1. Introduzione
Il 19 novembre 2003 è stato approvato
il Codice di autoregolamentazione "Internet e minori"
(dora in poi solo Codice).
La volontà degli operatori del settore
e quella dello Stato di arginare i rischi connessi allutilizzo
della Rete è alla base dellidea del codice di autoregolamentazione
in commento[1].
Il minore deve essere protetto e tutelato
dallordinamento giuridico non solo attraverso il riconoscimento
di diritti e la predisposizione di una serie di norme sanzionatorie,
poste a loro garanzia, ma anche e soprattutto attraverso una politica
di interventi positivi capaci di indirizzare il mercato dei servizi
telematici verso un impiego della rete più consono ai minori
che sempre in maggior numero la utilizzano.
Tuttavia, il compito si presenta arduo
poiché i minori sono i soggetti che si presentano più
vulnerabili nei confronti delle offese che possono giungere dal
materiale illecito veicolato dalla rete giacché si trovano
a vivere in un periodo delicato della loro crescita, in cui la
loro integrità psicofisica si dimostra estremamente fragile.
Da diversi anni la legislazione nazionale
ed internazionale si è concentrata sulla figura del minore
e sullesigenza di una sua maggiore tutela nei confronti
di una tecnologia che se da un lato si presenta come ricca di
eccezionali sollecitazioni formative dallaltro si rivela
colma di pericoli ed insidie di cui la società nel suo
complesso e gli operatori del settore, nel caso specifico, si
devono fare carico responsabilizzandosi.
La legge da sola non appare sufficiente
a poter creare unarticolata e puntuale ragnatela di norme
idonea a poter esplicare efficacemente unazione preventiva
e di controllo su vasta scala.
Da un punto di vista tecnico il Codice
trae fondamento, come gli stessi soggetti coinvolti riconoscono,
dallistituto della co-regolamentazione che in
questi anni ha trovato in Europa, proprio nel settore delle nuove
tecnologie, uneccezionale linfa vitale.
Secondo questo principio sono gli stessi
produttori di beni o servizi a doversi dare delle regole e, naturalmente,
a doversi impegnare per farle osservare.
La vigilanza, per garantire il rispetto
delle suddette regole, è attribuita generalmente ad un
organismo pubblico di controllo.
Il Codice si presenta come qualcosa di
più di una semplice opera di autoregolamentazione interna,
tra gli operatori di un dato settore, poiché la sua sottoscrizione
implica un vero e proprio accordo tra un soggetto pubblico, che
si limita a controllare e sanzionare, e dei soggetti privati (aderenti)
chiamati ad osservare le regole che essi stessi hanno sottoscritto.
Il Codice di autoregolamentazione si pone
lobiettivo, nellambito del tessuto di norme nazionali
ed internazionali, di aiutare i minori e le famiglie ad usare
in modo corretto la Rete e in particolare di fruire dei servizi
da essa veicolati tenendo in considerazione, in modo primario,
le esigenze di tutela del minore.
Una maggiore attenzione, per questo motivo,
sarà rivolta al momento dellaccesso del minore alla
Rete ed alla conservazione e al trattamento dei suoi dati personali.
Inoltre, chi aderisce al codice si impegna
a fornire, nel rispetto della legge in materia, una piena collaborazione
alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto
della criminalità informatica ed in particolare nella lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed
il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite lutilizzo
della rete telematica oltre a garantire una maggiore tutela del
minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate.
2. Il Codice tra definizioni e responsabilità.
Larticolato del codice è costituito
da sette articoli, ognuno dei quali è suddiviso in più
punti in base alla complessità dellargomento trattato.
Il primo articolo fissa preliminarmente
il contenuto delle definizioni che saranno utilizzate nellintero
documento, puntualizzando sin dallinizio i soggetti che
sono coinvolti nellapplicazione delle successive norme.
La prima definizione è quella di
Aderente, inteso come «Il soggetto che svolge
attività imprenditoriale su Internet, anche a titolo non
direttamente oneroso per Clienti ed Utenti, e che aderisce al
Codice direttamente o per il tramite delle Associazioni firmatarie»(Art.1).
A questa definizione seguono quelle di
Cliente, inteso come il soggetto giuridico che stipula un contratto
con lAderente, e di Utente, inteso come il soggetto, anche
diverso dal Cliente, che utilizza i servizi forniti dallAderente.
Come si evince chiaramente dal testo lAderente
si deve impegnare non solo nei confronti di chi ha stipulato con
lo stesso un contratto, ma anche nei confronti di chi, semplice
utente, usufruisce, a vario titolo, dei suoi servizi.
In questa prospettiva la figura dellAderente
si dimostra ampia e slegata dal titolo, oneroso o gratuito, che
lega lo stesso al soggetto utilizzatore dei servizi.
Il Codice, dopo aver puntualizzato con
una definizione di carattere generale i soggetti principali coinvolti
nelle dinamiche della Rete, si sofferma a definire puntualmente
i vari tipi di servizi che lAderente può offrire
al pubblico.
Queste ulteriori definizioni si rivelano
di estrema utilità nel prosieguo dellarticolato perché
contribuiscono a circoscrivere la titolarità di determinati
doveri e di specifiche responsabilità (art.4) che, in base
ai servizi erogat,i il Codice impone agli Aderenti.
Tra le qualifiche, con i relativi doveri,
si ricordano:
* Access provider: chi offre al
pubblico dei servizi di accesso ad Internet, deve verificare in
modo diretto (ad esempio tramite lavvenuta sottoscrizione
di un contratto[2]) o indiretto (tramite Calling Line Identifier
o metodi analoghi) laccesso alla rete;
* Hosting/housing provider: chi
offre al pubblico spazi raggiungibili dallesterno o la possibilità
di collegare computer di proprietà del Cliente alla rete
Internet ha lobbligo di identificare con ragionevole certezza
il proprio Cliente e nel caso in cui il servizio di hosting sia
condiviso deve conservare i dati necessari ad attribuire con ragionevole
certezza la parternità delle azioni con esso compiute;
* Content provider: chi, direttamente
o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi
mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi deve
garantire la chiara identificazione della natura e dei contenuti
da esso veicolati ed in particolare deve impegnarsi ad adeguare,
ed eventualmente rimuovere, il suddetto contenuto alle segnalazione
del Comitato di Garanzia e/o delle altre Autorità competenti;
* Gestore dellInternet Point:
chi mette a disposizione del pubblico locali e strumenti, non
ad uso esclusivo, che consentono laccesso ai servizi della
rete Internet deve fornire degli strumenti adeguati a garantire
la corretta navigazione dei minori e nel contempo garantire lidentificazione
dellutilizzatore dei suddetti servizi.
Al termine dellelencazione, contenuta
nellarticolo 1, viene descritto un elemento che si rivela
centrale nelleconomia delle disposizione del Codice di autoregolamentazione
il Marchio Internet@minori. Si tratta
di un logotipo che diviene il testimone primo ed evidente delladesione
del fornitore di servizi al Codice.
3. Gli obblighi
Larticolo due è dedicato alla descrizione dellambito
e delle modalità di applicazione delle regole contenute
nel codice.
Ladesione al codice determina per i contraenti degli obblighi
ben precisi e sanzionati; inoltre, con la stessa adesione si manifesta
la consapevolezza di assoggettarsi al controllo di unautorità
di vigilanza diretta a verificare il rispetto delle predette prescrizioni.
Gli strumenti che gli Aderenti dovranno adottare per tutelare
i minori sono indicati nellarticolato.
3.1 Home Page
Il primo dovere a cui adempiere è quello di pubblicare
nella home page il riferimento Tutela dei Minori,
rimandando ad apposite pagine in cui verranno illustrate le corrette
modalità di utilizzazione della Rete e lindicazione
degli strumenti che maggiormente verranno utilizzati per difendere
i minori.
A queste informazioni si aggiungono anche quelle riguardanti le
procedure da seguire per informare il Comitato di Garanzia delle
violazioni del Codice.
3.2 Navigazione differenziata.
LAderente, andando nello specifico dellattività,
deve offrire, ad esempio, alle famiglie, agli educatori, alle
scuole, alle biblioteche dei servizi di navigazione differenziata.
Nel caso in cui lo stesso imprenditore non dispone di tali servizi
dovrà indirizzare gli utenti verso altri soggetti che ne
sono provvisti.
Sempre in sintonia con la differenziazione dellaccesso il
client provider può applicare dei sistemi di classificazione
dei contenuti.
3.3 Individuazione delletà e tutela dei dati personali.
LAderente, inoltre, potrà scegliere di utilizzare
dei sistemi di individuazione delletà dellutente,
ma in questi casi dovrà essere particolarmente attento
al rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali al
fine di poter garantire la massima riservatezza di tali delicate
informazioni.
Su questo fronte limpegno dovrà essere rivolto a
garantire limpossibilità di risalire, grazie ai dati
così raccolti, allidentità dellutente
o a qualche suo estremo identificativo (ad es. indirizzo di posta
elettronica, nick name, numero IP).
Un altro obbligo da osservare, in linea con il precedente, è
quello di non effettuare alcuna profilazione dellutente
minore o qualsiasi altro trattamento dei suoi dati personali senza
che vi sia la previa ed informata autorizzazione di chi esercita
la potestà genitoriale.
3.4 Anonimato
Per quanto riguarda lanonimato, i fornitori di servizi aderenti
al Codice se da un lato potranno consentire lanonimato agli
Utenti che fruiscono dei loro servizi in modo che questi possano
navigare ed utilizzare gli stessi apparendo anonimi, dallaltro
non potranno non essere informati sulla reale identità
personale del soggetto che richiede di rimanere anonimo.
In altre parole, si consente un totale
anonimato solo verso lesterno mentre per i gestori del servizio
rimane sempre la possibilità (dovere) di risalire allidentità
degli utenti che utilizzano i loro servizi. Gli Aderenti potranno
erogare dei servizi solo ad Utenti identificati preventivamente
in modo diretto o indiretto.
Se queste rigide condizioni sono
valide per i semplici Utenti a maggior ragione devono essere applicati
ai Clienti che ad esempio registrano un nome a dominio volendo
rimanere anonimi.
In questa situazione lanonimato deve essere garantito ancora
una volta solo verso lesterno, conservando in modo riservato
i dati relativi al Cliente, ma non nei confronti del fornitore
di servizi che viceversa deve obbligatoriamente identificare in
modo certo il soggetto che richiede i suddetti servizi.
4. Gestione dei dati e lotta alla pedofilia.
La disciplina del Codice diventa più dettagliata nel momento
in cui si occupa della gestione dei dati utili alla tutela del
minore.
Per prima cosa vengono individuati in modo puntuale i predetti
dati al fine di definire quali lAderente deve obbligatoriamente
conservare: lattenzione è rivolta allidentificazione
e alla relativa registrazione degli indirizzi di rete assegnati
e utilizzati dallUtente.
Nel caso in cui lassegnazione dellIP è temporanea
il registro deve tenere traccia dellora di inizio e cessazione
dellassegnazione, del numero IP assegnato e del numero telefonico
utilizzato se disponibile.
Vista lestrema delicatezza dei dati così raccolti
lAderente ha nei confronti dellUtente delle enormi
responsabilità. Innanzitutto, i dati raccolti devono essere
ragionevolmente attendibili e non ripudiabili. Lobbligo
temporale di conservazione è di sei mesi ma gli stessi
fornitori di servizi possono scegliere di conservarli per periodi
maggiori sempre però osservando i limiti delle disposizioni
normative vigenti.
La conservazione di questi dati trova la sua ratio nel fatto di
poter costituire dei rilevanti elementi di prova o di indagine
per lautorità giudiziaria e le forze di polizia.
In ragione di questa politica di collaborazione ogni Aderente
si impegna ad osservare quanto richiesto dallAutorità
giudiziaria, motivando per iscritto le operazioni compiute.
Tuttavia, è nel contrasto alla pedo-pornografia
on-line che si possono intravedere i tratti più incisivi
del controllo dei dati veicolati dai gestori dei servizi della
rete.
LAderente deve impegnarsi a conservare
tutti quei dati che sono ritenuti utili, nei limiti della legge
in materia di dati personali, al fine di eventuali indagini ed
operazioni di polizia.
Osservando questi principi deve quindi porre in essere, con spirito
di collaborazione, tutte quelle iniziative atte a collaborare
con le autorità competenti ed in particolare con il Servizio
della Polizia Postale e delle Comunicazioni, «
al fine
di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete
utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso
i propri server, così come risultanti dai relativi contratti
o documenti equipollenti, entro e non oltre i tre giorni lavorativi
successivi al ricevimento del provvedimento dellAutorità
richiedente». (art. 3.11 cpv.).
5. La Vigilanza e il Comitato di Garanzia.
Il controllo sulla corretta applicazione del Codice è affidata
al Comitato di Garanzia. Tale organo è costituito da undici
componenti effettivi[3] e undici supplenti; la durata del relativo
incarico è di tre anni.
Il funzionamento del Comitato è definito da un regolamento
di organizzazione che lo stesso dovrà varare entro 30 giorni
dal suo insediamento.
Il principale compito del Comitato è quello di verificare
che ciascun Aderente possieda i requisiti stabiliti dal Codice
e nel caso in cui rilevi una inottemperanza dovrà applicare
le sanzioni previste per la violazione rilevata.
6. Procedure di autodisciplina.
La violazione degli obblighi di cui allart. 3 Strumenti
per la tutela del minore del Codice può essere segnalata
al Comitato di garanzia attraverso una comunicazione alla sua
Segreteria.
La segnalazione potrà essere inviata
utilizzando un apposito modulo che sarà facilmente reperibile
allinterno delle pagine web introduttive, secondo quanto
disposto dallart. 3.1.
Tale segnalazione dovrà contenere
le generalità di chi invia la segnalazione, i suoi recapiti
e la descrizione della violazione riscontrata.
Questi elementi dovranno essere necessariamente presenti in quanto
la loro mancanza determina linammissibilità della
stessa segnalazione.
Nel momento di invio della segnalazione
per via telematica verrà generato un numero di protocollo
che dovrà essere successivamente indicato nella lettera
che linteressato invierà per posta (Raccomandata
A.R.) al fine di confermare la segnalazione.
Solo dopo aver ricevuto la lettera di conferma
ed averne vagliato il contenuto la Segreteria comunica, entro
una settimana, allAderente lapertura del procedimento
di autodisciplina nei suoi confronti indicandogli anche le norme
del Codice che sono state oggetto della segnalazione.
Dopo aver ricevuto la segnalazione, lAderente
ha quindici giorni di tempo per produrre la documentazione che
riterrà utile per la sua difesa e/o richiedere di essere
ascoltato dal Comitato[4].
La decisione finale viene presa a maggioranza
dei due terzi dei componenti presenti[5]. Lesito della decisione
viene successivamente comunicato alle parti a cura della Segreteria
che ne pubblica lesito su un apposito sito web la cui istituzione
è prevista dallo stesso regolamento.
Dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione
lAderente è obbligato ad adeguarsi tempestivamente
a quanto deciso dal Comitato per non incorrere in sanzioni più
gravi.
7. Sanzioni.
Le sanzioni previste dal Codice sono:
1. il RICHIAMO, con cui si invita lAderente
ad ottemperare entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con ladesione
al Codice;
2. la CENSURA, con cui si invita lAderente
che non ha provveduto ad ottemperare a quanto contenuto nella
comunicazione di richiamo o che ha commesso gravi violazioni del
Codice ad adeguarsi a quanto disposto entro 15 giorni;
3. la REVOCA dellautorizzazione alluso
del marchio Internet @ Minori, che interviene quando
il Comitato constata che lAderente non si è conformato
a quanto disposto nelle comunicazioni di censura [6].
E necessario aggiungere che la revoca può essere
di due tipi: temporanea o prolungata. Nel caso in cui, dopo il
primo procedimento di revoca temporanea, intervengano le condizioni
per una seconda revoca scatta la sanzione più pesante e
lAderente non potrà richiedere la riammissione alluso
del marchio prima di un anno.