1. L'articolo 12 del decreto legge n.
143 del 1991.
Il legislatore italiano, conscio della
necessità di creare un supporto di norme penali tese a
tutelare e rafforzare il delicato "equilibrio" di fiducia
posto alla base dell'utilizzo dei moderni strumenti di pagamento,
ha introdotto alcune rilevanti figure di reato nell'ambito di
un quadro di provvedimenti di più ampio respiro diretto
a contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro proveniente
da attività illecite attraverso una politica tesa a limitare
l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.
Le norme da esaminare sono quelle contenute
nell'art. 12 del Decreto Legge n. 143 del 1991, convertito dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, "Carte di credito, di pagamento
e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante"
[1].
Nell'ambito di tale articolo si possono
intravedere tre ipotesi di reato:
a) la prima tesa a punire "chiunque,
al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente
utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento,
ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi";
b) la seconda tesa a punire chiunque, "al
fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o
altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto
di beni o alla prestazione di servizi";
c) la terza, infine, tesa a punire chiunque
"possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza
illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini
di pagamento prodotti con essi".
Le diverse fattispecie, così brevemente descritte, rappresentano,
come si evince dalla lettura dell'articolo, tre distinte figure
di reato.
La loro autonomia, infatti, è stata
messa in evidenza dalla Corte di cassazione attraverso la constatazione
che la condotta di chi indebitamente usa una carta di credito
non assorbe la previsione di una acquisizione illecita della stessa[2]
e che una interpretazione diversa contrasterebbe con la disciplina
e i principi del concorso formale di reati (art. 81, primo comma,
c.p.)[3].
Prima di analizzare, nel dettaglio, l'argomento
dell'indebito utilizzo di carta di credito realizzato attraverso
Internet appare opportuno soffermarsi su un ultimo problema di
carattere generale: cosa si debba intendere per "carte di
credito, di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo
che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni
o alla prestazione di servizi".
"La distinzione effettiva tra credito
e pagamento appare piuttosto labile, anche se nell'insieme risulta
evidente come il legislatore abbia inteso prevedere una specifica
tutela di uno strumento di matrice bancaria particolarmente diffuso,
nelle sue più varie forme; la ratio della norma è
proprio la tutela dell'incorporazione in un documento di beni
"ulteriori" rispetto al valore del medesimo, per facilitarne
la circolazione, siano essi denaro (come nel caso del prelievo
del contante), altri beni (di qualsiasi natura, quindi anche generi
alimentari, ovvero benzina) e soprattutto servizi: da quelli telefonici,
alla possibilità di fruizione di autostrade, agli impianti
sportivi" [4].
2. Carte di credito on-line.
I diversi modi attraverso cui è
possibile realizzare via Internet il reato previsto dall'art.
12, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, convertito dalla l.
n. 197 del 1991, inducono necessariamente a compiere alcune riflessioni
preliminari.
L'utilizzo della carta di credito è
andato nel tempo affermandosi come il mezzo di pagamento più
diffuso negli acquisti effettuati in Rete. E' opportuno chiarire,
però, che i maggiori rischi legati alla sottrazione illecita
dei numeri e delle altre coordinate necessarie ad effettuare un
indebito utilizzo della carta di credito provengono, statisticamente,
non tanto dalla Rete o da sofisticate operazioni informatiche
quanto da una "classica" attività illecita tesa
a carpire subdolamente i suddetti dati durante, o subito dopo,
l'utilizzo quotidiano del predetto mezzo di pagamento (si pensi,
ad esempio, al numero di operazioni che vengono effettuate negli
esercizi commerciali utilizzando la carta di credito).
A tale considerazione si deve aggiungere
il fatto che una parte rilevante di questa casistica è
legata, molto spesso, a quelle che si possono definire delle "cattive
abitudini" dell'utilizzatore della carta di credito. Si pensi,
ad esempio, all'attenzione che viene generalmente dedicata alla
custodia dello scontrino consegnato al momento del pagamento,
alla luce del fatto che dallo stesso un malintenzionato potrebbe
ben ricavare delle informazioni utili e "spendibili"
on-line.
Inoltre, a queste situazioni di vita quotidiana
si aggiungono, naturalmente, quelle in cui i criminali sono gli
stessi titolari, o dipendenti, dell'esercizio in cui viene utilizzata
la carta di credito con l'ovvia considerazione che in questo caso
la futura vittima può mettere in atto ben poche "misure"
preventive.
Ritornando al mondo dell'informatica non
si può non ricordare la diffusione di numerosi software
capaci di generare, in modo automatico, dei numeri "credibili"
di carte di credito ed in "astratto" idonei a trarre
in inganno un sistema che, sebbene convenzionato, si limita a
svolgere solo un preventivo controllo formale delle coordinate
prima di effettuare l'operazione.
Si ricorda, infine, che le informazioni
necessarie per compiere l'indebito uso della carta di credito
possono rappresentare il prezioso bottino della violazione di
un sistema informatico (sia esso, ad esempio, quello dell'istituto
di credito emittente oppure quello di un precedente esercizio
in cui sono stati archiviati gli estremi di una lecita transazione
commerciale).
3. La sentenza della Corte di cassazione
n. 37115 del 2002.
Dopo aver introdotto ed esaminato, anche
se in modo superficiale, la disciplina contenuta nell'art. 12
della l. 5 luglio 1991, n. 197 è giunto il momento di analizzare
il contenuto della sentenza n. 37115 del 2002 della Corte di cassazione.
La vicenda, in breve, trae origine dall'accusa,
mossa contro l'imputato, di aver acquistato via Internet alcuni
beni, previa immissione dei dati di una valida carta di credito
abilmente acquisiti.
Lo stesso imputato ha proposto ricorso,
deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 12
della l. 5 luglio 1991, n. 197, poiché non aveva mai avuto
il possesso della carta di credito della vittima, ma si era limitato
a generare automaticamente dei numeri corrispondenti a quelli
della medesima. Per tale motivo, ribadisce la difesa dell'imputato,
non essendo il ricorrente mai venuto nel possesso materiale di
detto documento, non avrebbe commesso l'illecito in questione,
attribuitogli mediante una inammissibile interpretazione analogica
della norma.
Tralasciando i problemi legati alle incongruenze
presenti nelle ricostruzioni dei fatti compiute dai diversi organi
giudicanti[5], il punto nodale
dell'intera pronuncia appare quello in cui la Corte afferma che
la realizzazione del reato in esame prescinde dal possesso materiale
della carta o del documento, concentrandosi sul rapporto giuridico
ed economico posto alla sua base.
Per usare le parole della Cassazione:
"Una delle condotte incriminate dal citato art. 12 attiene
all'indebito utilizzo, da parte di chi non è titolare,
di carte di credito o di pagamento: l'espressione usata per indicare
il comportamento illecito individua la lesione del diritto incorporato
nel documento, del quale il solo titolare può disporre
in modo esclusivo".
L'ipotesi in esame, dunque, prescinde dal possesso della carta
o del documento e si realizza con l'addebito in banca a carico
del titolare del documento e il contestuale raggiungimento del
profitto dell'utilizzatore.
Tra gli argomenti affrontati dalla Cassazione
in altre sentenze, sul tema dibattuto, è interessante citare,
per avere un quadro più completo della fattispecie in esame,
quello relativo all'interpretazione dell'espressione "fine
di trarne profitto per sé o per altri" presente come
elemento caratterizzante il dolo della predetta figura di reato.
Per la Suprema Corte tale profitto non
si deve necessariamente realizzare poiché si deve "ritenere
verificata l'ipotesi consumata quando (omissis) sia stata posta
in essere la condotta tipica che la suddetta norma individua nell'indebito
utilizzo del documento, mentre sotto tale profilo non si richiede
il conseguimento del fine di profitto che la norma stessa chiaramente
prevede come dolo specifico (a differenza della norma incriminatrice
della truffa, ipotesi delittuosa che può concorrere con
quella in esame, che prevede il conseguimento del profitto come
elemento la cui realizzazione è necessaria per l'esistenza
del reato).
Nel concetto di "utilizzo" cui
l'ipotesi delittuosa contestata nel caso di specie fa riferimento
non può dunque farsi rientrare (omissis) il raggiungimento
dell'utilità che la carta può offrire, ma deve ritenersi
sufficiente ad integrarne gli estremi - come nelle ipotesi similari
di cui agli artt. 465 (uso di biglietti falsificati di pubbliche
imprese di trasporto) e 489 c.p. (uso di atto falso) (omissis)
- qualsiasi modo di avvalersi del documento, anche con la semplice
esibizione, per lo scopo conforme alla sua natura..."[6].
Di estremo interesse, inoltre, è
la possibilità di estendere le conclusioni raggiunte dalla
Cassazione nella sentenza del 6 febbraio 1998, n. 1456 a chi,
essendo stato titolare di una carta di credito, fa comunque uso
dei dati della stessa, nonostante la consapevolezza che il rapporto
contrattuale con l'istituto di credito sia estinto o sospeso,
per compiere degli acquisti.
Naturalmente, in quest'ultimo caso è
necessario, come puntualizza la Corte, che il soggetto sia consapevole
dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione ad utilizzare lo strumento
di credito.
In conclusione, la casistica indicata e
gli argomenti trattati non hanno la pretesa, nella loro estrema
sintesi, di mettere in evidenza tutte le problematiche relative
alla realizzazione del reato in esame.
Quello che si è cercato di far percepire, oltre alle linee
generali della disciplina legislativa, è, in realtà,
il semplice fatto che molto spesso l'uso indebito di una carta
di credito attraverso Internet presuppone un'attività tesa
a carpire o generare i dati che, in un secondo momento, verranno
"spesi" on-line e che tale attività può
essere realizzata non solo attraverso reati "informatici"
ma anche, e soprattutto, attraverso le forme "classiche"
del crimine.