La tesi da commentare, smentire o semplicemente
criticare
Dando per presupposte tutte le considerazioni in merito allabusività
della condotta [1], con lespressione accesso
ad un sistema informatico il legislatore, nellart.
615 ter c.p., ha inteso indicare quella particolare attività
di introduzione in un sistema caratterizzata dal superamento di
dispositivi di sicurezza idonei a proteggere il sistema stesso
contro eventuali comportamenti abusivi.
L' accesso a cui si riferisce il legislatore non
appare essere quello relativo al semplice collegamento fisico,
ma piuttosto quello logico in cui è possibile instaurare
un dialogo con l'elaboratore, situazione ottenibile generalmente
dopo aver superato barriere erette a sicurezza dell'inviolabilità
del sistema.
Infatti, con la semplice espressione "accesso ad un sistema",
generalmente, si intende indicare qualunque attività che,
prescindendo dal superamento di barriere e muri di sicurezza,
mette in comunicazione un computer chiamante con un computer risponditore.
Quello che rileva, però, ai fini dell'art. 615 ter c.p.
è solo l'accesso che consente un dialogo più ampio
e profondo con il sistema tale da poter agire come dominus dello
stesso copiando, eliminando, inserendo o semplicemente modificando
i dati e le informazioni in esso contenute.
In altre parole, non è sufficiente la semplice comunicazione
fisica, ad esempio la chiamata telefonica via modem o laccensione
dello schermo, che in termini pratici non consente alcuna azione
allagente ma occorre un accesso al sistema tale da instaurare
un reale dialogo con il sistema bersaglio.
Il punto di partenza di questo ragionamento è rappresentato
dalla constatazione che la semplice realizzazione di un contatto
che non riesca a sfociare in un dialogo effettivo con il sistema
bersaglio potrebbe, al massimo e con le ovvie difficoltà
probatorie, perfezionare gli estremi di un tentativo[2]
di accesso al sistema quando gli atti appaiono idonei.
Il tentativo, si ricorda, è caratterizzato dalla messa
in pratica da parte dellagente di atti idonei diretti in
modo non equivoco a commettere un delitto che nei fatti non si
realizza. In particolare lidoneità quale requisito
imprescindibile del tentativo deve essere valuta secondo la dottrina
dominante sulla base del c.d. criterio della prognosi postuma,
ossia : « il giudice
, collocandosi idealmente nella
stessa posizione dellagente allinizio della stessa
attività criminosa, deve accertare alla stregua
di una valutazione operata in base alle conoscenze delluomo
medio, eventualmente arricchite delle maggiori conoscenze dellagente
concreto- se gli atti erano in grado, tenuto conto delle concrete
circostanze del caso, di sfociare nella commissione del reato».[3]
Loperazione logica da compiere è quindi un giudizio
ex ante e in concreto, in quanto il giudizio prognostico sebbene
realizzato dopo la realizzazione dei atti è effettuato
con la mente rivolta al momento della stessa realizzazione.
Comunque sia, ritornando allart. 615 ter c.p., ed allinstaurazione
di un contatto con il sistema che non consente un dialogo con
lo stesso, bisogna ora considerare quello che può essere
definito come il limite minimo al di sotto del quale non vi può
essere accesso penalmente rilevante.
Lart. 49, secondo comma, c.p. afferma che «la punibilità
è altresì esclusa quando, per la inidoneità
dellazione o per la inesistenza delloggetto di essa,
è impossibile levento dannoso o pericoloso».
Con questa norma il legislatore penale delinea, in estrema sintesi,
la figura del reato impossibile; ossia del reato ritenuto tale
per linidoneità dellazione posta in essere
ovvero per linesistenza delloggetto che lazione
doveva ledere o porre in pericolo.
Questa norma di carattere generale si relaziona in modo particolare
con alcune dinamiche relative allaccesso abusivo a sistemi
informatici.
Si immagini, ad esempio, come la disciplina del reato impossibile
per inesistenza delloggetto[4] si relazioni
al problema relativo allesatta identificazione del comportamento
dellagente che viola un sistema honeypot, ossia di un sistema
informatico-schermo geneticamente precostituito dal suo titolare
per essere attaccato allinsaputa dello stesso attaccante
(carnefice e vittima).
Per quanto riguarda la specifica definizione di accesso, oggetto
del presente ragionamento, può essere analizzata la definizione
che la giurisprudenza prevalente offre in argomento di reato impossibile
di inidoneità dellazione.
E inidonea lazione, e quindi è impossibile
il reato, quando la stessa è in concreto inadeguata ed
inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso.
Linidoneità degli atti, valida ad escludere la figura
del delitto tentato, va stabilita facendo riferimento allinefficacia
intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il
profilo esclusivamente potenziale, levento consumativo.
Siffatta inadeguatezza alla produzione del risultato criminoso,
che deve essere apprezzata con giudizio ex ante non può
essere tale che in sé e per sé, indipendentemente
da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione
dellinteresse giuridico protetto[5].
Con il reato impossibile il legislatore penale ha inteso eliminare
ogni dubbio relativo allassoluta irrilevanza penale di un
tentativo che in concreto non si dimostri idoneo a mettere in
pericolo il bene protetto.
«
il tentativo esula, in altri termini, quando un
fatto astrattamente idoneo, al momento dellazione, a raggiungere
lobiettivo criminoso perseguito, non potrebbe in ogni caso
sfociare in un delitto consumato per la presenza di circostanze
che ne rendono in concreto impossibile la realizzazione»[6]
Tutto questo discorso sul tentativo e sul reato impossibile si
pone, quindi, come momento discriminante tra una condotta idonea
o non idonea a realizzare un accesso penalmente rilevante ai sensi
dellart. 615 ter c.p.
In conclusione, si ha accesso abusivo ad un sistema informatico
penalmente rilevante (tentativo o reato consumato) quando gli
atti posti in essere dallagente appaiono idonei, nellottica
dellagente e della vittima, a mettere almeno in pericolo
il bene protetto.
continua
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NOTE
[1] Non tutti gli accessi con cui si riesce ad
instaurare una stretta comunicazione con la macchina sono rilevanti
ex art. 615 ter c.p., rilevando solo penalmente solo quelli, in
ampio senso, non autorizzati. Per quanto riguarda gli elementi
costitutivi della fattispecie il primo punto da esaminare è
lindividuazione di cosa sintenda indicare con lespressione
«sistema
protetto da misure di sicurezza».
La dottrina più attenta nota che: «la precisazione
era senza dubbio doverosa: lassenza di una fisicità
direttamente percepibile e la possibilità di connettersi
con estrema facilità con sistemi di varia natura e portata
ha imposto al legislatore di definire lantigiuridicità
degli accessi, limitandola a quelli posti in essere in presenza
di sistemi di sicurezza»(PARODI-CALICE). La premessa logica
è rappresentata, quindi, dalla volontà palese e
manifesta del titolare del diritto di escludere i terzi da unarea
informatica che lo stesso ritiene di proprio esclusivo dominio.
In altre parole non è sufficiente il semplice accesso ad
un sistema per la venuta in essere del reato di cui allart.
615 ter c.p., ma è necessario un quid pluris che metta
in guardia i soggetti che potrebbero venire, per svariati
motivi leciti e illeciti, a contatto con il muro, più
o meno spesso, di sicurezza eretto a difesa della zona informatica
di esclusivo dominio.
[2] PARODI- CALICE, Responsabilità penali
e internet, Milano, 2001, 64.
[3] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale,
Bologna, terza edizione, 414.
[4] E pacifico in giurisprudenza che la
seconda ipotesi di reato impossibile si può realizzare
solo quando linesistenza delloggetto dellazione
delittuosa sia assoluta ed originaria e non già quando
essa sia puramente temporanea ed accidentale (Cass. 11.11.74,
Bardelli, Cass. 30.6.78, Paolini
).
[5] Cass. Sent. 26.4.88.
[6] FIANDACA-MUSCO, op. cit., 432.