsi sulla necessaria
presenza di alcune imprescindibili qualità[2]
che dovrebbero essere sempre presenti in qualunque documento amministrativo
informatico.
Lesigenza di garantire la presenza
delle suddette caratteristiche minime, sia da un punto di vista
giuridico che tecnico, ha determinato lintroduzione, nelle
dinamiche del procedimento amministrativo, della firma digitale.
Una breve riflessione è stata dedicata
dalloratore alla necessaria presenza di unulteriore
caratteristica, che coinvolge non solo il documento in sé
ma anche i diversi apparati ed uffici in cui si diparte la P.A.:
la disponibilità del contenuto informativo del documento
amministrativo informatico.
Per garantire la piena disponibilità,
fruibilità, del documento informatico, infatti, è
necessaria una piena e capillare compatibilità delle tecnologie,
software ed hardware, utilizzate dalle diverse ed eterogenee realtà
che costituiscono la P.A.
Degna di particolare attenzione è
stata, inoltre, la brillante considerazione sul fatto che lintroduzione
delle nuove tecnologie informatiche da un lato ha facilitato il
lavoro delle persone che operano allinterno della Pubblica
Amministrazione ma dallaltro ha creato, in capo agli stessi
soggetti, lobbligo di un supplemento dattenzione.
La massiccia informatizzazione della P.A.,
afferma chiaramente Loiodice, produce come effetto immediato un
esplicito richiamo alla responsabilità di tutti gli operatori
che vengono coinvolti nel procedimento.
Se il documento cartaceo offriva, o poteva
offrire, in caso di errore o trascuratezza una via di fuga anche
allultimo minuto, con lutilizzo del documento informatico
e della firma digitale questo non sarà più possibile.
3. Sicurezza, riservatezza e comportamenti
a rischio: dalla carta ai bits.
Lintervento del dott. Gerardo Costabile,
Guardia di Finanza di Milano[3],
in tema di sicurezza può essere idealmente suddiviso in
due fasi.
Il primo momento di riflessione sopraggiunge
a chiusura dellintervento del Prof. Loiodice, e riguarda
la considerazione che nellarticolo 491 bis c.p. è
presente quella che può essere definita una sorta di incrostazione
culturale del diritto penale (sostanziale e processuale) di legare
il contenuto informativo del documento informatico al supporto
materiale e tangibile che ne costituisce solo un semplice contenitore
occasionale.
Naturalmente, il discorso sugli articoli
del codice penale si riverbera sulla disciplina dellacquisizione
e della conseguente utilizzazione processuale della prova informatica.
Il secondo momento di riflessione attiene,
in modo precipuo, al contenuto dellintervento programmato
in tema di riservatezza e comportamenti a rischio. In questa prospettiva
il dott. Costabile si sofferma a puntualizzare come il concetto
di sicurezza informatica sia strettamente legato e determinato
dallagire umano.
Le azioni, le omissioni ma anche semplicemente
lapproccio culturale alle tecnologie informatiche da parte
delle persone chiamate in concreto ad utilizzarle diventa un elemento
determinante in qualunque discorso in tema di sicurezza informatica.
Il fattore umano, per usare un termine caro agli esperti della
materia, è in sé una vulnerabilità di difficile
contenimento.
Ladozione delle più recenti
ed affidabili tecnologie di sicurezza non è sufficiente
a garantire un livello ottimale di sicurezza. Lanello debole
della catena, luomo, rappresenta sempre e comunque un fattore
di rischio difficilmente contenibile.
Da quanto affermato, si desume che la sicurezza
informatica non è una dimensione esclusivamente materiale,
software ed hardware dei più evoluti, ma anche e soprattutto
un complesso di procedure in cui devono essere costantemente coinvolti,
in unincessante opera di formazione, i soggetti chiamati
ad operare sui sistemi informatici. Basta dare unocchiata
allo stato della sicurezza di molte aziende per avere unidea
dellentità del problema.
In queste ultime, infatti, non è
raro trovare una tecnologia estremamente avanzata ed attenta a
tutte le novità; purtroppo, non appena si entra in contatto
con le risorse umane dellazienda ponendo alcuni quesiti
in merito alla custodia o alla gestione delle password o alle
politiche di sicurezza adottate in merito allutilizzo, e
riutilizzo, dei supporti informatici contenenti dati personali,
o altri dati di estrema rilevanza per lazienda, ci si rende
conto del basso livello di attenzione che la stessa azienda ha
dedicato alla formazione.
4. Analisi del rischio e standard BS7799
per la sicurezza delle informazioni.
Il dott. Massimo Di Giacobbe, Senior Security
Consultant Gfi-OiS [4], ha descritto
le linee generali dello standard per la Sicurezza delle Informazioni
BS7799. Questultimo, germogliato nel mondo dellimpresa
e della finanza inglese, è stato compilato per rispondere
allesigenza di sicurezza proveniente dai settori dell'industria,
del commercio e della Pubblica Amministrazione.
Il fine è stato quello, in estrema
sintesi, di creare un tessuto di regole comuni di gestione della
sicurezza idoneo ad aumentare, a seguito di una sua capillare
applicazione, la fiducia nei rapporti interaziendali.
Oggi il suddetto standard è accettato
a livello internazionale come un fondamentale punto di riferimento
per la realizzazione di sistemi di sicurezza delle informazioni.
Nello standard BS7799 sono identificabili due parti ben distinte:
nella prima sono elencate le c.d. best practice, dirette ad implementare
un piano di sicurezza delle informazioni; nella seconda, vengono
puntualizzati i requisiti per la costruzione, e la verifica di
efficacia, di un Information Security Management System (ISMS).
In questa politica di gestione della sicurezza
una fase fondamentale è rappresentata dallanalisi
dei rischi. Il rischio, inteso come la possibilità
di subire perdite a seguito del verificarsi di un evento dannoso,
rappresenta il punto nodale dellintero processo tecnico
e procedurale diretto alla realizzazione di un sistema di sicurezza
degli asset aziendali.
La rilevanza dellanalisi consiste, infatti, nellidentificare
i rischi e nel fissare gli obiettivi, di breve e lungo periodo,
che dovranno essere raggiunti attraverso ladozione delle
opportune contromisure dirette a ridurre le vulnerabilità
del sistema.
Tra le diverse metodologie di analisi dei
rischi, Di Giacobbe, si è soffermato, brevemente, sulla
metodologia CRAMM, anchessa di origine inglese.
Utilizzando la predetta metodologia di
analisi si riesce a calcolare il rischio in base ai seguenti parametri:
minaccia, vulnerabilità, impatto.
Lo standard BS7799, in conclusione, è
uno strumento di gestione della sicurezza che attraverso unattenta
pianificazione degli aspetti organizzativi e procedurali ed unattenta
gestione del fattore umano tende a governare, attraverso una pianificazione
preventiva, il rischio di futuri danni.
5. Il documento elettronico, firma digitale,
archiviazione ottica.
Il dott. Stefano Arbia, Funzionario Ministero
per lInnovazione e le Tecnologie, ha svolto una sintetica
ed efficace descrizione degli aspetti di carattere teorico e pratico
attinenti alla disciplina del documento informatico ed alla tecnologia
relativa allutilizzo della firma digitale[5].
Nonostante la pluralità degli argomenti
trattati, loratore ha messo in evidenza diverse problematiche
relative a problemi di approccio ed adattamento culturale alle
tecnologie più che alla complessità dellutilizzo
degli stessi strumenti.
Per questo motivo si coglie loccasione
per riproporre brevemente alcuni concetti che costituiscono la
base logica e tecnica necessaria per comprendere le potenzialità
degli strumenti in esame.
Il documento può essere definito
come la rappresentazione di un insieme di informazioni espressa
in un linguaggio comprensibile a più individui.
Nel momento in cui si adotta la tecnologia
informatica, memorizzando su supporti ottici o magnetici, il contenuto
informativo (astratto) del documento diviene necessario
distinguere tra contenuto e contenitore.
I computer hanno la peculiarità
di riuscire a memorizzare e gestire uningente quantità
di dati in tempi brevi e con poco dispendio di energie. Tuttavia,
gli elaboratori elettronici riescono a comunicare tra loro e a
memorizzare le informazioni solo attraverso la loro traduzione
in una lunga serie di bit. Ogni informazione elaborata da un computer
deve necessariamente essere tradotta in simboli binari.
In tale prospettiva, un documento informatico
non è altro che un documento tradotto in un linguaggio
comprensibile alla macchina ma non immediatamente percepibile
dalluomo che avrà bisogno di uno strumento mediatore
(traduttore) per comprenderne il contenuto. Così facendo
si separa linformazione astratta (il contenuto) dal supporto
materiale che di volta in volta potrà contenerla e rappresentarla
in forma intelligibile allessere umano. Appare chiaro, quindi,
che linformazione memorizzata dal computer non è
direttamente utilizzabile dallessere umano divenendo per
questultimo, senza il computer mediatore, unentità
astratta.
La lunga serie di bit che rappresenta il
contenuto del documento informatico si presenta estremamente fluida
e, per quel che rileva ai fini della originalità del contenuto,
senza valide garanzie contro possibili contraffazioni o alterazioni.
Alla luce di questi rischi il documento
dovrebbe possedere, a seconda delle diverse esigenze, le seguenti
caratteristiche:
A) Riservatezza, in quanto il contenuto del documento non deve
poter essere interpretabile da persone non autorizzate;
B) Integrità, in quanto un malintenzionato potrebbe modificarne
una parte in modo da poter trarre un qualche vantaggio in una
sua eventuale comunicazione a distanza; il destinatario, quindi,
deve avere la possibilità di accertarsi che il messaggio
ricevuto sia esattamente quello che gli è stato inviato;
C) Autenticazione, in quanto un soggetto non autorizzato potrebbe
inviare messaggi con notizie false spacciandosi per un altro soggetto
(per scongiurare simili eventualità deve essere possibile
legare in modo certo un documento ad una ben precisa persona fisica
o giuridica);
D) Non ripudiabilità, in quanto deve essere impossibile
per il mittente negare di aver inviato un documento e per il destinatario
affermare di non averlo ricevuto;
E) Certificazione temporale, in molti campi è necessario
riconoscere con assoluta certezza la data e l'ora in cui è
stato redatto un documento.
E' importante notare che ciascuna delle
proprietà elencate può essere ottenuta separatamente
dalle altre. Questa caratteristica permette di ottenere diversi
livelli di protezione, a seconda dell'importanza dei dati e delle
situazioni specifiche di utilizzo. A volte potrebbe essere necessario
assicurare l'autenticazione e l'integrità di un documento
ma non la sua riservatezza. Altre volte invece potrebbe essere
importante la sola integrità ma non l'autenticazione e
la riservatezza.
Lo strumento tecnico maggiormente utilizzato
per garantire tutte o una parte delle predette qualità
del documento informatico è, da un punto di vista tecnico
e giuridico, la firma elettronica. Le origini della
tecnologia in argomento si devono rintracciare nella ricerca di
un sistema di crittografia che riuscisse a risolvere i problemi
messi in evidenza dallutilizzo della tecnologia della c.d.
"crittografia convenzionale". Questa soluzione venne
trovata nella seconda metà degli anni '70 da due studiosi:
Diffie ed Hellman, i quali proposero l'utilizzazione di un sistema
che in seguito verrà denominato Crittografia Asimmetrica
o a Chiave Pubblica, le cui principali caratteristiche
possono essere così riassunte:
1. lutilizzo di una coppia di chiavi di codifica (Chiave
Privata e Chiave Pubblica);
2. il fatto che il documento possa essere cifrato indifferentemente
sia con la chiave privata che con quella pubblica;
3. la possibilità che la codifica di un messaggio possa
essere effettuata con una (qualsiasi) delle due chiavi e di conseguenza
che la decifrazione possa essere portata a termine esclusivamente
utilizzando la chiave complementare della coppia.
A questo si deve aggiungere che un punto
cruciale nell'uso della crittografia risiede nella gestione delle
chiavi. Infatti, al termine della generazione delle chiavi una
delle due è resa pubblica mentre l'altra è tenuta
segreta. Da questa segretezza dipende l'efficacia di tutto il
meccanismo denominato firma digitale[6].
6. La posta elettronica certificata:
soluzioni pratiche
Lintervento del Dott. Giovanni Utili
(Actalis S.p.A. Ente Certificatore riconosciuto CNIPA)[7]
è stato diretto ad illustrare gli aspetti tecnici legati
allutilizzo della posta elettronica certificata.
Lutilizzo di questo strumento è
diretto a sostituire i tradizionali mezzi di comunicazione utilizzati
per garantire la sicurezza della comunicazione e della sua effettiva
realizzazione. Quello che consente, in estrema sintesi, il servizio
di posta certificata è la trasmissione di un documento
informatico per via telematica con lassicurazione dellavvenuta
consegna dello stesso.
Si tratta di
un servizio basato
sulla posta elettronica, come definito dallo standard SMTP e sue
estensioni, che consenta la trasmissione di documenti prodotti
mediante strumenti informatici nel rispetto dellarticolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Il Centro Tecnico per la RUPA ha dettato
le linee guida in materia dirette ad identificare gli aspetti
più rilevanti del servizio[8].
Tra i diversi obblighi imposti ai gestori del servizio vi è
quello di utilizzare, in modo dedicato ed esclusivo,
uno o più domini DNS (Domain Name Server) per il servizio
di posta elettronica certificata.
Linvio da parte del mittente di un
messaggio di posta elettronica certificata equivale allutilizzo
dei classici sistemi di inoltro dei documenti, con ricevuta di
ricezione, per mezzo del servizio postale.
Lobiettivo che si prefigge lutilizzatore
della posta elettronica certificata è, infatti, quello
di ricevere/dare certezza in merito allinoltro, dalla casella
di posta del mittente, ed alla ricezione, nella mailbox del destinatario,
del messaggio attraverso la certificazione dei tempi e delle modalità
in cui tale processo è iniziato e si è concluso.
I soggetti che entrano in scena nellambito del servizio
di posta elettronica certificata, possono essere così identificati:
mittente, destinatario, gestore/i del servizio. La trasmissione
del messaggio di posta elettronica certificata tra il primo e
il secondo avviene, dunque, mediante linvio dello stesso
da parte del gestore del mittente con firma elettronica.
Tutte le fasi del trattamento del suddetto
messaggio sono memorizzate in specifici registri. E dovere
dei gestori fornire al mittente la ricevuta di accettazione (generata
dal gestore di riferimento del mittente) e di avvenuta consegna
(generata dal gestore di riferimento del destinatario) con lindicazione
dei dati di certificazione attestanti linvio e lavvenuto
recapito presso la casella di posta del destinatario. Alla luce
di alcuni dubbi sollevati in merito alla ricevuta di avvenuta
consegna, è necessario puntualizzare che la stessa è
rilasciata contestualmente alla avvenuta disponibilità
del messaggio nella casella di posta del destinatario, non rilevando
a tal fine leffettiva lettura dello stesso.
Il contenuto della ricevuta contiene, ricapitolando
quanto affermato, necessariamente la certificazione dellavvenuto
recapito, della data e dellora dellevento (marcatura
temporale). Infine, come ha messo ben in evidenza Utili è
necessario precisare che possono essere gestori del servizio di
posta elettronica certificata solo dei soggetti particolarmente
qualificati.
Il richiedente liscrizione nellindice
dei gestori di posta elettronica certificata, oltre a dover possedere
la natura giuridica di società di capitali deve dimostrare
laffidabilità organizzativa e tecnica necessaria
per svolgere lattività in questione, impiegando idonee
garanzie anche rispetto al personale ed ai mezzi tecnici e procedurali
impiegati al fine di dimostrare il pieno rispetto della normativa
in materia.
7. La responsabilità civile dellutente
e del certificatore
LAvv. Francesco Di Ciommo ha illustrato,
in modo chiaro ed incisivo, alcuni aspetti problematici della
disciplina della responsabilità civile dellutente
e del certificatore.
Al fine di compiere alcune riflessioni di più ampio respiro,
Di Ciommo ha evidenziato la crisi del classico concetto di responsabilità
di fronte alle nuove realtà tecnologiche e sociali[9].
Non si tratta, tuttavia, di una crisi tesa
ad eliminare questo fondamentale concetto di civiltà giuridica.
Ancora oggi, infatti, il principio di responsabilità appare
essere uno degli ultimi collanti capaci di tenere
assieme una società in cui i fattori economici e tecnologici
appaiono prevalere sullaspetto personale dellordinamento
giuridico.
E la stessa società dellinformazione,
con le numerose problematiche sollevate dalle tecnologie informatiche
nel campo della comunicazione e della sicurezza, a rinnegare,
in un certo senso, la classica dimensione personale della responsabilità.
Quello che si avverte è, in altre parole, la crisi di una
particolare visione del suddetto principio alla luce della obiettiva
difficoltà di individuare, nelle nuove dinamiche relazionali,
dei soggetti responsabili ed una dimensione effettiva del danno
risarcibile.
Levoluzione tecnologica richiede
una nuova lettura delle regole relative alla responsabilità
civile e del rapporto tra creazione del danno, fonte
primaria dellobbligazione, ed il sorgere dellobbligo
di risarcire questultimo al danneggiato. Nel momento in
cui, si assiste al passaggio da forme di responsabilità
con colpa a forme di «responsabilità oggettiva»,
la stessa funzione della responsabilità assume una nuova
dimensione e degli obiettivi ulteriori rispetto a quelli classici
della c.d. responsabilità aquiliana.
In questa prospettiva evolutiva del concetto
di responsabilità, simbolicamente culminante nella individuazione
del tipo di responsabilità dei provider rispetto
ai danni causati a terzi (D.lgs. n. 70 del 2003) e dei titolari
del trattamento dei dati personali rispetto ai danni cagionati
agli interessati (D.lgs. n. 196 del 2003), probabilmente, con
le dovute differenziazioni, si dovranno ricercare le soluzioni
alle questioni relative al confine tra la responsabilità
civile dellutente e del certificatore per danni cagionati
a terzi.