L'articolo 635 bis c.p. contiene una clausola diretta ad escludere
l'applicazione dello stesso nel caso in cui "il fatto costituisca
un reato più grave".
Con questa precisazione il legislatore
rende palese l'impedimento di una doppia responsabilità
per reati diversi nel momento in cui il fatto concreto integri
contemporaneamente l'ipotesi di danneggiamento informatico e quella
di un altro reato più grave[33].
La prima fattispecie da analizzare è
contenuta nell'articolo 420 c.p. "Attentato a impianti di
pubblica utilità", così come modificato dalla
legge n. 547 del 1993.
Come si può notare sin da una prima
lettura, il nuovo articolo 420 c.p. è costruito, essenzialmente,
come un delitto di attentano in cui la soglia della consumazione
è anticipata sino alla commissione degli atti diretti a
cagionare un danno o a distruggere impianti di pubblica utilità.
Con il secondo comma il legislatore inserisce
nel corpo dell'articolo una specifica figura di reato di reato:
"La pena di cui al primo comma
si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare
o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,
ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi
pertinenti".
Naturalmente i sistemi e i dati danneggiati
o distrutti devono rivestire una rilevanza tale da rappresentare
un pericolo per l'ordine pubblico.
Il terzo comma del 420 c.p. contiene un'ipotesi
aggravata diretta a punire con la pena della reclusione da tre
a otto anni le ipotesi previste dai precedenti commi se da esse
deriva "la distruzione o il danneggiamento dell'impianto
o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero
l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto
o del sistema...".
Per quel che rileva ai fini del rapporto
con l'art. 635 bis c.p. è evidente che il legislatore con
il secondo e terzo comma dell'art. 420 c.p. ha deciso di sanzionare
con maggiore gravità le condotte astrattamente riconducibili
e sovrapponibili al reato di cui all'art. 635 bis c.p.[34]
quando queste ultime siano dirette a provocare
(secondo comma), o provocano (terzo comma), danni ai sistemi informatici
e telematici di pubblica utilità ovvero ai dati, informazioni
o programmi in essi contenuti o pertinenti.
Le ipotesi "sussidiarie" dell'art.
635 bis c.p. si possono sovrapporre con alcune ipotesi previste
dall'art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico
o telematico)[35].
Quest'ultimo reato è diretto a punire
chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o
telematico e chi vi si mantiene contro la volontà (esplicita
o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.
Il reato in oggetto non è caratterizzato
dall'effrazione dei sistemi protetti, ma dalla contravvenzione
alle disposizioni del titolare che può legittimamente disporre
degli stessi.
Ritornando alla possibile sovrapposizione
con l'art. 635 bis c.p., le ipotesi dell'art. 615 ter c.p. che
rilevano si trovano tra quelle aggravate: la prima è contenuta
nel n. 3) del secondo comma[36]
mentre la seconda nel terzo comma[37].
Sul punto si condivide l'opinione di chi
ipotizza l'applicabilità dell'art. 615 ter c.p. solo quando
il danneggiamento si realizzi come conseguenza immediata e strettamente
connessa all'accesso abusivo.
Nel momento in cui il danneggiamento del
sistema o dei dati informatici è realizzato in un momento
successivo all'accesso si deve applicare il reato di danneggiamento
informatico ed, eventualmente, se ricorrono gli estremi dell'art.
615 ter c.p. anche quest'ultimo in concorso[38]
.
L'ultimo reato, oggetto della presente
comparazione, è l'art. 615 quinquies c.p. "Diffusione
di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico."
Con l'introduzione di questo reato si è
voluto colpire in modo specifico l'allarmante e capillare diffusione
dei virus informatici[39] e
di software diretti a danneggiare un sistema informatico, dei
dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
La fattispecie in esame è quindi
diretta a punire la diffusione, la comunicazione o consegna di
un software che è geneticamente preordinato ad avere come
effetto diretto o indiretto della sua attivazione il danneggiamento
di sistemi, programmi e dati informatici o l'alterazione del loro
funzionamento.
Il rapporto con l'art. 635 bis c.p. non
appare, quindi, di sovrapposizione ma eventualmente di causa/effetto
con l'ovvia e possibile configurazione, nel caso in cui il danno
sia realizzato attraverso la diffusione di tali programmi, del
concorso di entrambi i reati.
In conclusione, dopo aver esaminato gli
elementi costitutivi della fattispecie e il loro rapporto con
altre figure di reato si può affermare che l'oggetto di
tutela del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p.
è l'integrità di un particolare aspetto del patrimonio
definibile, per usare la terminologia del codice, "informatico"[40].
Quest'ultimo a causa della sue particolari
caratteristiche, della sua fragilità e della estrema rilevanza
che ha acquisito nella moderna società si presenta non
perfettamente omogeneo e riconducibile alle res tutelate dall'articolo
635.
Il legislatore, alla luce delle predette
caratteristiche, ha inteso così prevedere una norma specifica
ed idonea a difendere tutti gli aspetti costitutivi e caratteristici
dei nuovi beni.
Tuttavia, il diritto penale (extrema ratio
dell'ordinamento giuridico) tutela il "bene informatico"
contro quelle aggressioni che appaiono maggiormente aggressive
e cariche di disvalore sociale; per questo motivo il legislatore,
in modo analogo a quanto disposto per il tradizionale delitto
di danneggiamento, ha deciso di non sanzionare penalmente le ipotesi
colpose di danneggiamento informatico, lasciando ad altre branche
del diritto la soluzione delle eventuali controversie da queste
ultime nascenti.