Il processo di neovascolarizzazione informatica ha interessato
già da tempo ogni settore dellattività umana
divenendo un aspetto onnipresente nella quotidianità degli
ambienti lavorativi e privati. Un esempio per tutti è luso
dei computer non solo come strumenti di lavoro e svago ma anche
come veri e propri mezzi di comunicazione. La diffusione di queste
realtà ha fatto aumentare in modo esponenziale le informazioni
che vengono create, comunicate ed archiviate in forma digitale.
I computer e le altre apparecchiature elettroniche divengono così,
sempre con maggiore frequenza, protagonisti e fedeli testimoni
del delitto.
I soggetti istituzionalmente chiamati ad
indagare sul crimine devono fare i conti, non facili, con questo
nuovo e delicato materiale probatorio. Il terreno su cui operare
non è dei più semplici in quanto per una corretta
manipolazione del materiale informatico sono necessarie delle
particolari conoscenze tecniche.
Come mette ben in evidenza il Dott. Gerardo Costabile, Guardia
di Finanza di Milano e Member of The International Association
of Computer Investigative Specialists, in Italia non esistono
formali standardizzazioni delle procedure e delle modalità
operative di approccio alle c.d. prove digitali presenti nella
scena criminis1.
Questa carenza di comuni e preordinati
protocolli operativi determina un approccio alle suddette prove
rilasciato alle singole professionalità dei soggetti che
di volta in volta si trovano ad essere i protagonisti dellinvestigazione.
La necessaria padronanza di una materia complessa e in costante
evoluzione è elemento essenziale per poter garantire una
corretta ricerca ed archiviazione del materiale probatorio spendibile
in sede processuale.
Le prove digitali sono caratterizzate,
quindi, da una intrinseca fragilità che rende le stesse
facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti anche da parte
degli stessi investigatori che se non adeguatamente preparati
possono compromettere ed inquinare, anche inconsapevolmente, la
scena criminis.
Per la polizia giudiziaria la fase più
delicata, alla luce di quanto affermato, è quella relativa
al reperimento e allacquisizione degli elementi di prova
di natura informatica. Queste difficoltà operative si ripercuotono
inevitabilmente sullinterpretazione e sullapplicazione
dei diversi istituti giuridici che normalmente vengono utilizzati
per acquisire e conservare le prove di un crimine. A ben osservare,
la prova informatica può essere definita come la rappresentazione
di un insieme di informazioni relative ad un determinato evento
criminoso espressa in linguaggio informatico; ossia, in un linguaggio
non immediatamente interpretabile dalluomo attraverso i
suoi sensi.
Il primo passo logico da compiere è
quello di considerare lelemento informatico di prova come
una rappresentazione astratta di informazioni che
può essere resa concreta utilizzando gli strumenti
tecnici opportuni.
Questo modo di procedere non rappresenta
un inutile bizantinismo ma una necessaria premessa per comprendere
la dimensione digitale che la prova sempre con maggiore
frequenza assume nelle indagini relative alla ricerca dellautore
del reato.
Nel momento in cui si adotta la tecnologia
informatica, memorizzando su supporti ottici o magnetici il contenuto
informativo (astratto) di un qualsiasi documento2,
diviene necessario distinguere tra contenuto e contenitore.
Il salto logico da realizzare diviene così
quello di superare il binomio, un tempo ritenuto imprescindibile,
supporto materiale / contenuto informativo del documento.
In questa dimensione il contenuto dellelemento
di prova prescinde dalla sua realtà materiale in quanto
questultima ne rappresenta solo il suo contenitore occasionale.
A questa considerazione bisogna aggiungere
anche il fatto che gli elaboratori elettronici riescono a comunicare
tra loro e a memorizzare le informazioni solo attraverso la traduzione
delle informazioni in una lunga serie di bit (0 o 1).
Ogni informazione elaborata da un computer
deve necessariamente essere tradotta in simboli binari.
In questa prospettiva, quindi, una prova
digitale non è altro che uninformazione
tradotta in un linguaggio comprensibile alla macchina ma non immediatamente
percepibile dalluomo che avrà bisogno di uno strumento
mediatore (traduttore) per comprenderne il contenuto.
Quello che accade, come in precedenza osservato,
è una netta separazione tra linformazione astratta
(il contenuto) e il supporto materiale che di volta in volta potrà
contenerla e rappresentarla in forma intelligibile allessere
umano.
La traduzione, da sequenza di bit a forma
umanamente comprensibile, può essere attuata attraverso
vari modi, si pensi ad esempio ad una rappresentazione del contenuto
di un documento digitale su video o su un foglio stampato dalla
periferica di stampa. Appare chiaro che linformazione memorizzata
dal computer non è direttamente utilizzabile dallessere
umano divenendo per questultimo, senza il computer mediatore,
unentità astratta.
Tuttavia, come si evince chiaramente da
quanto detto, la caratteristica principale dellelemento
di prova in questione è quello di essere una realtà
facilmente manipolabile ed alterabile.
In virtù di queste particolari caratteristiche
la prova informatica per essere tale (prova) in sede processuale
dovrà possedere alcune rilevati ed imprescindibili caratteristiche,
tra le quali un ruolo di particolare rilevanza è rivestito
dallintegrità. Quanto descritto rappresenta il terreno
fluido ed in un certo senso immateriale che caratterizza sempre
più la ricerca della prova e la stessa scena criminis.
Come messo in evidenza, i momenti critici
ruotanti attorno allutilizzo processuale di queste prove
riguardano principalmente la fase della raccolta e della loro
conservazione, oggetto spesso di contestazioni e successive verifiche.
Lorigine di queste problematiche,
anche di natura squisitamente processuale, risiede nel fatto di
lavorare su realtà delicate e spesso invisibili alle persone
senza specifiche conoscenze in materia. Si pensi, ad esempio,
non tanto al caso in cui si deve constatare la presenza o meno
su un determinato hard-disk di materiale illecito ma al caso in
cui la tracce si trovano relegate nei file di log o nella ram
di computer.
In queste condizioni è facile, anche
solo per disattenzione della stessa vittima, alterare le già
esigue tracce in modo irreversibile.
Gli accorgimenti che devono essere adottati
riguardano nella generalità dei casi la predisposizione
di un sistema idoneo a garantire lintegrità e la
non alterabilità della prova acquisita in modo da poterla
usare con sicurezza nellambito dellevolversi dellindagine.
A queste misure si aggiungono, nel quotidiano
approccio alla prova informatica, un secondo tipo di accorgimenti
tecnici tendenti a realizzare delle copie dei supporti originali
su cui sono presenti degli elementi di interesse.
Occorre però precisare che non si
tratta di semplici copie ma di immagini che riproducono esattamente
il contenuto, espresso in formato digitale, del supporto di memorizzazione
oggetto dindagine. Si tratterà, quindi, di avere
a disposizione una copia non solo fisica ma anche logica del supporto
in modo da poter liberamente esaminare anche le eventuali parti
di esso che risultano vuote ma che in realtà, ad un esame
più approfondito, potrebbero celare file o parti di essi
cancellati rilevanti ai fini dellindagine.
Si può comprendere, anche da questa
breve e lacunosa descrizione, che la necessità di elaborare
e fissare normativamente dei protocolli operativi comuni da utilizzare
in sede di ricerca e conservazione della prova è unesigenza
non più procrastinabile.
A questa considerazione, infine, si deve
aggiungere anche quella relativa allesigenza di riformulare
molte delle norme del codice di procedura penale tenendo in considerazione
la natura particolare delle prove informatiche.
La disponibilità di strumenti operativi
specifici si configura come un momento necessario non solo per
consentire alla pubblica autorità di ricercare e conservare
la prova informatica in modo da garantirne lutilizzabilità
processuale ma anche per lo stesso soggetto indagato al fine di
disporre di un punto di riferimento normativo idoneo a verificare
che linvasione della sua sfera personale e privata non sia
stata attuata oltre i limiti necessari e consentiti.
LEO STILO