L'art. 615 ter c.p., norma simbolo della
lotta contro i c.d. crimini informatici, necessita per essere
compresa, nella sua reale valenza, di alcune premesse terminologiche
e convenzionali che lo stesso legislatore utilizza per meglio
delimitarne il campo operativo[1].
Le prime espressioni da analizzare ed esplicitare,
procedendo in modo logico e consequenziale, sono: "l'accesso"
ad un sistema informatico e telematico e "l'abusività"
dello stesso.
Innanzitutto, con il termine "accesso"
il legislatore vuole riferirsi, come si evince dallo stesso contesto
letterale del primo comma, all'azione di chi si introduce in un
sistema informatico.
L'accesso, a cui si riferisce il legislatore,
non appare essere quello relativo al semplice collegamento fisico,
ma a quello logico in cui è possibile instaurare un dialogo
con l'elaboratore; situazione questa ottenibile generalmente dopo
aver superato le barriere erette a sicurezza dell'inviolabilità
dello stesso sistema.
Infatti, con la semplice espressione "accesso
ad un sistema" si intende indicare qualunque attività
che, prescindendo dal superamento di barriere e muri di sicurezza,
mette in comunicazione un computer chiamante con un computer risponditore.
Quello che rileva ai fini dell'art. 615
ter c.p. è solo l'accesso che consente un dialogo più
ampio e profondo con il sistema, tale da poter far agire come
dominus dello stesso l'agente che può così copiare,
eliminare, inserire o semplicemente modificare i dati e le informazioni
contenute nel sistema violato.
A questo discorso si collega il concetto
di abusività dell'accesso: non tutti gli accessi con cui
si riesce ad instaurare una stretta comunicazione con la macchina
sono rilevanti ex art. 615 ter c.p., rilevando penalmente solo
quelli, in ampio senso, non autorizzati.
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi
della fattispecie, il primo punto da esaminare è l'individuazione
di cosa s'intenda indicare con l'espressione "sistema ...
protetto da misure di sicurezza".
La dottrina più attenta nota che:
"la precisazione era senza dubbio doverosa: l'assenza di
una fisicità direttamente percepibile e la possibilità
di connettersi con estrema facilità con sistemi di varia
natura e portata ha imposto al legislatore di definire l'antigiuridicità
degli accessi, limitandola a quelli posti in essere in presenza
di sistemi di sicurezza"[2].
La premessa logica è rappresentata,
quindi, dalla volontà palese e manifesta del titolare del
diritto di escludere i terzi da un'area informatica che lo stesso
ritiene di proprio esclusivo dominio[3]. .
In altre parole, non è sufficiente
il semplice accesso ad un sistema per la venuta in essere del
reato di cui all'art. 615 ter c.p., ma è necessario un
quid pluris[4] che metta "in
guardia" i soggetti che potrebbero venire, per svariati motivi
leciti e illeciti, a contatto con il "muro, più o
meno spesso, di sicurezza" eretto a difesa della zona informatica
di esclusivo dominio.
Altro elemento degno di nota, perché
oggetto di numerose critiche, è quello relativo alla condotta:
"chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo, è punito...".
Il primo comma prevede come fulcro del
momento offensivo del fatto di reato, in estrema sintesi, l'attraversare
abusivamente la soglia del sistema protetto sfondandone, virtualmente,
la "porta chiusa".
Naturalmente, il semplice fatto di entrare
in un sistema protetto contiene in sé un carattere meno
offensivo di chi, riuscendo a violare la sicurezza, si introduce
nel sistema distruggendone o danneggiandone parzialmente o totalmente
i dati e le informazioni in esso contenute (art. 615 ter c.p.,
comma 2, n. 2).
Rilevante è il problema dell'identificazione
del luogo in cui il reato di accesso abusivo si ritiene consumato.
In genere questo reato è commesso da un soggetto che tramite
un collegamento via modem, o di altro tipo, si mette in comunicazione,
trovandosi in un luogo fisico posto anche a notevole distanza,
con il sistema da violare[5].
Il reato deve considerarsi realizzato e
perfezionato nel luogo dove ha sede il sistema bersaglio e non
nel luogo in cui il soggetto agente si trovi fisicamente ad operare.
La sentenza della Corte di Cassazione (V
Penale) del 6 dicembre 2001 si occupa di scandagliare e riportare
in superficie la stessa natura delle protezioni di sicurezza rilevanti
ex art. 615 ter.
Le protezioni poste come barriera esterna
assumono rilevanza in quanto manifestazione chiara della volontà
concreta di chi dispone del sistema di escluderne terzi dall'accesso
e dal contenuto in esso custodito.
Il reato non fossilizza l'attenzione sul
disvalore prodotto dall'effrazione, ma, come si evince dal testo
della norma, sul fatto di contravvenire alle disposizioni del
titolare.
Quest'ultimo assunto, però, non
deve indurre ad equiparare la tutela dell'art. 615 ter c.p. a
quella della violazione di domicilio, perché come la Corte
stessa puntualizza:
"L'art. 615 ter comma 1 c.p. punisce
non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico,
ma anche chi "vi si mantiene contro la volontà esplicita
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". Ne consegue
che la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico
non assume rilevanza di per sé, bensì solo come
manifestazione di una volontà contraria a quella di chi
del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò
di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi,
perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di
chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico,
vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta
di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle
disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione
di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa
nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti a individuarvi,
talora anche criticamente, la tutela di un "domicilio informatico"...
ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del
delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei
soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando
si tratti di strumenti esterni al sistema...destinati a regolare
l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi".
Per concludere, la Corte, prendendo spunto
dalla disciplina dettata in tema di violazione di domicilio, giunge
ad affermare che commette il reato di cui all'art. 615 ter chi,
autorizzato all'accesso per una o più determinate finalità
utilizzi "il titolo di legittimazione" per uno scopo
diverso da quello pattuito e a cui era subordinato l'accesso.